Dimissioni del padre nei primi tre anni di vita del bambino con la nuova procedura se manca il congedo
La recente riforma della procedura di presentazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, attuata dall’articolo 26 del decreto legislativo 151/2015, esclude (comma 1) la fattispecie di cui all’articolo 55, comma 4, del T.U. maternità e paternità (Decreto legislativo 151/2001). Tale disposizione, da ultimo modificata dalla legge Fornero, stabilisce che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino anche adottato o in affidamento, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competente per territorio, pena l’inefficacia della risoluzione del rapporto.
Pertanto la necessità della convalida delle dimissioni/risoluzione consensuale presso la Dtl nei primi 3 anni di vita del bambino ex articolo 55, comma 4, del T.U. maternità e paternità da parte del padre lavoratore (pena l’inefficacia) è condizionata alla circostanza che quest’ultimo abbia fruito del congedo di paternità. Ne segue che al di fuori di tale ipotesi si applica la esclusiva procedura on-line di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 151/2015.