NEWS

Fondo Nuove Competenze 2023: riaperti i termini per accordi e domande

Con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe c’è più tempo per le domande di partecipazione all’Avviso pubblico ANPAL relativo al Fondo Nuove Competenze per il finanziamento della riqualificazione dei dipendenti. I termini slittano al 27 marzo 2023.

Un nuovo decreto  del commissario ANPAL  n. 31 del 24 febbraio 2023 corregge  con le nuove date il  decreto integrativo  n. 345 del 12 dicembre 2022 che aveva  specificato:

  •  i tempi di rendicontazione (molto stringenti) cui i datori di lavoro possono fare riferimento, e
  •  le modalità con cui i fondi paritetici interprofessionali  possono  intervenire  anche quando finanziano solo una parte della formazione.

 

Fondo nuove competenze

Le regole dell’avviso ANPAL 2022/2023 sono due:

  1. gli interventi riguardano principalmente  il sostegno alle imprese che affrontano  cambiamenti connessi alla doppia transizione digitale ed ecologica.
  2. si prevede il  pieno coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, a garanzia dell’efficacia e della qualità dei percorsi formativi  e la scadenza per le manifestazioni di interesse è fissata  al 31 dicembre 2022.

L’avviso fissava  le seguenti scadenze:

  • 31 dicembre firma degli  accordi con le rappresentanze sindacali
  • 28 febbraio  termine massimo per l’invio delle domande con  i progetti formativi  sull’apposita piattaforma informatica MyANPAL.

ora superate come detto dal decreto correttivo del 24 febbraio 2023 che sposta i termini per entrambi gli adempimenti al 27 marzo 2023.

Resta fermo che:

  •  i progetti formativi devono avere una durata minima per ciascun lavoratore coinvolto di 40 ore e massima di 200 ore. 
  • Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà  superare  i 10 milioni di euro. 
  • Ogni azienda  può chiedere una anticipazione  fino al  40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione.

 

Il  decreto commissariale  ai  paragrafi 4, 7 e 9 dell’Avviso, precisava che il datore di lavoro deve  scegliere al momento della  presentazione della domanda  se vuole svolgere le  formazione:

  1. nei primi 110 giorni dall’approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei successivi 40″.
  2. oppure svolgere le attività “entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza” come indica il primo decreto .

Le Faq aggiornate lo scorso 12 dicembre  (QUI il testo) precisavano le modalità di realizzazione dei percorsi formativi.

Attenzione in una faq si precisa che  «non sono previste proroghe, per alcun motivo, né per l’erogazione della formazione né per l’invio saldo».

La modifica è dunque un ulteriore vincolo  temporale nella realizzazione dei percorsi formativi, di cui è poco chiara la motivazione.

La seconda modifica chiarisce invece precisa che i datori di lavoro aderenti  devono rivolgersi al proprio  fondo interprofessionale anche se c’è una copertura parziale dei costi, purché l’attività formativa  sia realizzata secondo le regole  del Fondo Nuove Competenze, mentre i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi interprofessionali possono  avvalersi di altre società terze.

Altre precisazioni delle Faq  chiariscono che:

  • è ammessa la formazione in presenza e quella a distanza, anche asincrona.
  • l’erogazione può avvenire tramite una società del gruppo del datore di lavoro richiedente purché abbia un diverso codice fiscale.
  • ogni datore di lavoro può presentare solo una richiesta di valore totale non superiore a 10 milioni di euro
Condividi: