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INPS: Apprendistato – riepilogo degli obblighi contributivi

L’INPS ha emanato la circolare n. 108 del 14 novembre 2018, con la quale, allo scopo di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi,  riepiloga l’assetto del regime contributivo relativo ai rapporti di apprendistato nella necessaria prospettiva di analisi integrata delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni allo scopo di promuovere l’utilizzo delle predette forme contrattuali.

In questo quadro, l’Istituto riporta taluni adeguamenti delle indicazioni fornite con il messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017, in tema di assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione, nonché con il messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017 in tema di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Di seguito due estratti, i più importanti:

–  il primo riguarda le aliquote contributive per il contratto di apprendistato maggiormente applicato

– il secondo è inerente la Possibilità DI ASSUMERE UN DISOCCUPATO PERCETTORE DI NASPI CON UNA AGEVOLAZIONE CONTRBUTIVA, OVVERO ALLE MEDESIME CONDIZIONI DI UN APPRENDISTA PROFESSIONALIZZANTE  INDIPEDNDENTEMENET DALL’ETA’.

 

 

 

Estratto (1):

In linea con i criteri di distribuzione adottati dal citato D.M. 28 marzo 2007 per la ripartizione della contribuzione complessiva propria del regime generale, la ripartizione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, fra le gestioni previdenziali interessate, è fissata secondo le misure riportate nella tabella seguente.

Contributi/Durata del rapporto di apprendistato

1°-12° mese Totale 1,50

13°-24° mese Totale 3,00

oltre il 24° mese Totale 10,00

Anche in relazione al regime in esame, all’aliquota contributiva così determinata, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, deve aggiungersi l’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Al riguardo si precisa che, allo scopo di promuovere l’occupazione giovanile, l’articolo 22, comma 1, della legge n. 183/2011 ha introdotto, “uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto”. In altri termini, per le aziende con un numero di addetti pari o inferiore a nove unità, per i primi tre anni del rapporto di apprendistato, l’onere contributivo a carico del datore di lavoro, stabilito in via generale sulla base delle sopra citate misure crescenti dall’1,50% (primo anno) al 3% (secondo anno) al 10% (terzo anno), è abbattuto integralmente.

Pertanto, in relazione al regime agevolato in discorso, per i primi tre anni del rapporto di apprendistato è dovuta, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, esclusivamente l’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

 

Estratto (2)

3.6. La misura della contribuzione. Le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria ovvero di un trattamento di disoccupazione Con il messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017 l’Istituto ha fornito le indicazioni volte a favorire l’adozione dei necessari profili di omogeneità nell’applicazione del regime contributivo proprio dell’istituto dell’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria o di un trattamento di disoccupazione ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015.

In particolare, in base alla predetta disposizione, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria (cfr. par. 2.2.1. del messaggio n. 2243/2017) o di un trattamento di disoccupazione (cfr. par. 2.2.2. del messaggio n. 2243/2017). Sul piano generale, si evidenzia come, tenuto conto che le citate disposizioni si pongono in una prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro normativo delineato dall’abrogato decreto legislativo n. 167/2011, il regime contributivo applicabile alle due predette fattispecie, coerentemente con gli orientamenti amministrativi già adottati dall’Istituto (cfr. la circolare n. 128/2012), sia il medesimo previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge.

Di seguito si evidenziano, quindi, i soli profili di novità rispetto alla disciplina contenuta nel D.Lgs n. 167/2011 (art. 7, comma 4), tenuto anche conto, per quel che riguarda le assunzioni di lavoratori beneficiari dell‘indennità di mobilità ordinaria, dell’intervenuta abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, degli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità ordinaria[34], disposta dalla legge n. 92/2012.

  1. Beneficiari di indennità di mobilità ordinaria Come già chiarito nel paragrafo 2.2.1., il comma 4 dell’articolo 47 del D.Lgs n. 81/2015, nell’introdurre lo speciale istituto del contratto di apprendistato per l’assunzione di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria, rinvia all’articolo 25, comma 9, e all’articolo 8,

comma 4, della legge n. 223/1991, al solo fine di individuare, in deroga alla disciplina generale del contratto di apprendistato, rispettivamente il regime contributivo agevolato e la misura degli incentivi economici ad esso applicabili.

A parziale modifica del messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017, si precisa che, a seguito dell’intervenuta abrogazione a far tempo dal 1° gennaio 2017 degli articoli 8 e 25 della legge n. 223/91, tali agevolazioni continuano a restare in vigore solo per le assunzioni operate entro il 31 dicembre 2016 ed i cui effetti si protraggano dopo detto termine.

In particolare, il regime contributivo applicabile ai contratti di assunzione in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiarti di indennità di mobilità risulta il seguente:

1) Regime contributivo per i percettori di indennità di mobilità assunti entro il 31 dicembre 2016:

  1. a) per i primi 18 mesi dall’assunzione si applica la riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro alla misura prevista per gli apprendisti, per effetto di quanto disposto dall’articolo 25, comma 9, della legge n. 223/1991;
  2. b) non trova applicazione la riduzione dell’aliquota contributiva prevista dall’articolo 1, comma 773, della legge n. 296/2006, a favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. Ciò in quanto il regime contributivo stabilito dall’articolo 25, comma 9, della legge n. 223/1991, per i lavoratori beneficiari della prestazione di mobilità ordinaria, è circoscritto al primo periodo dell’articolo 1, comma 773, della legge n. 296/2006, che fissa appunto l’aliquota a carico del datore di lavoro alla misura del 10%;
  3. c) in forza dell’articolo 2, comma 37, della legge n. 92/2012[35], non trova applicazione la contribuzione di finanziamento della NASpI;
  4. d) non si applicano le agevolazioni introdotte dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 183/2011, il cui scopo era quello di “promuovere l’occupazione giovanile” presso i datori di lavoro con un numero di addetti non superiore a nove unità. Ciò in ragione del fatto che la finalità della citata disposizione legislativa non risulta coerente con l’assetto delle assunzioni operate ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del citato decreto n. 81/2015;
  5. e) in forza della limitazione contenuta nell’articolo 47, comma 7, del D.Lgs n. 81/2015, è esclusa la conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione;
  6. f) trattandosi di assunzione a tempo indeterminato, in applicazione dell’articolo 8, comma 4, della legge n. 223/1991, è previsto un incentivo economico, a favore del datore di lavoro, in misura pari al 50% dell‘indennità di mobilità ordinaria che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione. Per la regolazione dell’incentivo, si rinvia alle indicazioni già fornite al riguardo dall’Istituto con il messaggio n. 2243/2017 sopra richiamato.

Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolato (primi 18 mesi), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante percettori di indennità di mobilità ordinaria, è pari al 15,84% (10% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista), oltre alla eventuale contribuzione dovuta per il finanziamento di CIGO/CIGS ovvero dei fondi di solidarietà di cui al D.Lgs n. 148/2015.

Al termine del periodo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223/91, cioè dal 19° mese, la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro, mentre quella a carico dell’apprendista preserva la misura del 5,84% solo per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato.

Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni che regolano il regime dell’apprendistato, anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro.

2) Regime contributivo per i percettori di mobilità assunti a far tempo dal 1 gennaio 2017:

si rimanda a quanto esposto al successivo punto B) del presente paragrafo per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di trattamento di disoccupazione.

Per la regolarizzazione della contribuzione secondo le disposizioni sopra riportate, i datori di lavoro, a partire dal mese di competenza successivo a quello di emanazione della presente circolare, in relazione ai periodi interessati, dovranno attenersi alle istruzioni operative indicate nel successivo paragrafo 4.

Comune ad entrambe le fattispecie contrattuali di assunzioni di beneficiari di indennità di mobilità è quanto disposto dal D.Lgs n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Sul punto, si rinvia al messaggio n. 24/2016, paragrafo 3.

La contribuzione dovuta è anche incrementata dalla percentuale di finanziamento dei fondi di solidarietà, secondo la disciplina di cui al Titolo II del D.Lgs n. 148/2015 (cfr. il messaggio n. 3112/2016).

  1. Beneficiari di trattamento di disoccupazione Il regime contributivo dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015, è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge.

Nello specifico, detto regime contributivo è regolato come di seguito esposto:

  1. a) per effetto dell’applicazione delle norme ordinarie in materia di apprendistato professionalizzante, trova applicazione la riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro alla misura prevista per gli apprendisti per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, elevabile a cinque per il settore artigiano edile e non[36];
  2. b) non si applicano le agevolazioni introdotte dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 183/2011, il cui scopo era quello di “promuovere l’occupazione giovanile” presso i datori di lavoro con un numero di addetti non superiore a nove unità. Ciò in ragione del fatto che le finalità della citata disposizione legislativa non risulta coerente con l’assetto delle assunzioni operate ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del citato decreto legislativo n. 81/2015;
  3. c) sulla base delle disposizioni che regolano il regime contributivo della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), con particolare riguardo all’articolo 2, commi 25 e 27, della legge n. 92/2012, è dovuta la contribuzione di finanziamento della NASpI, la cui misura ordinaria è pari all’1,31%, e quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%) di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978;
  4. d) infine, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del D.Lgs n. 81/2015, è esclusa la conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell’artigianato edile e non), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro con più di nove dipendenti, è pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista).

Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a nove, invece, l’aliquota complessiva è pari all’8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) per i primi 12 mesi, al 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista) per i mesi dal 13° al 24°, e al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non).

Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, per effetto della disposizione di cui all’articolo 47, comma 7, del D.Lgs n. 81/2015, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore.

Inoltre, anche alla fattispecie contrattuale in esame si applica quanto disposto dal D.Lgs n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (cfr. il messaggio n. 24/2016, par. 3).

Il datore di lavoro soggetto alla disciplina dei fondi di solidarietà, di cui al Titolo II del D.Lgs n. 148/2015, è altresì tenuto al versamento della relativa contribuzione di finanziamento (cfr. il messaggio n. 3112/2016).

Infine, si precisa che, diversamente da quanto previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità ordinaria avvenute entro il 31 dicembre 2016, di cui alla precedente lettera A., l’articolo 47 comma 4, del D.Lgs n. 81/2015, non ha disposto alcun incentivo di tipo economico in favore dei datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante soggetti percettori di indennità di disoccupazione.

Da ultimo, è necessario ricordare che il regime contributivo sin qui descritto può trovare applicazione soltanto alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori che siano beneficiari[37] di un trattamento di disoccupazione e, quindi, soltanto alle assunzioni di lavoratori che abbiano già ricevuto comunicazione dell’accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione ed assunti non precedentemente alla data di decorrenza della prestazione riconosciuta al lavoratore, risultando altrimenti mancante uno dei requisiti costitutivi della fattispecie contrattuale.

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