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Ricorsi per accertamenti  sul lavoro, cambiano le regole

Dal SOLE24ORE

Dal 1° gennaio cambiano le regole sui ricorsi amministrativi contro le ordinanze ingiunzioni e gli atti d’accertamento emessi in materia di lavoro e previdenziale. Le modifiche sono state apportate dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, istitutivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), e hanno trovato efficacia dalla data di piena operatività dell’Inl, fissata, appunto, dal 1° gennaio 2017. In vista di questa scadenza lo stesso Inl ha emanato il 29 dicembre scorso la circolare 4 , che fornisce le prime istruzioni operative sull’argomento.

Le modifiche riguardano gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, che già regolamentavano la materia ora rivoluzionata.

Accertamento di organi diversi dall’Ispettorato
Il nuovo testo dell’articolo 16, si riferisce, infatti, unicamente ai ricorsi sugli atti d’accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che, secondo la definizione che ne dà l’articolo 13 della legge 689/81, possono essere individuati, per esempio, nella Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nei Carabinieri, i quali, nell’ambito dei compiti istituzionali, hanno occasione di accertare violazioni in materia di lavoro, punite con sanzioni amministrative (ad esempio: orari di lavoro, riposi, occupazione irregolare di minori eccetera).

Il ricorso per tali ipotesi d’accertamento va presentato, unitamente all’atto impugnato, nel termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso alla sede territoriale competente dell’Ispettorato del lavoro.

Ove sia stato adottato il provvedimento di diffida ad adempiere, quest’ultimo interrompe il termine per la presentazione dei ricorso fino alla scadenza della data fissata per compiere gli adempimenti oggetto di diffida. Il ricorso è deciso nel termine di 60 giorni dal suo ricevimento, decorso inutilmente il quale il ricorso si intende respinto.

Accertamento di organi dell’Ispettorato
Gli accertamenti compiuti dagli ispettori del lavoro e da quelli dell’Inps e dell’Inail (coordinati dall’Inl) possono concludersi con la sola ordinanza ingiunzione, di cui all’articolo 18 della legge 689/81, se l’accertamento stesso non abbia ad oggetto la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, ovvero con il verbale unico di accertamento qualora sia contestata anche la sussistenza o qualificazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, nell’uno e nell’altro caso, sempre dal 1° gennaio il ricorso va presentato alla sede competente dell’Ispettorato interregionale del lavoro e sarà deciso dal Comitato per i rapporti di lavoro entro il termine dei successivi 90 giorni.

Norma transitoria
Secondo la circolare in esame, in mancanza di una disciplina transitoria, le nuove disposizioni trovano immediata applicazione dal 1° gennaio. Pertanto, i ricorsi amministrativi che alla suddetta data non risultano ancora decisi o per i quali non si sia formato il silenzio rigetto, sono da considerarsi improcedibili e le relative ordinanze sono opponibili davanti al Tribunale entro trenta giorni dalla notifica dell’atto.

I ricorsi amministrativi presentati dopo il 1° gennaio 2017 sono, invece, da dichiarare inammissibili, per cui il termine di 30 giorni entro cui è possibile presentare opposizione in Tribunale decorre dalla data di notifica dell’ordinanza.

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