NEWS

Decreto Lavoro 2026 convertito: le novità operative per aziende, HR e paghe

La lettura deve partire dalla fonte ufficiale: il D.L. 30 aprile 2026, n. 62 è stato convertito dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112, pubblicata in G.U. n. 147 del 27 giugno 2026. Il testo interviene su incentivi alle assunzioni, salario giusto, rinnovi contrattuali, distacchi, somministrazione, tirocini, piattaforme digitali, TFR e previdenza complementare. Il testo di commento fornito evidenzia correttamente che la conversione ha modificato vari istituti già presenti nel decreto, aggiungendo anche nuove regole su distacco, prossimità, tirocini e rinnovi CCNL.

 1.Incentivi assunzioni 2026: cosa controllare prima di applicarli
Le agevolazioni contributive introdotte dal Decreto Lavoro 2026 riguardano principalmente tre linee di intervento: Bonus Giovani 2026, Bonus ZES 2026 e Bonus Donne 2026. Secondo la nostra regola, prima dell’applicazione operativa in cedolino occorre verificare sia la disciplina normativa sia le istruzioni INPS, distinguendo tra le circolari di primo impianto, che illustrano requisiti, durata, misura e condizioni di spettanza, e i successivi messaggi operativi, che disciplinano la presentazione delle domande, l’esposizione in UniEmens e le istruzioni contabili.

Agevolazione Circolare INPS di riferimento Messaggio INPS operativo
Bonus Giovani 2026 Circolare INPS n. 55 del 14 maggio 2026 Messaggio INPS n. 1966 dell’11 giugno 2026
Bonus ZES 2026 Circolare INPS n. 56 del 14 maggio 2026 Messaggio INPS n. 1968 dell’11 giugno 2026
Bonus Donne 2026 Circolare INPS n. 57 del 14 maggio 2026 Messaggio INPS n. 1970 dell’11 giugno 2026

In sintesi, le circolari INPS n. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026 definiscono il quadro applicativo delle tre agevolazioni, mentre i messaggi INPS n. 1966, 1968 e 1970 dell’11 giugno 2026 completano il percorso operativo, rendendo utilizzabili le misure attraverso il Portale delle Agevolazioni e fornendo le indicazioni per la corretta gestione contributiva e UniEmens.

Misura A chi si applica Vantaggio contributivo Attenzione operativa
Bonus donne 2026 Assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate Esonero contributivo totale, con massimali mensili Verificare requisito di svantaggio, finestra temporale, domanda INPS e non cumulabilità
Bonus giovani 2026 Assunzioni stabili di under 35 Esonero totale fino a 24 mesi Necessario incremento occupazionale e rispetto istruzioni INPS
Bonus ZES 2026 Piccole imprese in ZES che assumono soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi Esonero totale fino a 24 mesi Verificare sede produttiva, dimensione aziendale e requisito soggettivo
Bonus trasformazioni Trasformazione di contratti a termine under 35 in rapporti a tempo indeterminato Esonero 100% contributi datoriali, escluso INAIL, fino a 500 euro/mese Misura subordinata ad autorizzazione UE secondo il testo commentato

 2.Salario giusto: il riferimento diventa il trattamento economico complessivo
La conversione rafforza il ruolo dei CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Il trattamento economico non va letto solo come minimo tabellare, ma come trattamento economico complessivo, comprensivo delle componenti fisse, continuative, indirette, differite e del welfare contrattuale, secondo quanto riportato nel testo fornito.

Voce da verificare Va considerata nel controllo del trattamento? Nota pratica
Minimo tabellare Primo riferimento, ma non sufficiente da solo
Scatti, superminimi assorbibili/non assorbibili Sì, se fissi/continuativi Valutare natura della voce
Mensilità aggiuntive Incidono sul trattamento complessivo
Indennità fisse e continuative Non confondere con indennità occasionali
Welfare previsto dal CCNL Da considerare se contrattualmente dovuto

 3.Rinnovi CCNL: adeguamento dopo 9 mesi dalla scadenza

Una delle novità più rilevanti per paghe e HR riguarda i CCNL scaduti. In assenza di rinnovo, trascorsi 9 mesi dalla scadenza, le retribuzioni devono essere adeguate, salvo diversa previsione contrattuale, nella misura del 50% dell’IPCA-NEI. Per i contratti già scaduti al 1° maggio 2026, l’applicazione decorre dal 1° gennaio 2027, salvo rinnovo nel frattempo.

Situazione CCNL Cosa succede Da quando
CCNL scaduto dopo il 1° maggio 2026 Dopo 9 mesi dalla scadenza scatta l’adeguamento Dal 10° mese
CCNL già scaduto al 1° maggio 2026 La nuova regola opera solo se non interviene rinnovo Dal 1° gennaio 2027
Settori stagionali o sanità/sociosanitario SSN Adeguamento rimesso alla contrattazione, entro il tetto massimo Secondo disciplina specifica
Contributo di assistenza contrattuale Non più riconoscibile dopo 12 mesi dalla scadenza naturale e fino al rinnovo Dopo il 12° mese

 4.Distacco: possibile deroga all’interesse del distaccante
Fino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, il distacco potrà avvenire anche senza l’interesse proprio del datore distaccante, ma solo con accordo sindacale e per finalità precise: salvaguardia occupazionale, continuità produttiva, conservazione delle competenze, riduzione del rischio di sospensioni, riduzioni orarie, ammortizzatori o esuberi.

Prima Dopo la conversione
Il distacco richiedeva l’interesse del datore distaccante In casi sperimentali può mancare l’interesse del distaccante
Regola ordinaria dell’art. 30 D.Lgs. 276/2003 Deroga temporanea fino al 31 dicembre 2029
Necessaria coerenza organizzativa del distacco Necessario accordo sindacale e finalità occupazionale/produttiva documentabile

 5.Tirocini, staff leasing e piattaforme digitali
Il decreto interviene anche su istituti molto operativi. Nei gruppi di imprese, i tirocini extracurricolari non possono superare complessivamente 12 mesi. Per lo staff leasing, le missioni a termine presso lo stesso utilizzatore possono arrivare a 36 mesi, salvo diversa previsione del CCNL applicato dall’utilizzatore. Per le piattaforme digitali vengono rafforzati identificazione personale, contrasto agli account ceduti e presunzioni collegate a direzione, controllo e organizzazione della prestazione.

Istituto Nuova regola Impatto pratico
Tirocini extracurricolari 12 mesi complessivi nel gruppo Monitorare tirocini svolti anche presso società collegate
Staff leasing Missioni fino a 36 mesi presso stesso utilizzatore Verificare sempre il CCNL dell’utilizzatore
Piattaforme digitali Identificazione personale e divieto di account plurimi/ceduti Maggiori controlli e rischio sanzioni
Rider/lavoro digitale Possibile riconduzione alla subordinazione se emergono direzione, controllo o organizzazione Attenzione agli algoritmi e ai sistemi di gestione della prestazione

 6.TFR e previdenza complementare
Per i datori obbligati al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS dal 1° gennaio 2026, il termine per i versamenti relativi al primo semestre 2026 è indicato al 16 luglio 2026. Dal 1° luglio 2026 viene inoltre fissato al 50% il limite massimo del montante erogabile in capitale nelle prestazioni pensionistiche complementari a contribuzione definita e a prestazione.

Tema Regola Scadenza/data
TFR Fondo Tesoreria INPS I datori di lavoro che, dal 1° gennaio 2026, sono tenuti a versare il TFR dei dipendenti al Fondo Tesoreria INPS, possono regolarizzare i versamenti relativi ai primi sei mesi del 2026 entro il 16 luglio 2026. 16 luglio 2026
Previdenza complementare Dal 1° luglio 2026, quando un lavoratore chiede la prestazione al fondo pensione, la parte liquidabile subito in capitale non può superare il 50% del montante maturato.

La restante parte dovrà essere erogata in forma di rendita, secondo le regole del fondo.

Dal 1° luglio 2026
Nuova rendita frazionata Dal 31 ottobre 2026 il fondo potrà pagare anche a rate per almeno 5 anni Dal 31 ottobre 2026

 

Condividi: