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Green pass, assenze e sospensioni: le istruzioni ai datori di lavoro

Pubblicata il 2 agosto  la circolare  Inps 94/2022 con cui INPS fornisce le istruzioni per la gestione delle assenze dei lavoratori dovute alla mancata presentazione del Green pass, richiesto  obbligatoriamente per l’emergenza covid fino allo scorso   1 maggio 2022.

La circolare riepiloga la normativa che si è succeduta sul tema e  si sofferma a chiarire il trattamento economico e giuridico dei periodi di assenza ingiustificata  quindi sino al 30 aprile 2022.  Si ricorda infatti che il datore di lavoro aveva la facolta  di sospendere il rapporto di lavoro dopo i primi 5 giorni di assenza , da considerare come ingiustificata , quindi senza retribuzione ne contribuzione previdenziale . A questo proposito viene precisato, tra l’altro che:

  1. l’assenza ingiustificata deve essere riferita unicamente alla giornata lavorativa durante la quale il lavoratore non ha esibito o è stato trovato sprovvisto del c.d. green pass all’esito del controllo attivato dal datore di lavoro, limitatamente ai fatti accertati e ai provvedimenti adottati all’interno dell’arco temporale previsto dalle specifiche normative, distinguendo in casiin cui il lavoratore puo aver  fruito di giornate di malattia, permessi ex lege 104/1992 o congedo parentale. In tali ipotesi   va posta attenzione al fatto che gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro e le coperture assicurative del lavoratore interessato vanno , determinati secondo le disposizioni di legge ordinariamente applicabili
  2.  Viene anche sottolineato che , posto che le assenze si  verificano per cause imputabili ai lavoratori, questi  durante il periodo di sospensione ovvero di assenza ingiustificata, non hanno potuto essere destinatari di prestazioni di integrazione salariale.
  3. Per quanto riguarda  gli apprendisti,  di qualsiasi tipologia, non era previsto per le giornate di assenza ingiustificata e le sospensioni, la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato di un periodo corrispondente , in quanto la mancata esibizione del c.d. green pass non può essere considerata causa involontaria di sospensione del lavoro.
  4. La prestazione di  malattia invece viene  riconosciuta anche ai lavoratori sospesi dal lavoro, entro determinati limiti temporali.

La circolare precisa che che  in caso di non conformità delle certificazioni COVID-19 già acquisite da parte dei datori di lavoro, che determinino l’adozione di un provvedimento di assenza ingiustificata o di sospensione del lavoratore, con ripetizione della retribuzione , il datore di lavoro avrà diritto a inoltrare domanda di rimborso della corrispondente contribuzione. 

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