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Il DURC è regolarle? È sufficiente presentare l’istanza della rottamazione delle cartelle

Il D.L. 50/2017, ha stabilito nuovi criteri per l’attestazione della regolarità contributiva in presenza di definizione agevolata dei debiti contributivi ai sensi dell’articolo 6, D.L. 193/2016. In particolare, viene stabilito che, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi, il Durc è rilasciato a seguito della sola presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della rottamazione dei ruoli, da presentarsi entro il 21 aprile 2017.

L’Inail, con circolare n. 18 del 28 aprile 2017, ha recepito la norma e anche l’Inps, con circolare n. 80 del 2 maggio 2017, ha offerto indicazioni in merito alla disciplina introdotta dall’articolo 54, D.L. 50/2017, in materia di verifica della regolarità

contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (rottamazione cartelle). La disposizione, che ha effetto dal 24 aprile 2017, riconduce la sussistenza della condizione di regolarità contributiva alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di Durc. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di di pagamento delle somme dovute, tutti i Durc con esito di regolarità formati a partire dal 24 aprile 2017 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.

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