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CIGS – FIS e formazione obbligatoria

 Con il decreto ministeriale del 2 agosto 2022  pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29.9.2022 sono entrate in vigore le modalità per la realizzazione dei progetti di formazione obbligatori per i lavoratori in cassa integrazione straordinaria, destinati a agevolarne  il reinserimento sia nell’ azienda di provenienza che in altre realtà.

Il decreto era atteso a seguito delle norme contenute nelle legge di bilancio 2022 e del DL 4 2022 che hanno modificato la disciplina vigente sulla CIGS (articolo 25-ter, comma 4, del Dlgs 148/2015).

Si ricorda i fatti che le norme prevedono che  il  trattamento  di  integrazione  salariale  possa essere   concesso   “ove   emerga   l’impegno   aziendale   (declinato nell’accordo con le parti sociali, sottoscritto in sede di  procedura  di consultazione sindacale  di  favorire  azioni  finalizzate  alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e  riqualificazione professionale”

Lavoratori interessati

Si prevede in particolare l’obbligo di aderire a iniziative per la formazione e la riqualificazione per  i lavoratori beneficiari di

  • Cigs,
  •  trattamenti straordinari assicurati dai Fondi di solidarietà bilaterali, anche alternativi e territoriali (articoli 26, 27 e 40 del Dlgs 148/2015), e
  • del Fis

nell’ambito degli accordi sindacali stipulati dalle aziende ma anche in base al principio di responsabilizzazione dei singoli.

La mancata partecipazione dei lavoratori senza giustificato motivo, comporta  sanzioni che vanno dal taglio del trattamento di integrazione per una  mensilità fino alla sua decadenza .

Sulle sanzioni viene annunciato un ulteriore decreto del Ministero

Per quanto riguarda i datori di lavoro  sono tenuti a mantenere gli impegni assunti  negli accordi sindacali e a  darne conto durante  gli accertamenti  ispettivi previsti

Modalità di  realizzazione dei programmi formativi

Il decreto prevede che  i progetti formativi o di riqualificazione professionale  devono

  • individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa,
  • con obiettivi individuati  anche  al  fine   del   conseguimento   di   una qualificazione  di  livello  EQF  3  o  4,   in   coerenza   con   la  raccomandazione europea del 2016
  • devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate  ad  agevolare  il riassorbimento  nella  realtà  aziendale  di  provenienza  ovvero
  • incrementare l’occupabilità del  lavoratore  anche  in  funzione  di processi di mobilità e ricollocazione in altre  realtà  lavorative.

Tali progetti possono essere cofinanziati dalle  regioni  nell’ambito  delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.

I  progetti formativi o di riqualificazione devono contemplare: 

  • le esigenze formative collegate  al  programma  di  intervento dell’integrazione salariale straordinaria ai  fini  della  ripresa  a regime dell’attività lavorativa in azienda
  •  la valorizzazione del patrimonio delle competenze  possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di  individualizzazione o validazione delle competenze;
  •   personalizzazione   dei   percorsi   di apprendimento, sulla base della valutazione in  ingresso,
  •  prevedere alla fine del percorso formativo il  rilascio  di  una attestazione di trasparenza, di validazione o di  certificazione  dei  risultati sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio  2013,  n. 13 e del decreto interministeriale 5 gennaio 2021.

 Il ruolo dei fondi paritetici interprofessionali

 I fondi paritetici interprofessionali  possono finanziare azioni formative sul Conto  individuale o formazione oppure attraverso la pubblicazione di avvisi

per la  concessione  di  finanziamenti  sul  Conto  collettivo  o  di  sistema, per la realizzazione di  attività  formative  che  facciano  specifico riferimento alle finalità  sopracitate

 Per  il  finanziamento  delle   iniziative   formative   o   di riqualificazione  per gli anni 2022 e 2023, i fondi  paritetici interprofessionali possono beneficiare  del  rimborso  del  versamento di cui all’art. 1, comma  722,  della  legge  23  dicembre  2014, n. 190, previsto ai sensi dell’art. 1, comma 242 della legge 30 dicembre 2022, n. 234.

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