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Esonero dal versamento del contributo addizionale – aliquote CIG – Mess. INPS 1022/2023

Con il messaggio in oggetto l’INPS fornisce le indicazioni relative alle modalità di fruizione dell’esonero di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, nonché i criteri utilizzati dall’Istituto per la determinazione dell’esonero medesimo e di quello previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022. Si evidenziano altresì gli adempimenti a carico dell’Istituto inerenti alla registrazione delle agevolazioni sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

l’ammontare dell’esonero spettante ai datori di lavoro sarà determinato in base alle aliquote riportate nella seguente tabella,

Aliquota Utilizzo dell’integrazione salariale
9% relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile
12% in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile
15% per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile

 

In merito, invece, all’esonero dal contributo addizionale previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto–legge n. 4/2022, si fa presente che, in relazione ai differenti settori di attività interessati e alle diverse tipologie di trattamenti di sostegno al reddito su cui insiste l’esonero, il relativo ammontare sarà determinato in base alle aliquote riportate nella seguente tabella.

 

Ammortizzatore sociale richiesto Normativa di riferimento Aliquota
Integrazione salariale ordinaria (CIGO) Art. 5 del D.lgs n. 148/2015 Cfr. la precedente tabella
Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) Art. 29, c. 8, del D.lgs n. 148/2015 4%
Assegno di integrazione salariale a carico dei Fondi di solidarietà di cui articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 Art. 33, c. 2, del D.lgs n. 148/2015
misura prevista dai singoli decreti istitutivi dei Fondi

 

Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Art. 7 del decreto interministeriale n. 98187/2016 4%
Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento Art. 10, c. 1, lettera b), del decreto interministeriale n. 96077/16  4% per periodi fino alle prime 13 settimane nel biennio mobile

8% per periodi successivi alle prime 13 settimane nel biennio mobile

 

Si ribadisce che il contributo addizionale oggetto di esonero sarà determinato sulla retribuzione complessiva che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa).

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