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Maternità Anticipata o Malattia

La maternità non è considerata una malattia, ma l’anticipata nei suoi termini lo è; quindi, per la chiusura di una malattia si procede come da circolare INPS 79/2017, ovvero:

Può accadere che la dipendente assente per malattia/maternità anticipata, considerandosi guarita, intenda riprendere il lavoro anticipatamente rispetto alla prognosi formulata dal medico curante della maternità anticipata.

In assenza di nuovo certificato medico che attesti l’anticipata guarigione, il datore di lavoro non può e non deve consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa.

Nel caso in cui vi sia guarigione anticipata ecco gli adempimenti che, in base alla circolare INPS n. 79/2017, debbono essere effettuati:

– rilascio da parte del medico che ha rilasciato l’anticipata di un certificato che attesti la rettifica della prognosi originariamente indicata, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro;

– invio telematico all’INPS, da parte del medesimo medico che aveva redatto il certificato riportante una prognosi più lunga, del certificato di rettifica. Tale adempimento, attestante il venir meno della condizione morbosa di cui al rischio assicurato, costituisce presupposto per la prestazione economica all’Istituto.

Ovviamente, affinché la rettifica venga considerata tempestiva, non è sufficiente che essa sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, bensì è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa;

– acquisizione da parte dell’INPS, mediante flusso telematico, del certificato di rettifica, che lo utilizzerà sia ai propri fini istituzionali sia mettendolo a disposizione dei datori di lavoro interessati mediante l’apposito sistema di accesso per le aziende;

– informazione tempestiva da parte del datore di lavoro al medico competente del rientro anticipato al lavoro, in modo tale da far sì che, in caso di maternità anticipata, il medico effettui, prima della ripresa del lavoro, la specifica visita medica, per verificare l’idoneità alla mansione, non è sufficiente il certificato che può lavorare fino al 9° mese.

Per poter lavorare oltre l’ottavo mese di gravidanza, la dipendente deve farsi rilasciare, entro il sesto mese di gravidanza e comunque non oltre l’inizio dell’astensione obbligatoria, le seguenti certificazioni:

– certificazione medica rilasciata dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o dal ginecologo convenzionato con il SSN attestante l’assenza di situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro;

– certificazione medica rilasciata dal medico aziendale responsabile della sorveglianza sanitaria o, se non inserita nelle liste della sicurezza, dichiarazione del datore di lavoro che la dipendente non è impiegata in lavori che determinano un rischio per sé o per il nascituro.

L’attività lavorativa autorizzata nel corso dell’8° o del 9°mese può essere interrotta in qualsiasi momento dalla dipendente con conseguente inizio del congedo di maternità. La flessibilità può essere altresì interrotta per l’insorgere di un evento di malattia certificato nel corso dell’8° o del 9° mese; in tale caso, infatti, la lavoratrice è considerata in congedo obbligatorio a decorrere dalla data di inizio della malattia, anche qualora l’evento morboso non sia correlato allo stato di gravidanza

 

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