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Esonero contributo addizionale Cigs autorizzato dalla Ue fino al 2023

Con decisione C(2022) 8662 final l’Unione Europea ha confermato per tutto il 2023 l’esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29 comma 8, e 33 comma 2, del decreto legislativo 148 /2015, come previsto dall’articolo 11, comma 2, del Dl 21/2022 per i datori di lavoro svolgenti le attività industriali individuate dai codici Ateco indicati nell’allegato A del medesimo Dl, che, in seguito alle difficoltà economiche derivanti dalla crisi ucraina, sospendano o riducano l’attività lavorativa nel periodo compreso tra il 22 marzo e il 31 dicembre di quest’anno.

Ricordiamo che il contributo addizionale è pari, per Cigo e Cigs a:
– 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
– 12% oltre 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
– 15% oltre 104 settimane nel quinquennio mobile;
– 4% della retribuzione persa per interventi del Fis;
– non inferiore all’1,5% per interventi dei fondi di solidarietà bilaterale.

Le attività interessate sono quelle del settore siderurgico (CH.24), legno (AA.02 e CC.16), ceramico (CG.23), automobilistico (CL.29) e agroalimentare (CA.10, CE.20, AA.01), compresa la produzione primaria di prodotti agricoli, per i quali nel mese di maggio 2022 la spesa relativa alla cassa integrazione è aumentata del 51,3% rispetto ad aprile 2022.

Secondo l’Inps, essendo tali imprese particolarmente esposte agli effetti dell’aumento dei costi energetici conseguenti alla crisi ucraina, dall’inizio del conflitto a oggi hanno richiesto più del doppio delle ore di cassa integrazione rispetto a quelle di altri settori.

La misura rientra nel temporary crisis framework, recentemente prorogato al 31 dicembre 2023, ed è quindi soggetta ai relativi massimali pari a stabiliti in 250.000 euro per le imprese agricole e 2 milioni di euro per le imprese attive in tutti gli altri settori (300.000 euro per le imprese della pesca e dell’acquacoltura non interessate dal beneficio in trattazione).

Nel testo della decisione è inoltre specificato che le quote di contribuzione addizionale eventualmente versate dai datori di lavoro nelle more dell’autorizzazione Ue, saranno successivamente rimborsate dall’Inps.

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