Il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto “Mille Proroghe” ormai tradizione annuale dei Governi che devono prorogare a fine anno misure varie, agevolazioni o sospensioni degli obblighi, che non hanno trovato collocazione in altri provvedimenti), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 dicembre e dispone il proseguimento di alcuni importanti provvedimenti per imprese e lavoratori.
Sono da segnalare in particolare alcune importanti misure collegate allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Vediamone di seguito alcune:
- Proroga fino al 31 marzo 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di smart working introdotta dal Decreto Rilancio ( D.L. 19 maggio 2020, n. 34) grazie alla quale è possibile adibire il lavoratore alle proprie mansioni in regime di lavoro agile;
- in tema di protezione dei lavoratori sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori “fragili” maggiormente a rischio COVID I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono fino alla data del 31 marzo 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online, sulla base delle indicazioni della circolare Inail n. 44 dell’11 dicembre 2020;
- in materia di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti si confermano le procedure straordinarie per tutto il 2021, in particolare per quanto riguarda le professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, agrotecnico geometra perito agrario perito industriale, il Ministro dell’università e della ricerca ha la facoltà di intervenire con disposizioni speciali. Proroga anche per la formazione obbligatoria dei Revisori legali ;
- Ulteriore proroga dell’ esonero contributivo agricoltori ( imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni) previsto dal decreto Ristori fino alla comunicazione Inps degli importi dovuti e comunque non oltre il 31 marzo 2021 . Sospesa quindi la scadenza del 16 gennaio 2021.
- sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, che slitta dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021, con ripresa della decorrenza dalla fine del periodo di sospensione.
L’INPS, con il messaggio n. 4718 del 15 dicembre 2020, comunica il rilascio della procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande, da parte dei lavoratori dipendenti, relative al congedo COVID-19, di cui all’articolo 21-bis del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104, per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.
La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020.
art 21-bis "Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonche' nell'ambito dello svolgimento di attivita' sportive di base, attivita' motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati. 2. E' altresi' possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si e' verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. 3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. 4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 e' riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 7, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23, i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa."
Facendo seguito alla nostre precedenti comunicazioni, relativa alla Legge di conversione del D.L. n. 125/2020, si ricorda che in fase di conversione è stato ampliato fino al
31 gennaio 2021 la possibilità di procedere all’invio semplificato della comunicazione telematica del lavoro agile di Smart Working (art. 90, commi 3 e 4, D.L. n. 34/2020).
Peraltro tale indicazione è stata fornita anche dal Ministero del Lavoro con l’aggiornamento sulle FAQ pubblicata sul sito istituzionale in cui viene precisato che “nel periodo in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza attualmente fissato al 31 gennaio 2021, in fase di conversione, le modalità di comunicazione del lavoro agile restano quelle previste dall’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, utilizzando la procedura già in uso, con modulistica resa disponibile dal Ministero del Lavoro (Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti).
In particolare, il Decreto-Legge – come ad oggi convertito – prevede che la modalità del lavoro agile (disciplinato secondo la normativa italiana dalla Legge n. 81/2017) sia prorogata al 31 gennaio 2021, ovvero “fino al termine dello stato di emergenza”. Tale ultima precisazione consente di rendere il termine per l’utilizzo delle modalità “semplificate” di smart-working un termine “mobile”, che potrà muoversi di pari passo con l’eventuale proroga dello stato di emergenza.
L’INPS, con il messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, è intervenuto sulla norma in materia di tutela previdenziale della malattia per i lavoratori fragili , prevista dall’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. L’istituto afferma che ” La quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.
Conseguentemente, si configurano diversi casi:
- non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile , continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.
- È invece evidente che in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
- In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
- Qualora lavoratori assicurati in Italia si sono recati all’estero e sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, non sono tutelati dal citato comma 1 dell’articolo 26, in quanto tale tutela è ammessa esclusivamente se la quarantena è stata disposta con un provvedimento proveniente da autorità sanitarie italiane.
- In base al principio di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, disposto dall’articolo 3, comma 7, del D.L.vo n. 148, del 14 settembre 2015, la circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di CIGO, CIGD o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determina il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.
- Intyanto nella legge di conversione del decreto agosto approvata ieri sera la norma viene prorogata fino al 15 ottobre e si amplia il diritto allo smart working .
Il decreto legge (Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020), che ha prorogato lo stato di emergenza, ha confermato tutte le norme contro la diffusione del coronavirus attualmente in vigore ed ha stabilito i nuovi provvedimenti relativi all’emergenza Covid-19.
Con la proroga dello stato di emergenza, è stato riattivato lo Smart Working semplificato, senza accordo individuale.
Finora la data ultima entro cui ricorrere al lavoro agile “semplificato” era fissata al 15 ottobre. Grazie alla proroga dello stato d’emergenza viene offerto alle aziende di attivare questa modalità semplificata di lavoro fino al 31 dicembre 2020, lo smart working semplificato non segue la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021. A prevederlo è il decreto legge n. 125/2020 che sposta al 31 dicembre la scadenza, prima prevista al prossimo 15 ottobre,.
Per ottenerla si devono presentare i documenti come fatto nelle precedenti procedure di attivazione dello Smart Working in modalità semplificata, il rinnovo NON è automatico.
Ad oggi infatti per chi volesse prolungare lo Smart Working, in modalità semplificata, deve:
- Inviare al Ministero del lavoro tutta la documentazione necessaria come fatto in precedenza dei lavoratori interessati e tutte le dichiarazioni dell’azienda;
- Consegnare al dipendente l’informativa sui rischi e le precauzioni da adottare durante il lavoro agile che questi dovrà restituire firmata al datore di lavoro;
- Consegnare la stessa l’informativa sui rischi dello Smart Working anche al Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che dovrà restituirla firmata al datore di lavoro;
Qualora foste interessati lo Studio si rende disponibile ad effettuare tutti gli adempienti del caso, per tale scopo contattate i.uboldi@geps.it oppure al fisso 02/48.154.610 chiede di Ignazio.
Da inizio gennaio, dunque, le nuove attivazioni di SW nel settore privato, dovranno seguire le regole ordinarie, ovvero prevedere un accordo firmato dai singoli lavoratori che fissi le modalità di esecuzione della prestazione fuori dai locali aziendali e di esercizio del potere direttivo del datore, gli strumenti da usare, i tempi di riposo e le misure per assicurare il diritto alla disconnessione.
Per quanto riguarda il lavoro agile per chi ha figli minori di 14 anni in quarantena, il genitore lavoratore dipendente, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
In caso di contagio accertato avvenuto a scuola, il lavoratore per tutto il periodo della quarantena del figlio e, in ogni caso, entro il 31 dicembre, avrà diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart working.
Laddove non sia possibile, uno dei due genitori, in maniera alternata, ha diritto ad assentarsi dal lavoro. Questa opzione può essere fruita da entrambi i genitori ma in via alternativa e per i periodi di astensione dal lavoro è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. A prevederlo è il decreto-legge n. 111/2020.
La conversione in legge del decreto agosto estenderà probabilmente fino al 30 giugno 2021 il diritto allo smart working per i genitori di figli con disabilità grave; mentre dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre per i lavoratori ‘fragili’, lo smart working sarà la regola, anche ricorrendo all’ assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte in presenza.
E’ necessario ricordare a tutti che il 16 ottobre scade la possibilità di tenere in Smart Working lavoratori senza aver sottoscritto un regolare contratto integrativo di lavoro, in effetti fino ad oggi è stato possibile avviare i lavoratori allo mart Working senza sottostare alle regole di cui al D.Lgs 87/2018, ma dal 16 ottobre, questo non sarà più possibile, quindi tutti i lavoratori attualmente in Smart Working, dovranno rientrare in azienda oppure sottoscrivere con il datore di lavoro un nuovo contratto di Smart Working secondo le regole MOLTO più rigide già previste, ma sospese a causa della proroga dello stato di emergenza.
Inoltre il Ministero del lavoro ha diffuso con una faq sul proprio sito una precisazione riguardante la fruizione dello smart working per la quarantena dei figli : dal 16 ottobre data di scadenza dello stato di emergenza si applicherà con le regole standard nei rapporti con azienda e ministero del lavoro.
La possibilità è stata istituita con decreto-legge 111 2020 che ha regolato il riavvio delle attività scolastiche all’inizio di settembre. L’art. 5 prevede che i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati hanno diritto al lavoro in modalità agile (ove l’attività lo permetta) nei casi in cui i figli fino a 14 anni siano costretti alla quarantena per contagio da COVID 19 contratto a scuola .In alternativa si potrà ricorrere al congedo indennizzato . Entrambe le opportunità riguardano chiaramente solo uno dei due genitori, alternativamente.
Il chiarimento ministeriale ( nella ormai consueta ma discutibile forma del comunicato non firmato sul sito web) precisa che tale ricorso al lavoro agile fino al termine del periodo di emergenza può essere comunicato dall’aziende con la modalità semplificate mentre a partire dal 16 ottobre tornano in vigore , anche in questi casi le procedure ordinarie che prevedono, ricordiamo:
- accordo scritto con l’azienda
- notifica al Ministero del lavoro .
Si prospettano grandi difficolta a seguito di questa novità, soprattutto per i datori di lavoro nel gestire queste procedure , che saranno , come è facile immaginare dato l’andamento dell’epidemia, estremamente numerose e ripetute magari piu volte nel corso dei mesi anche per un solo lavoratore.
Fra l’altro il ministero precisa che tali regole ordinarie andranno applicate dopo il 15 ottobre, non solo per le nuove attivazioni di smart working, ma anche per la prosecuzione dell’attività lavorative già svolte in modalità agile durante il lockdown e l’emergenza.
Il Sole 24 ore segnala tra l’altro la difficolta di interpretazione sul campo di applicazione della norma. Si fa riferimento espressamente al contatto verificatosi «all’interno del plesso scolastico». Quindi ci si domanda se la positività o il rischio di positività dipendesse da altre attività come lo sport o la frequentazione degli amici Non è chiaro se in questi casi i genitori abbiano comunque diritto ad accedere allo smart working o al congedo.
Piu che auspicabile e probabile l’emanazione di ulteriori chiarimenti ministeriali mentre dovranno arrivare prima del 15 ottobre le istruzioni operative INPS sul congedo indennizzato.
E’ stato approvato e pubblicato a tempo di record ieri in Gazzetta Ufficiale un nuovo decreto legge (n. 111/2020) intitolato “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”
Il provvedimento si occupa delle norme per il trasporto pubblico e per Lampedusa, ma prevede anche alcune misure per aiutare le famiglie a fronteggiare ancora l’emergenza Coronavirus in vista dell’inizio della scuola, che potrebbe portare ulteriori necessità di assistenza dei figli nel caso siano contagiati o semplicemente obbligati alla quarantena per contatti con il covid 19.
Vediamo le previsioni dell’art 5 che si occupa appunto di “Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici”:
- Diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
- In alternativa possibilità di congedo “Covid”: nel caso il lavoro non possa essere svolto in smart working , uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, con indennizzo Inps pari al 50 per cento della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
- Per i giorni in cui un genitore fruisce dello smart working o del congedo l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
- L’agevolazione avrà termine il 31 dicembre 2020 .
Come detto, l’agevolazione riguarda espressamente i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato . Da notare che il testo non fa riferimento a lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS che invece erano destinatari del Congedo Covid previsto dal Decreti Cura Italia e Rilancio.
Le facilitazioni per le famiglie valgono per un solo genitore per volta e sono valide fino al 31 dicembre 2020.
Le domande saranno gestite e monitorate dall’INPS che probabilmente fornirà a breve indicazioni per le modalità di richiesta dei benefici descritti.
Corre l’obbligo di ricordare che lo Smart Working che le aziende devono concedere obbligatoriamente per i genitori con figli fino a 14 anni, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, scadrà il 14 settembre, con l’inizio delle scuole e non è stato prorogato; l’agevolazione è rivolta a genitori con figli minori di 14 anni a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore
Lavoratori intermittenti
L’articolo 9, comma 2, lett. b), prevede l’erogazione di una indennità onnicomprensiva dell’importo di 1.000 euro a favore dei lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
Molti datori di lavoro in questo periodo di emergenza COVID devono affrontare il grave problema di ridurre l’attività lavorativa avendo esaurito la cassa integrazione disponibile e non potendo procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per il famigerato blocco dei licenziamenti. Il divieto è stato solo recentemente modificato, in senso restrittivo, dal Decreto agosto.
Moltissime aziende hanno utilizzato la “raccomandazione” presente nei primi DPCM in epoca di lockdown sull’utilizzo delle ferie maturate dai lavoratori . Ora che le ferie residue sono abbondantemente smaltite e la ripresa economica è ancora lontana, come si può fare?
In un interessante documento recente la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro analizza la possibilità di ricorrere lo strumento della “aspettativa non retribuita”, unica opzione alternativa al licenziamento in una situazioni in cui il datore di lavoro per cause di forza maggiore non abbia bisogna della prestazione lavorativa del proprio dipendente.
Il documento dei Consulenti del lavoro di fatto lo sconsiglia affermando che l’aspettativa non retribuita poteva essere forse utilizzabile con minori rischi di contenzioso quando la sospensione dell’attività lavorativa era conseguenza diretta di un provvedimento amministrativo, o per i divieti di circolazione imposti per il controllo della pandemia.
Dopo la fine del lockdown invece siamo di fronte non ad un preciso elemento eccezionale, imprevedibile ma a una situazione di contesto economico generale in cui non è possibile sospendere il contratto di lavoro in forma unilaterale come succederebbe per altri tipi di contratto
In ogni caso va sottolineato che si tratta di una opzione prevista dalla legge e presente nei contratti come beneficio che i lavoratori possono richiedere , nei limiti appunto previsti alla legge o dal contratto collettivo applicato. La collocazione in aspettativa con una decisione unilaterale da parte del datore di lavoro risulta quindi impossibile .
Al massimo si puo pensare ad un accordo da raggiungere con il lavoratore in forma individuale o meglio all’interno di un accordo sindacale che regoli l’utilizzo di questo strumento.
Di seguito gli articoli di interesse:
1 Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
3 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
5 Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL
6 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
7 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
8 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
9 (intermittenti) Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
14 Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
19 Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
27 Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud
58 Fondo per la filiera della ristorazione
59 Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
71 Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
97 Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
112 Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
All.to decreto con evidenza dei passaggi più importanti
art. 1 – ANCORA 18 settimane di FIS o CIG
Ancora 18 settimane di cassa Covid-19 per i datori di lavoro che nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica. Lo stabilisce uno degli articoli i del Decreto Agosto, ma non senza sconti
Le nuove regole per beneficiare di questo strumento emergenziale sono queste:
– le prime nove settimane sono libere per tutti i datori
– le seconde nove va versato un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Il contributo è pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nel caso di i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
c) il contributo addizionale non è dovuto dai datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al 1° gennaio 2019. Quindi, possono accedere alla cassa integrazione anche le aziende che non hanno avuto penalizzazioni dall’emergenza sanitaria.
Le complessive 18 settimane devono però essere collocate nel periodo tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Le aziende che non sono riuscite a utilizzare tutte le prime 9 settimane previste dal presente decreto non possono accedere alle settimane residue (ulteriori 9) inoltre i periodi di integrazione
precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del nuovo decreto.
Ai fini dell’accesso alle seconde nove settimane condizionate dal fatturato, il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L’Inps autorizza i trattamenti e solo successivamente saranno disposte le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti.
TERMINI DI PRESENTAZIONE E NUOVI TERMNI PER VECCHI PERIODI
Le domande di accesso ai trattamenti vanno inoltrate all’istituto di previdenza, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto Agosto; dunque, per la cassa avviata a luglio il termine è fissato entro il 30 settembre.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del DL Agosto se tale ultima data è più conveniente. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Infine, spunta una sanatoria sui termini decadenziali nell’art. 1 al comma 9 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e
di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti
al 31 agosto 2020.E al comma 10. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo
degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.
art. 14 – STOP ai Licenziamenti
Resta il divieto di licenziare, ma per un periodo “mobile” collocato fino al 31 dicembre per le imprese che usano le nuove 18 settimane di cassa Covid-19 o beneficiano degli incentivi fiscali, ma spuntano alcune eccezioni.
Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cig Covid, o dell’esonero dei contributi previdenziali, resta precluso il ricorso ai licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo. Restano esclusi dal blocco: il personale già impiegato nell’appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (a meno che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda) o da fallimento, o frutto di accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, stipulato dai sindacati più rappresentativi a livello nazionale.
art. 3-6-7 – Le tre Agevolazioni contributive
Nel puzzle di provvedimenti contenuti nel decreto Agosto si ritrovano interventi di svariata natura che, almeno nelle intenzioni dell’Esecutivo, si prefiggono, tra l’altro, di rafforzare le misure in materia di lavoro e fisco e di garantire, altresì il sostegno e il rilancio dell’economia. Sul fronte del lavoro, oltre al prolungamento degli interventi in materia di ammortizzatori sociali, lo schema di decreto, prevede agevolazioni sia per le aree svantaggiate del Mezzogiorno (di cui si parla in un altra punto), sia per settori maggiormente colpiti dalla crisi.
Con l’entrata in vigore del decreto viene introdotto:
– art. 6 – un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro (escluso il settore agricolo) che, fino al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato. L’incentivo non si applica nei rapporti di apprendistato, nel lavoro domestico ed è strutturato in forma di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di sei mesi dall’assunzione, nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. In sintesi, quindi, per un lavoratore full time, l’incentivo non potrà eccedere 4.030 euro nel semestre (671 euro mensili). L’agevolazione, riconosciuta anche per le stabilizzazioni dei rapporti a termine successive all’entrata in vigore del decreto, non si applica in caso di assunzioni/stabilizzazioni di lavoratori che abbiano avuto, nei 6 mesi precedenti, un contratto a tempo indeterminato con la stessa azienda.
– art. 7 – Un altro esonero è riconosciuto, con le stesse modalità e identico arco temporale, per le assunzioni a tempo determinato con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. La facilitazione – cumulabile con altri esoneri o agevolazioni previste dalla normativa vigente – dura per il periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, concessi anche in caso di stabilizzazione. Questa operatività è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
– art. 3 – Viene poi introdotto anche un particolare incentivo in favore dei datori (escluso il settore agricolo) che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di sostegno al reddito (Cigo/Cigd e Aso) stabiliti dal nuovo decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti previsti dalla precedente normativa. La facilitazione, cumulabile con altre agevolazioni, consiste in un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.
Ai datori che accedono all’incentivo in rassegna si applicano i divieti sui licenziamenti; la violazione dei quali comporta la revoca dall’esonero contributivo, con efficacia retroattiva e l’impossibilità di richiedere le ulteriori misure di trattamenti di sostegno (Cigo-Cigd-Aso) previste dal nuovo decreto (massimo 18 settimane per periodi dal 13 luglio al 31 dicembre 2020). Possono beneficiare dell’aiuto anche i datori autorizzati ai trattamenti, per periodi che si collocano anche parzialmente – dopo il 12 luglio 2020, ma in base alle precedenti disposizioni.
art. 27 – Contributi ridotti del 30% anche per i dipendenti del mezzogiorno e in aree svantaggiate
Per salvaguardare l’occupazione nelle regioni italiane caratterizzate da un maggior disagio socio-economico, la bozza del decreto legge Agosto introduce in favore dei datori di lavoro privati, con sedi in queste aree, uno specifica agevolazione contributiva del 30% da fruire per un periodo massimo di tre mesi, da ottobre a dicembre 2020.
Le regioni interessate sono quelle che nel 2018 hanno registrato un Pil procapite inferiore al 75% del valore medio dei Paesi Ue, nonchè quelle con un Pil compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Secondo la relazione tecnica del decreto legge, i territori con queste caratteristiche sono nove: Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti (esclusi quelli agricoli e domestici), sia quelli neo assunti che quelli già in forza, occupati in una delle regioni svantaggiate.
La misura è pari al 30% della contribuzione complessiva dovuta dal datore di lavoro, con la sola esclusione del premio Inail, ed è concessa per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, includendo il rateo di tredicesima mensilità relativa al trimestre considerato.
Essendo un’agevolazione di tipo selettivo, in quanto riservata alle aziende con sedi in una delle aree individuate dal decreto, la relativa applicazione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Ue.
Ai fini dell’effettiva applicazione, sarà necessario attendere le relative istruzioni operative da parte dell’Inps.
art. 8 – Contratti a termine, rinnovo senza causali fino al 31 dicembre
Contratti a termine (sia diretti quanto a scopo di somministrazione) liberi dalle causali del decreto Dignità fino al 31 dicembre 2020. Con questa importante innovazione il decreto Agosto tenta di sostenere il lavoro flessibile regolare, adottando finalmente una normativa coerente con i fabbisogni del mercato, delle imprese e dei lavoratori. Secondo quanto prevede il testo (che riscrive integralmente l’articolo 93 del DL 34/2020, il cosiddetto decreto Rilancio), fino alla fine dell’anno sarà possibile, per una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, prorogare o rinnovare un contratto a termine senza applicare le causali.
Al contrario della versione precedente dell’articolo 93, la nuova norma ha una stesura chiara e, come tale, sembra destinata a un’applicazione semplice e priva di incertezze.
La regola si applica a tutti i rapporti a termine suscettibili di un rinnovo o di una proroga, qualora questi – applicando le regole ordinarie – potrebbero essere rinnovati o prorogati solo in presenza di una causale: fino alla fine dell’anno si può procedere anche senza rispettare questo adempimento. Si pensi al caso di un contratto a termine scaduto, che deve essere rinnovato. applicando la disciplina ordinaria, il rinnovo sarebbe possibile solo in presenza di esigenze sostitutive, o per ragioni straordinarie ed eccezionali. Grazie alla nuova disciplina, viene meno l’esigenza di indicare queste motivazioni e si può procedere senza formalità specifiche.
Analogo effetto si verifica in caso di proroga. Si pensi, ad esempio, a un contratto arrivato al dodicesimo mese; tale rapporto potrebbe essere prorogato, sino al termine di 24 mesi, solo con una causale, mentre in virtù della nuova disciplina può proseguire senza necessità di dimostrare la sussistenza del requisito.
La legge precisa che il rinnovo o la proroga privi di casuale sono consentiti sola una volta; tale indicazione va intesa nel senso che sono ammesse ulteriori proroghe o rinnovi, ma devono essere siglate rispettando le regole ordinarie.
Quanto alla durata dei rapporti, la norma contiene due precisazioni importanti:
– la prima che restano validi i limiti di durata previsti dalla legge: pertanto, anche con il rinnovo o la proroga acausale il rapporto non può mai proseguire oltre 24 mesi;
– la seconda precisazione riguarda la scadenza del 31 dicembre: questa è la data ultima entro cui si può sottoscrivere l’accordo di proroga o il rinnovo, ma il contratto rinnovato o prorogato può proseguire anche oltre tale scadenza, fino a un massimo di ulteriori 12 mesi.
Anche se la norma non cita espressamente la somministrazione di manodopera, non ci sono dubbi sul fatto che anche i rapporti a termine collegati a tale fattispecie siano interessati dalla novità, essendo questi contratti disciplinati dalla regola ordinaria che viene parzialmente derogata.
Va infine rilevato che il legislatore ha correttamente eliminato il riferimento, contenuto nella norma inizialmente approvata con il decreto Rilancio, al “riavvio delle attività”, un inciso che poteva essere letto come una sorta di causale tipizzata.
art. 9 Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (ANCHE INTERMITTENTI)
È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali ………………………;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite …………………………………….
I soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020.
art. 5 Proroga Naspi e DIS-COL
Le prestazioni previste dalla Naspi e dalla DIS-COL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi
a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni della liquidazione dell’ultimo mese effettivo, ovvero l’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
art. 19 – Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
I datori di lavoro che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l’emergenza COVID-19, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, con specifica causale «COVID-19 – Obbligo
permanenza domiciliare». Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità di cui al comma 1, fino a un massimo complessive di quattro settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia.
art. 58 – Fondo per la filiera della ristorazione
Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto, ancora da definirsi, alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalità fissate dal decreto. Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento al momento dell’accettazione della domanda.
art. 59 – Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzati nelle zone indicate, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni di cui sopra.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all’articolo 58, del decreto ovvero per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
art. 71 – Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’artico-lo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
art. 97 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
art. 112 – Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.
Di seguito gli articoli di interesse:
1 Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
3 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
5 Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL
6 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
7 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
8 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
9 (intermittenti) Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
14 Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
19 Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
27 Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud
58 Fondo per la filiera della ristorazione
59 Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
71 Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
97 Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
112 Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
All.to decreto con evidenza dei passaggi più importanti
art. 1 – ANCORA 18 settimane di FIS o CIG
Ancora 18 settimane di cassa Covid-19 per i datori di lavoro che nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica. Lo stabilisce uno degli articoli i del Decreto Agosto, ma non senza sconti
Le nuove regole per beneficiare di questo strumento emergenziale sono queste:
– le prime nove settimane sono libere per tutti i datori
– le seconde nove va versato un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Il contributo è pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nel caso di i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
c) il contributo addizionale non è dovuto dai datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al 1° gennaio 2019. Quindi, possono accedere alla cassa integrazione anche le aziende che non hanno avuto penalizzazioni dall’emergenza sanitaria.
Le complessive 18 settimane devono però essere collocate nel periodo tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Le aziende che non sono riuscite a utilizzare tutte le prime 9 settimane previste dal presente decreto non possono accedere alle settimane residue (ulteriori 9) inoltre i periodi di integrazione
precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del nuovo decreto.
Ai fini dell’accesso alle seconde nove settimane condizionate dal fatturato, il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L’Inps autorizza i trattamenti e solo successivamente saranno disposte le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti.
TERMINI DI PRESENTAZIONE E NUOVI TERMNI PER VECCHI PERIODI
Le domande di accesso ai trattamenti vanno inoltrate all’istituto di previdenza, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto Agosto; dunque, per la cassa avviata a luglio il termine è fissato entro il 30 settembre.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del DL Agosto se tale ultima data è più conveniente. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Infine, spunta una sanatoria sui termini decadenziali nell’art. 1 al comma 9 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e
di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti
al 31 agosto 2020.E al comma 10. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo
degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.
art. 14 – STOP ai Licenziamenti
Resta il divieto di licenziare, ma per un periodo “mobile” collocato fino al 31 dicembre per le imprese che usano le nuove 18 settimane di cassa Covid-19 o beneficiano degli incentivi fiscali, ma spuntano alcune eccezioni.
Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cig Covid, o dell’esonero dei contributi previdenziali, resta precluso il ricorso ai licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo. Restano esclusi dal blocco: il personale già impiegato nell’appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (a meno che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda) o da fallimento, o frutto di accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, stipulato dai sindacati più rappresentativi a livello nazionale.
art. 3-6-7 – Le tre Agevolazioni contributive
Nel puzzle di provvedimenti contenuti nel decreto Agosto si ritrovano interventi di svariata natura che, almeno nelle intenzioni dell’Esecutivo, si prefiggono, tra l’altro, di rafforzare le misure in materia di lavoro e fisco e di garantire, altresì il sostegno e il rilancio dell’economia. Sul fronte del lavoro, oltre al prolungamento degli interventi in materia di ammortizzatori sociali, lo schema di decreto, prevede agevolazioni sia per le aree svantaggiate del Mezzogiorno (di cui si parla in un altra punto), sia per settori maggiormente colpiti dalla crisi.
Con l’entrata in vigore del decreto viene introdotto:
– art. 6 – un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro (escluso il settore agricolo) che, fino al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato. L’incentivo non si applica nei rapporti di apprendistato, nel lavoro domestico ed è strutturato in forma di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di sei mesi dall’assunzione, nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. In sintesi, quindi, per un lavoratore full time, l’incentivo non potrà eccedere 4.030 euro nel semestre (671 euro mensili). L’agevolazione, riconosciuta anche per le stabilizzazioni dei rapporti a termine successive all’entrata in vigore del decreto, non si applica in caso di assunzioni/stabilizzazioni di lavoratori che abbiano avuto, nei 6 mesi precedenti, un contratto a tempo indeterminato con la stessa azienda.
– art. 7 – Un altro esonero è riconosciuto, con le stesse modalità e identico arco temporale, per le assunzioni a tempo determinato con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. La facilitazione – cumulabile con altri esoneri o agevolazioni previste dalla normativa vigente – dura per il periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, concessi anche in caso di stabilizzazione. Questa operatività è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
– art. 3 – Viene poi introdotto anche un particolare incentivo in favore dei datori (escluso il settore agricolo) che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di sostegno al reddito (Cigo/Cigd e Aso) stabiliti dal nuovo decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti previsti dalla precedente normativa. La facilitazione, cumulabile con altre agevolazioni, consiste in un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.
Ai datori che accedono all’incentivo in rassegna si applicano i divieti sui licenziamenti; la violazione dei quali comporta la revoca dall’esonero contributivo, con efficacia retroattiva e l’impossibilità di richiedere le ulteriori misure di trattamenti di sostegno (Cigo-Cigd-Aso) previste dal nuovo decreto (massimo 18 settimane per periodi dal 13 luglio al 31 dicembre 2020). Possono beneficiare dell’aiuto anche i datori autorizzati ai trattamenti, per periodi che si collocano anche parzialmente – dopo il 12 luglio 2020, ma in base alle precedenti disposizioni.
art. 27 – Contributi ridotti del 30% anche per i dipendenti del mezzogiorno e in aree svantaggiate
Per salvaguardare l’occupazione nelle regioni italiane caratterizzate da un maggior disagio socio-economico, la bozza del decreto legge Agosto introduce in favore dei datori di lavoro privati, con sedi in queste aree, uno specifica agevolazione contributiva del 30% da fruire per un periodo massimo di tre mesi, da ottobre a dicembre 2020.
Le regioni interessate sono quelle che nel 2018 hanno registrato un Pil procapite inferiore al 75% del valore medio dei Paesi Ue, nonchè quelle con un Pil compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Secondo la relazione tecnica del decreto legge, i territori con queste caratteristiche sono nove: Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti (esclusi quelli agricoli e domestici), sia quelli neo assunti che quelli già in forza, occupati in una delle regioni svantaggiate.
La misura è pari al 30% della contribuzione complessiva dovuta dal datore di lavoro, con la sola esclusione del premio Inail, ed è concessa per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, includendo il rateo di tredicesima mensilità relativa al trimestre considerato.
Essendo un’agevolazione di tipo selettivo, in quanto riservata alle aziende con sedi in una delle aree individuate dal decreto, la relativa applicazione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Ue.
Ai fini dell’effettiva applicazione, sarà necessario attendere le relative istruzioni operative da parte dell’Inps.
art. 8 – Contratti a termine, rinnovo senza causali fino al 31 dicembre
Contratti a termine (sia diretti quanto a scopo di somministrazione) liberi dalle causali del decreto Dignità fino al 31 dicembre 2020. Con questa importante innovazione il decreto Agosto tenta di sostenere il lavoro flessibile regolare, adottando finalmente una normativa coerente con i fabbisogni del mercato, delle imprese e dei lavoratori. Secondo quanto prevede il testo (che riscrive integralmente l’articolo 93 del DL 34/2020, il cosiddetto decreto Rilancio), fino alla fine dell’anno sarà possibile, per una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, prorogare o rinnovare un contratto a termine senza applicare le causali.
Al contrario della versione precedente dell’articolo 93, la nuova norma ha una stesura chiara e, come tale, sembra destinata a un’applicazione semplice e priva di incertezze.
La regola si applica a tutti i rapporti a termine suscettibili di un rinnovo o di una proroga, qualora questi – applicando le regole ordinarie – potrebbero essere rinnovati o prorogati solo in presenza di una causale: fino alla fine dell’anno si può procedere anche senza rispettare questo adempimento. Si pensi al caso di un contratto a termine scaduto, che deve essere rinnovato. applicando la disciplina ordinaria, il rinnovo sarebbe possibile solo in presenza di esigenze sostitutive, o per ragioni straordinarie ed eccezionali. Grazie alla nuova disciplina, viene meno l’esigenza di indicare queste motivazioni e si può procedere senza formalità specifiche.
Analogo effetto si verifica in caso di proroga. Si pensi, ad esempio, a un contratto arrivato al dodicesimo mese; tale rapporto potrebbe essere prorogato, sino al termine di 24 mesi, solo con una causale, mentre in virtù della nuova disciplina può proseguire senza necessità di dimostrare la sussistenza del requisito.
La legge precisa che il rinnovo o la proroga privi di casuale sono consentiti sola una volta; tale indicazione va intesa nel senso che sono ammesse ulteriori proroghe o rinnovi, ma devono essere siglate rispettando le regole ordinarie.
Quanto alla durata dei rapporti, la norma contiene due precisazioni importanti:
– la prima che restano validi i limiti di durata previsti dalla legge: pertanto, anche con il rinnovo o la proroga acausale il rapporto non può mai proseguire oltre 24 mesi;
– la seconda precisazione riguarda la scadenza del 31 dicembre: questa è la data ultima entro cui si può sottoscrivere l’accordo di proroga o il rinnovo, ma il contratto rinnovato o prorogato può proseguire anche oltre tale scadenza, fino a un massimo di ulteriori 12 mesi.
Anche se la norma non cita espressamente la somministrazione di manodopera, non ci sono dubbi sul fatto che anche i rapporti a termine collegati a tale fattispecie siano interessati dalla novità, essendo questi contratti disciplinati dalla regola ordinaria che viene parzialmente derogata.
Va infine rilevato che il legislatore ha correttamente eliminato il riferimento, contenuto nella norma inizialmente approvata con il decreto Rilancio, al “riavvio delle attività”, un inciso che poteva essere letto come una sorta di causale tipizzata.
art. 9 Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (ANCHE INTERMITTENTI)
È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali ………………………;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite …………………………………….
I soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020.
art. 5 Proroga Naspi e DIS-COL
Le prestazioni previste dalla Naspi e dalla DIS-COL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi
a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni della liquidazione dell’ultimo mese effettivo, ovvero l’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
art. 19 – Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
I datori di lavoro che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l’emergenza COVID-19, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, con specifica causale «COVID-19 – Obbligo
permanenza domiciliare». Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità di cui al comma 1, fino a un massimo complessive di quattro settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia.
art. 58 – Fondo per la filiera della ristorazione
Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto, ancora da definirsi, alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalità fissate dal decreto. Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento al momento dell’accettazione della domanda.
art. 59 – Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzati nelle zone indicate, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni di cui sopra.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all’articolo 58, del decreto ovvero per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
art. 71 – Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’artico-lo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
art. 97 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
art. 112 – Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.
Di seguito gli articoli di interesse:
1 Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
3 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
5 Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL
6 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
7 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
8 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
9 (intermittenti) Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
14 Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
19 Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
27 Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud
58 Fondo per la filiera della ristorazione
59 Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
71 Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
97 Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
112 Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
All.to decreto con evidenza dei passaggi più importanti
art. 1 – ANCORA 18 settimane di FIS o CIG
Ancora 18 settimane di cassa Covid-19 per i datori di lavoro che nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica. Lo stabilisce uno degli articoli i del Decreto Agosto, ma non senza sconti
Le nuove regole per beneficiare di questo strumento emergenziale sono queste:
– le prime nove settimane sono libere per tutti i datori
– le seconde nove va versato un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Il contributo è pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nel caso di i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
c) il contributo addizionale non è dovuto dai datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al 1° gennaio 2019. Quindi, possono accedere alla cassa integrazione anche le aziende che non hanno avuto penalizzazioni dall’emergenza sanitaria.
Le complessive 18 settimane devono però essere collocate nel periodo tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Le aziende che non sono riuscite a utilizzare tutte le prime 9 settimane previste dal presente decreto non possono accedere alle settimane residue (ulteriori 9) inoltre i periodi di integrazione
precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del nuovo decreto.
Ai fini dell’accesso alle seconde nove settimane condizionate dal fatturato, il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L’Inps autorizza i trattamenti e solo successivamente saranno disposte le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti.
TERMINI DI PRESENTAZIONE E NUOVI TERMNI PER VECCHI PERIODI
Le domande di accesso ai trattamenti vanno inoltrate all’istituto di previdenza, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto Agosto; dunque, per la cassa avviata a luglio il termine è fissato entro il 30 settembre.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del DL Agosto se tale ultima data è più conveniente. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Infine, spunta una sanatoria sui termini decadenziali nell’art. 1 al comma 9 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e
di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti
al 31 agosto 2020.E al comma 10. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo
degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.
art. 14 – STOP ai Licenziamenti
Resta il divieto di licenziare, ma per un periodo “mobile” collocato fino al 31 dicembre per le imprese che usano le nuove 18 settimane di cassa Covid-19 o beneficiano degli incentivi fiscali, ma spuntano alcune eccezioni.
Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cig Covid, o dell’esonero dei contributi previdenziali, resta precluso il ricorso ai licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo. Restano esclusi dal blocco: il personale già impiegato nell’appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (a meno che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda) o da fallimento, o frutto di accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, stipulato dai sindacati più rappresentativi a livello nazionale.
art. 3-6-7 – Le tre Agevolazioni contributive
Nel puzzle di provvedimenti contenuti nel decreto Agosto si ritrovano interventi di svariata natura che, almeno nelle intenzioni dell’Esecutivo, si prefiggono, tra l’altro, di rafforzare le misure in materia di lavoro e fisco e di garantire, altresì il sostegno e il rilancio dell’economia. Sul fronte del lavoro, oltre al prolungamento degli interventi in materia di ammortizzatori sociali, lo schema di decreto, prevede agevolazioni sia per le aree svantaggiate del Mezzogiorno (di cui si parla in un altra punto), sia per settori maggiormente colpiti dalla crisi.
Con l’entrata in vigore del decreto viene introdotto:
– art. 6 – un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro (escluso il settore agricolo) che, fino al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato. L’incentivo non si applica nei rapporti di apprendistato, nel lavoro domestico ed è strutturato in forma di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di sei mesi dall’assunzione, nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. In sintesi, quindi, per un lavoratore full time, l’incentivo non potrà eccedere 4.030 euro nel semestre (671 euro mensili). L’agevolazione, riconosciuta anche per le stabilizzazioni dei rapporti a termine successive all’entrata in vigore del decreto, non si applica in caso di assunzioni/stabilizzazioni di lavoratori che abbiano avuto, nei 6 mesi precedenti, un contratto a tempo indeterminato con la stessa azienda.
– art. 7 – Un altro esonero è riconosciuto, con le stesse modalità e identico arco temporale, per le assunzioni a tempo determinato con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. La facilitazione – cumulabile con altri esoneri o agevolazioni previste dalla normativa vigente – dura per il periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, concessi anche in caso di stabilizzazione. Questa operatività è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
– art. 3 – Viene poi introdotto anche un particolare incentivo in favore dei datori (escluso il settore agricolo) che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di sostegno al reddito (Cigo/Cigd e Aso) stabiliti dal nuovo decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti previsti dalla precedente normativa. La facilitazione, cumulabile con altre agevolazioni, consiste in un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.
Ai datori che accedono all’incentivo in rassegna si applicano i divieti sui licenziamenti; la violazione dei quali comporta la revoca dall’esonero contributivo, con efficacia retroattiva e l’impossibilità di richiedere le ulteriori misure di trattamenti di sostegno (Cigo-Cigd-Aso) previste dal nuovo decreto (massimo 18 settimane per periodi dal 13 luglio al 31 dicembre 2020). Possono beneficiare dell’aiuto anche i datori autorizzati ai trattamenti, per periodi che si collocano anche parzialmente – dopo il 12 luglio 2020, ma in base alle precedenti disposizioni.
art. 27 – Contributi ridotti del 30% anche per i dipendenti del mezzogiorno e in aree svantaggiate
Per salvaguardare l’occupazione nelle regioni italiane caratterizzate da un maggior disagio socio-economico, la bozza del decreto legge Agosto introduce in favore dei datori di lavoro privati, con sedi in queste aree, uno specifica agevolazione contributiva del 30% da fruire per un periodo massimo di tre mesi, da ottobre a dicembre 2020.
Le regioni interessate sono quelle che nel 2018 hanno registrato un Pil procapite inferiore al 75% del valore medio dei Paesi Ue, nonchè quelle con un Pil compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Secondo la relazione tecnica del decreto legge, i territori con queste caratteristiche sono nove: Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti (esclusi quelli agricoli e domestici), sia quelli neo assunti che quelli già in forza, occupati in una delle regioni svantaggiate.
La misura è pari al 30% della contribuzione complessiva dovuta dal datore di lavoro, con la sola esclusione del premio Inail, ed è concessa per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, includendo il rateo di tredicesima mensilità relativa al trimestre considerato.
Essendo un’agevolazione di tipo selettivo, in quanto riservata alle aziende con sedi in una delle aree individuate dal decreto, la relativa applicazione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Ue.
Ai fini dell’effettiva applicazione, sarà necessario attendere le relative istruzioni operative da parte dell’Inps.
art. 8 – Contratti a termine, rinnovo senza causali fino al 31 dicembre
Contratti a termine (sia diretti quanto a scopo di somministrazione) liberi dalle causali del decreto Dignità fino al 31 dicembre 2020. Con questa importante innovazione il decreto Agosto tenta di sostenere il lavoro flessibile regolare, adottando finalmente una normativa coerente con i fabbisogni del mercato, delle imprese e dei lavoratori. Secondo quanto prevede il testo (che riscrive integralmente l’articolo 93 del DL 34/2020, il cosiddetto decreto Rilancio), fino alla fine dell’anno sarà possibile, per una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, prorogare o rinnovare un contratto a termine senza applicare le causali.
Al contrario della versione precedente dell’articolo 93, la nuova norma ha una stesura chiara e, come tale, sembra destinata a un’applicazione semplice e priva di incertezze.
La regola si applica a tutti i rapporti a termine suscettibili di un rinnovo o di una proroga, qualora questi – applicando le regole ordinarie – potrebbero essere rinnovati o prorogati solo in presenza di una causale: fino alla fine dell’anno si può procedere anche senza rispettare questo adempimento. Si pensi al caso di un contratto a termine scaduto, che deve essere rinnovato. applicando la disciplina ordinaria, il rinnovo sarebbe possibile solo in presenza di esigenze sostitutive, o per ragioni straordinarie ed eccezionali. Grazie alla nuova disciplina, viene meno l’esigenza di indicare queste motivazioni e si può procedere senza formalità specifiche.
Analogo effetto si verifica in caso di proroga. Si pensi, ad esempio, a un contratto arrivato al dodicesimo mese; tale rapporto potrebbe essere prorogato, sino al termine di 24 mesi, solo con una causale, mentre in virtù della nuova disciplina può proseguire senza necessità di dimostrare la sussistenza del requisito.
La legge precisa che il rinnovo o la proroga privi di casuale sono consentiti sola una volta; tale indicazione va intesa nel senso che sono ammesse ulteriori proroghe o rinnovi, ma devono essere siglate rispettando le regole ordinarie.
Quanto alla durata dei rapporti, la norma contiene due precisazioni importanti:
– la prima che restano validi i limiti di durata previsti dalla legge: pertanto, anche con il rinnovo o la proroga acausale il rapporto non può mai proseguire oltre 24 mesi;
– la seconda precisazione riguarda la scadenza del 31 dicembre: questa è la data ultima entro cui si può sottoscrivere l’accordo di proroga o il rinnovo, ma il contratto rinnovato o prorogato può proseguire anche oltre tale scadenza, fino a un massimo di ulteriori 12 mesi.
Anche se la norma non cita espressamente la somministrazione di manodopera, non ci sono dubbi sul fatto che anche i rapporti a termine collegati a tale fattispecie siano interessati dalla novità, essendo questi contratti disciplinati dalla regola ordinaria che viene parzialmente derogata.
Va infine rilevato che il legislatore ha correttamente eliminato il riferimento, contenuto nella norma inizialmente approvata con il decreto Rilancio, al “riavvio delle attività”, un inciso che poteva essere letto come una sorta di causale tipizzata.
art. 9 Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (ANCHE INTERMITTENTI)
È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali ………………………;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite …………………………………….
I soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020.
art. 5 Proroga Naspi e DIS-COL
Le prestazioni previste dalla Naspi e dalla DIS-COL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi
a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni della liquidazione dell’ultimo mese effettivo, ovvero l’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
art. 19 – Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
I datori di lavoro che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l’emergenza COVID-19, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, con specifica causale «COVID-19 – Obbligo
permanenza domiciliare». Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità di cui al comma 1, fino a un massimo complessive di quattro settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia.
art. 58 – Fondo per la filiera della ristorazione
Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto, ancora da definirsi, alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalità fissate dal decreto. Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento al momento dell’accettazione della domanda.
art. 59 – Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzati nelle zone indicate, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni di cui sopra.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all’articolo 58, del decreto ovvero per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
art. 71 – Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’artico-lo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
art. 97 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
art. 112 – Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.