Fondamentale è chiarire che il premio di risultato viene considerato come quota aggiuntiva della retribuzione e come tale è soggetto a tassazione, con esclusione di quelli che non superano un totale di 3000 euro annuo (tassazione avviene per il 5% per il 2025) e purché la RAL al lordo della tassazione dell’anno precedente non superi gli 80.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con risposta a interpello n. 77 del 20 marzo 2025, che la conversione di quote di retribuzione variabile, c.d. “MBO”, in welfare aziendale non può beneficiare dell’esenzione fiscale prevista dall’articolo 51, commi 2 e 3, del TUIR.
La motivazione principale risiede nel fatto che soltanto la conversione in welfare del premio di risultato, come definito dall’articolo 1, commi da 182 a 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (fon o a 3000 euro e con una RAL dell’anno precedente di meno di 80.000) può godere di tale vantaggio fiscale.
L’utilizzo dell’auto aziendale per motivi personali durante l’orario di lavoro può rappresentare una giusta causa di licenziamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso di un lavoratore che riteneva sproporzionato e illegittimo il provvedimento dell’azienda.
I giudici della Suprema Corte, con Ordinanza n. 3607 del 12 febbraio 2025, hanno ritenuto grave inadempienza l’uso dell’auto aziendale per motivi extra lavorativi, giustificando conseguentemente il licenziamento, considerando parimenti lecito l’incarico conferito a un’agenzia investigativa di controllare il dipendente.
MètaSalute, attraverso una notizia apparsa sul proprio portale, rende nota la possibilità di destinare al Fondo i flexible benefit previsti per l’anno 2024.
I lavoratori iscritti al fondo potranno, quindi, esercitare tale facoltà, comunicandolo alla propria azienda di appartenenza, entro la finestra temporale scadente il 31 maggio.
In conseguenza di ciò, il datore di lavoro sarà chiamato ad attivare un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo, tramite apposita procedura disponibile dal 21 al 31 maggio 2024.
L’offerta, attivabile dal solo lavoratore avente la qualifica di caponucleo, avrà decorrenza dal 1° giugno 2024 e sino a tutto il 31 maggio 2025.
Il portale MètaSalute invita poi a prendere visione di quanto previsto dalle Circolari n. 4/2024, relativamente alla posizione aziendale, e 5/2024, relativamente alla posizione dei lavoratori.
Il CNO, con nota n. 370 del 19 gennaio 2023, ha comunicato che l’Inps ha predisposto la dichiarazione di responsabilità per i datori di lavoro che dovranno conguagliare le somme erogate come fringe benefit ai loro dipendenti nelle denunce di competenza gennaio e febbraio 2023, da inserire nel Cassetto bidirezionale con oggetto “FRINGE BENEFIT FINO A € 3000”, richiesta dallo stesso Istituto al punto 3.2 del messaggio n. 4616/2022.
Il testo della dichiarazione di responsabilità recita: “Si dichiara che quanto esposto nella denuncia di ____ (gennaio o febbraio) 2023 nell’elemento <CodiceCausale> valore “FRBI” corrisponde a ciò che è stato erogato e assoggettato a contribuzione ai lavoratori dipendenti a titolo di fringe benefit nei rispettivi mesi di competenza indicati nell’elemento <AnnoMeseRif>”. Come riportato nel citato messaggio dell’Istituto, tale dichiarazione comporterà l’automatica generazione di un ticket corrispondente al protocollo Inps attestante l’avvenuto invio della comunicazione bidirezionale, il quale dovrà essere esposto nel flusso UniEmens.
Per fare una analisi occorre fare riferimento alla circ. 35/E/2022 dell’Agenzia dell’Entrate che parla della nuova soglia dei 600, che diventeranno 3000 euro dopo la pubblicazione del decreto ed essendo solo un innalzamento si deve fare riferimento a tutte le norme che commentano il vecchio valore di 600 euro.
Con il decreto aiuti quater il Governo innalzerà fino a 3000 euro, solo per il 2022, la soglia di non imponibilità dei fringe benefit erogati ai dipendenti. Inoltre, l’articolo 12 del D.L. 115/2022, prevede che possono rientrare nei c.d. benefit non tassati anche i rimborsi (o il pagamento diretto da parte del datore di lavoro) delle spese relative
alle “utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.
La formulazione della norma che deroga al contenuto dell’articolo 51, comma 3 del TUIR, aveva fatto ritenere che la stessa legittimasse, solo per quest’anno, di non applicare il criterio della franchigia che caratterizza ordinariamente il comma 3 dell’articolo 51 del TUIR in base al quale nell’ipotesi in cui il valore dei fringe benefit erogati sia superiore all’importo che non concorre a formare il reddito (di regola pari a 258,23 euro, quest’anno 600 euro), viene “ripreso” a tassazione e a contribuzione, Con la circolare 4 novembre 2022, n. 35, di commento alla nuova norma, l’Agenzia sostiene invece che la previsione contenuta nell’articolo 12 del D.L 115/2022 si situa nel solco dell’articolo 51, comma 3, del TUIR e, pertanto, alla stessa deve applicarsi anche il relativo meccanismo.
In merito ai soggetti che possono usufruire, nel 2022, dell’allargamento della non concorrenza reddituale dei fringe benefit fino ai futuri 3000 euro, l’Agenzia delle entrate ricomprende anche i titolari di redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente e, quindi tipicamente i collaboratori coordinati e continuativi nonché i percettori di borse di studio; la circolare precisa che il datore di lavoro può decidere di corrispondere i “nuovi” fringe benefit anche ad personam, senza essere quindi obbligato a redigere un regolamento o a siglare un accordo sindacale.
Inoltre, sempre con riferimento alla non concorrenza reddituale delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per le utenze domestiche, l’Agenzia precisa che:
a) tali spese devono essere state effettivamente sostenute e devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari indipendentemente dalla residenza o dal domicilio nell’immobile da parte del dipendente che ottiene il rimborso;
b) rientrano nell’agevolazione anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio che vengono ripartite fra i condomini
c) in ipotesi di immobile in locazione rientrano nell’agevolazione anche le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore) nell’ipotesi in cui nel contratto di locazione sia prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniugi e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa
Inoltre per l’applicazione dell’agevolazione nei limiti di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR in vigore per il 2022 occorre:
che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione che giustifichi che il dipendente o i suoi familiari hanno speso la somma
rimborsata;
ovvero che in altyernativa:
il datore di lavoro si faccia rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche. Tale dichiarazione deve contenere gli elementi necessari per identificare le spese e quindi:
– il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo),
– la tipologia di utenza,
– l’importo pagato,
– la data,
– le modalità di pagamento,
– l’autodichiarazione che le fatture non sono già state rimborsate neppure parzialmente né dal datore di lavoro a cui si richiede il rimborso né da altri.
Nel caso in cui il datore di lavoro provveda a rimborsare le spese delle utenze domestiche sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dai dipendenti questi ultimi dovranno conservare la relativa documentazione per permettere il controllo dall’Amministrazione finanziaria.
Infine la circolare 35/E/2022 precisa che:
a) la spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore;
b) le spese rimborsate possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022 e, si ritiene, purché il rimborso avvenga entro il 12 gennaio 2023 in applicazione del principio di cassa allargata.
Non è da sottovalutare la possibilità di raggiungere la soglia di esenzione di 3200 euro, questo è possibile con l’erogazione dei buoni carburante di 200 euro che rimangono distinti dal nuovo innalzamento della, soglia di 3000 euro, così considerando sia il c.d “bonus bollette” sia il c.d “bonus carburante” le iniziative genericamente di welfare non soggette a tassazione potranno raggiungere l’importo complessivo di 3200 euro, l’Agenzia, nell’ultimo paragrafo della circolare in commento ribadisce che le due agevolazioni sono autonome e diverse, ma che per entrambe, il superamento della franchigia esente (pari rispettivamente a futuri 3000 euro e a 200 euro) comporta l’intera tassazione ordinaria dell’importo erogato, inoltre con la circolare n. 27 del 14 luglio 2022 l’Agenzia era intervenuta a riepilogare la disciplina dell’agevolazione introdotta dal decreto legge 21 2022 il cd “Bonus Benzina”, precisando che l’importo non può essere riconosciuto per le collaborazioni coordinate e continuative, mentre i 3000 euro potranno essere erogati anche ai cd Co.co.co.
Inoltre l’Agenzia, nello stesso contesto, aveva precisato che la soglia di esenzione “deve essere verificata, anche per i voucher, con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo di imposta” e nell’ipotesi in cui il valore dei fringe benefit, complessivamente erogati nel periodo d’imposta – sia sotto forma di voucher che nelle modalità ordinarie – superi il citato limite di 258,23 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
A seguito di tali precisazioni i titolari di compensi in natura per importi superiori a 258,23 euro (in quanto, ad esempio, oltre ad un voucher considerano sull’imponibile fiscale anche il valore del benefit corrispondente a un’auto assegnata in uso promiscuo) anche se in possesso dei presupposti richiesti per usufruire della tassazione del 10% sui premi di risultato come noto, non possono convertire il premio di risultato in voucher fino alla soglia prima indicata in quanto i loro compensi in natura sono già tassati con modalità ordinarie
Di conseguenza, al fine di calcolare quanta disponibilità avrò per poter erogare i 3000, si dovrà detrarre tutti i finge benefit percepiti che verranno ricalcolati a conguaglio (dicembre) e l’azienda e il lavoratore saranno rimborsati dei contrbuti ed IRPEF eventualmente pagati (es auto uso promiscuo art. 51 TUIR), per semplificare segue un esempio:
♦ 1 ESEMPIO
Fringe Benefit percepiti nel corso del 2023 (art. 51 TUIR)
– Auto vettura 125 €/mese anno 1500 € (interamente tassata perchè oltre 258.23)
– Concessione di alloggio rendita cat. 1000 € assoggettamento a contrbuti/IRPEF interamente al 50%, 500 € (interamente tassata perchè oltre 258.23)
Piano di welfare aziendale disponibile 1.000 €/anno
– 258,00 € card (spesa Amazon/Esselunga…) [interamente soggetti perchè già percepito finge benefit autovettura e appartamento]
– 500 € Viaggio
– 200 € libri di testo
– 42 € iscrizione corso inglese
Calcolo disponibilità
3000-1500-500-258= 742 € (disponibilità da erogare entro il 12/1/2023 esente da contrbuti ed IREF, con bollette o card, oltre ai 200 euro di buoni benzina sempre esenti e oltre i 3000 €)
Conguaglio a Dicembre 2023
ricalcolo e restituzione Contrbuti ed IRPEF su 1500+500+258= 2258 €
♦ 2 ESEMPIO
Fringe Benefit percepiti nel corso del 2023 (art. 51 TUIR)
– 258,00 € card (spesa Amazon/Esselunga…) [totalmente esente]
Calcolo disponibilità
– 3000-258= 2742 € (disponibilità da erogare entro il 12/1/2023 esente da contrbuti ed IREF, con bollette o card oltre ai 200 euro di buoni benzina sempre esenti e oltre i 3000 €)
Conguaglio a Dicembre 2023
nessun ricalcolo e restituzione Contrbuti ed IRPEF a dicembre
Con la circolare n. 27 del 14 luglio 2022 l’Agenzia era intervenuta a riepilogare la disciplina dell’agevolazione introdotta dal decreto legge 21 2022 il cd “Bonus Benzina” che prevede la facoltà per i datori di lavoro di erogare buoni carburante ai dipendenti esenti da tassazione.
Il documento chiarisce anche alcuni aspetti inizialmente dubbi segnalati dalla stampa e dai consulenti .
Viene specificato ad esempio che il buono resta deducibile da reddito di impresa (o di lavoro autonomo):
- sia nel caso sia erogato sulla base di contratti collettivi
- sia come liberalità del datore di lavoro
Inoltre ai fini del beneficio fiscale non fa differenza che la distribuzione dei buoni avvenga per tutti i dipendenti o solo alcune categorie di dipendenti o addirittura al singolo, come beneficio ad personam.
L’agenzia ricorda anche che tra i soggetti titolati all’erogazione ai propri dipendenti sono compresi
- le imprese
- i lavoratori autonomi
- i soggetti che non svolgono un’attività commerciale
- gli enti pubblici economici che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.
Riguardo alla spettanza, la circolare specifica però che per coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli dipendenti, ovvero:
- collaboratori coordinati,
- stagisti e
- titolari di borsa di studio
il buono carburante esente Irpef non può essere erogato.
II bonus benzina può riguardare non solo carburanti “classici” come benzina, gasolio, Gpl, metano , ma anche le ricariche per le auto elettriche “al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli», specifica l’Agenzia.
Viene anche chiarito che i buoni carburante possono sostituire i premi di risultato, in questo caso rispettando la specifica normativa.
Infine con riguardo al rapporto con i fringe benefits agevolati fino alla soglia di 600 euro, si conferma che si tratta di due benefici distinti e complementari cioè
- si può beneficiare di entrambi
- è consigliabile il conteggio e la registrazione in forma distinta, anche per il calcolo di eventuali eccedenze , che sono soggette a tassazione in forma differenziata.
aggiornamento 9 novembre 2022
Da segnalare che invece nella circolare 35 del 4 novembre 2022 riguardante le istruzioni per l’innalzamento della soglia dei fringe benefits a 600 euro comprensivi di rimborsi per utenze domestiche (cd Bonus bollette) l’Agenzia specifica che questa agevolazione è fruibile anche dai collaboratori coordinati , stagisti e dai titolari di borsa di studio, con le stesse modalità.
L’articolo 12 del decreto Aiuti-bis ha elevato la soglia di esenzione Irpef a 600 euro per i beni ceduti e i servizi resi ai dipendenti e, in quanto in sostituzione del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir, dovrebbe essere compatibile con la disciplina dei premi di risultato detassati (articolo 1, comma 182 e seguenti, della legge 208/2015).
L’agevolazione, cumulabile con i buoni carburante non imponibili fino a 200 euro (articolo 2 del decreto legge 21/2022), è di carattere temporaneo e fruibile per il solo periodo di imposta 2022.
Secondo la formulazione dell’articolo 12, i premi possono essere convertiti anche in rimborsi di utenze domestiche (acqua, luce e gas), cioè in denaro. Possibilità quest’ultima che, in tempi di rincari delle bollette, potrebbe risultare più gradita ai dipendenti e accessibile anche per quelle aziende che non si sono ancora dotate di piattaforme welfare.
Poter beneficiare di un importo complessivo esente di 800 euro si traduce per il dipendente in un notevole risparmio fiscale e contributivo, non essendo dovuti nè i circa 75 euro di Inps a proprio carico, nè l’Irpef, quest’ultima neanche nella misura ridotta del 10%, applicabile nel caso dei premi in denaro agevolati. Altrettanti vantaggi ci sono per l’impresa, che può azzerare anche i contributi previdenziali di propria competenza, in questo caso pari a circa 250 euro (nell’ipotesi del settore industria). L’incentivo totale sembra appetibile anche per premi più elevati (secondo l’ultimo report del ministero del Lavoro, il valore medio dei premi è di 1.492 euro), naturalmente laddove la conversione sia consentita e prevista negli accordi aziendali o territoriali.
Ad esempio, a fronte di un premio di 1.000 euro, il dipendente potrebbe selezionare 600 euro di rimborso utenze per l’energia elettrica, 4 voucher da 50 euro di buoni carburante e i rimanenti 200 euro lasciarli soggetti all’imposta del 10%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, sempre che non opti, con rinuncia scritta, per la tassazione ordinaria ove la ritenga più favorevole, ad esempio in presenza di spese deducibili ai fini Irpef.
Nel differente caso in cui il dipendente abbia diritto sia al premio di risultato detassato sia a beni e servizi per 600 euro, in aggiunta al premio (anche sotto forma di voucher), potrebbe essere svantaggioso convertire il premio in ulteriori benefit (per la perdita della tassazione al 10%), considerata l’incapienza del plafond. Ciò è senz’altro vero per i beni e servizi diversi da quelli dell’articolo 51, comma 2, del Tuir compresi quelli del comma 4, in quanto alimentano il plafond dei 600 euro.
È conveniente, invece, la conversione del premio di risultato nelle fattispecie dell’articolo 51, comma 2, del Tuir, se le utilità selezionate rientrano nei limiti e condizioni stabilite (e pertanto non sono imponibili) fermo restando il rispetto del perimetro di applicazione della disciplina dei premi e la presenza di una simile previsione negli accordi sindacali. Ad esempio, il lavoratore potrebbe chiedere al datore di versare le somme che costituiscono premi potenzialmente assoggettabili all’imposta sostitutiva, a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale entro il limite complessivo di 3.615,20 euro (articolo 51, comma 2, lettera a), oppure ricevere buoni pasto nei limiti di 4/8 euro giornalieri (lettera c), o, ancora, ottenere azioni entro l’importo di 2.065,83 euro (lettera g) cercando di non superare tali soglie tenuto conto anche delle altre eventuali erogazioni dei medesimi benefit ricevute nello stesso periodo di imposta.
La guida completa sugli incentivi per le assunzioni 2022: quali sono, a chi spettano e cosa sapere sulle agevolazioni
Ti presentiamo tutti gli incentivi assunzioni 2022 disponibili per le imprese.
AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI 2022: ELENCO DI TUTTI I BONUS E SGRAVI FISCALI
Ecco tutti i bonus e gli incentivi assunzioni disponibili per il 2022, e quali sono le agevolazioni per favorire l’inserimento lavorativo di alcune categorie di lavoratori:
BONUS OCCUPAZIONE GIOVANI
Prevede uno sgravio dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono, nel biennio 2021-2022, i giovani under 36, cioè fino a 35 anni compiuti, pari al 100%. Per tutti i dettagli potete visitare questa pagina.
BONUS ASSUNZIONI DONNE
L’agevolazione consiste nella riduzione dei contributi pari al 50% per i datori di lavoro che assumono, a tempo indeterminato o determinato, lavoratrici prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o da 6 mesi se risiedono in aree svantaggiate. La Legge di Bilancio 2021 ha incrementato il bonus assunzioni donne, portando la decontribuzione al 100% per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022. Vale anche per le assunzioni di donne che lavorano in una professione o in un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere. Ecco il DECRETO INTERMINISTERIALE (Pdf 333Kb) che individua settori e professioni caratterizzati da un maggior tasso di disparità uomo-donna, ai fini del riconoscimento dell’incentivo.
DECONTRIBUZIONE SUD
L’agevolazione contributiva per il Sud introdotta dal decreto agosto è stata prorogata fino al 30 giugno 2022, su richiesta del Governo italiano e con l’approvazione della Commissione Europea. Il beneficio consiste in uno sconto sui contributi pensionistici pari al 30%, concesso alle aziende meridionali. La misura dovrebbe essere poi rinnovata fino al 2029, con graduale riduzione della decontribuzione al 20% e al 20%. Per conoscere tutti i dettagli sull’incentivo è possibile consultare questa pagina.
BONUS ASSUNZIONI REDDITO CITTADINANZA
L’agevolazione per le aziende che assumono i beneficiari del Reddito di Cittadinanza prevede l’esonero contributivo per il datore di lavoro. La misura è stata confermata con modifiche dalla Legge di Bilancio 2022. L’agevolazione non può superare i 780 euro al mese e ha durata variabile in base al periodo di fruizione del RdC già goduto dal lavoratore. Visitate questa pagina per ulteriori informazioni sul bonus per chi assume.
INCENTIVI APPRENDISTATO
La Legge di Bilancio 2022 ha confermato per il 2022 lo sgravio totale dei contributi per i datori di lavoro delle piccole imprese fino a 9 dipendenti che assumono giovani con contratti di apprendistato di primo livello. L’agevolazione ha una durata di 3 anni. Per tutte le informazioni visitate questa pagina. Inoltre, i datori di lavoro che assumono in apprendistato studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro, entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio, possono usufruire di una riduzione pari al 100% dei contributi. Lo sgravio contributivo è previsto anche per i datori di lavoro che assumono con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i beneficiari di indennità di mobilità ordinaria o di un trattamento di disoccupazione.
INCENTIVO STUDENTI UNDER 30
Consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annui, per un periodo massimo di 36 mesi. Spetta per l’assunzione a tempo indeterminato, pieno o parziale, di giovani studenti che non abbiano compiuto il 30° anno di età e che, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro o periodi di apprendistato.
INCENTIVO ASSUNZIONI AL SUD
Prevede lo sgravio totale (100%) dei contributi, per un periodo di 48 mesi, per i datori di lavoro che assumono disoccupati in alcune aree del Meridione italiano. E’ fruibile, nello specifico, per le assunzioni a tempo indeterminato in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Per conoscere tutti i dettagli della misura potete visitare questa pagina.
BONUS GIOVANI GENITORI
Spetta ai datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo determinato giovani genitori di età non superiore a 35 anni e con figli minori, anche in affido. Viene concesso una tantum e ha un importo di 5.000 euro per ciascuna assunzione o trasformazione di contratto, fino ad un massimo di 5 assunzioni per datore di lavoro (25.000 euro). Per tutti i dettagli potete visitare questa pagina.
AGEVOLAZIONE PER OVER 50
Le aziende che assumono lavoratori e lavoratrici con più di 50 anni hanno diritto ad una decontribuzione del 50%. Visitate questa pagina per avere tutte le informazioni.
INCENTIVO PER SOSTITUZIONE LAVORATORI IN CONGEDO
I datori di lavoro che assumono persone in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo di maternità, paternità, parentale e per malattia del figlio, fino al compimento di un anno di età del minore o per un anno dall’accoglienza del minore, possono usufruire di uno sgravio contributivo del 50% per un massimo di 12 mesi.
BONUS DISABILI
Le aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato persone con disabilità, o ne trasformano il rapporto di lavoro a termine in tempo indeterminato, anche con orario part time, possono beneficiare dei seguenti incentivi, in base al grado di disabilità del lavoratore assunto:
- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, nel caso di lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o affetti da disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per l’assunzione di persone con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%.
BONUS RIOCCUPAZIONE
Il bonus rioccupazione spetta ai datori di lavoro che assumono beneficiari dell’assegno di ricollocazione. Consiste in uno sconto del 50% dei contributi previdenziali, per un periodo da 12 a 18 mesi, fino a 4.030 euro l’anno. In questa pagina trovare tutte le informazioni sul beneficio.
BONUS ASSUNZIONI LAVORATORI AZIENDE IN CRISI
L’incentivo consiste nella decontribuzione totale per i datori di lavoro privati che assumono ex dipendenti di qualsiasi età provenienti da imprese in difficoltà con una procedura di crisi aziendale aperta presso il MISE. Ha una durata di 3 anni mesi, elevata a 4 anni per le assunzioni nelle aree del Meridione italiano. Visitate questa pagina per avere tutte le informazioni sull’agevolazione.
INCENTIVO PERCETTORI NASPI
Chi assume a tempo indeterminato i percettori della Nuova assicurazione sociale per l’impiego può accedere ad un beneficio. L’importo è pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore o alla lavoratrice per il periodo residuo di spettanza dell’indennità. In questa pagina trovate tutti i dettagli sulla misura.
INCENTIVO PERCETTORI NASPI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE SENZA ETA’
Chi assume a tempo indeterminato i percettori della Nuova assicurazione sociale per l’impiego può accedere ad un beneficio, con l’impegno di formare il lavoratore. Il beneficio consiste nel pagamento dei contributi e retribuzione come un lavoratore in apprendistato professionalizzante senza limite di età. Al termine del periodo formativo NON è possibile risolvere il rapporto e non spetta un ulteriore anno di agevolazione.
INCENTIVO PERCETTORI CIGS DA ALMENO 3 MESI
Le imprese che assumono a tempo indeterminato persone che percepiscono la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) da almeno 3 mesi, dipendenti di aziende che beneficiano di questa indennità da minimo 6 mesi, hanno diritto ad una contribuzione pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per un anno e ad un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo variabile in base all’età di quest’ultimo, come di seguito indicato:
- 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
- 21 mesi per lavoratori over 50;
- 33 mesi per lavoratori con più di 50 anni, che risiedono nelle aree del Mezzogiorno e in quelle ad alto tasso di disoccupazione.
INCENTIVO PERCETTORI ADR E CIGS
I datori di lavoro che assumono lavoratori percettori di CIGS e beneficiari dell’assegno di ricollocazione hanno diritto a una riduzione temporanea dei contributi previdenziali pari al 50% della contribuzione dovuta, fino ad un massimo di 4.030 euro su base annua (annualmente rivalutato). La durata dell’agevolazione è fino a 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato. In caso di trasformazione del contratto a termine incentivato in tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi. Per tutti i dettagli visitate questa pagina.
BONUS LAVORATORI IN CIGS LEGGE BILANCIO 2022
La Legge di Bilancio 2022 prevede un incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che stanno usufruendo degli ulteriori 12 mesi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla stessa Legge. Consiste in un contributo mensile, di imposto pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, ed è concesso per non più di un anno (12 mesi). In questa pagina trovate tutte le informazioni sulla misura.
BONUS COOPERATIVE
La Legge di Bilancio 2022 riconosce alle cooperative che si costituiscono a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro l’anno, riparametrato e applicato su base mensile. L’agevolazione è fruibile per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di costituzione della cooperativa. Per tutti gli approfondimenti sull’incentivo visitate questa pagina.
ALTRI INCENTIVI
Esistono anche delle agevolazioni per cooperative sociali e aziende, che assumono persone in esecuzione di pena o di misure di sicurezza detentiva o altre categorie di soggetti considerate ultra svantaggiate. Per ulteriori informazioni potete visitare questa pagina.
COME VERIFICARE SE SI PUÒ RICHIEDERE L’INCENTIVO ASSUNZIONE
L’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (Anpal), ovvero l’ente pubblico italiano che coordina le politiche del lavoro la Rete nazionale formata dalle strutture regionali per le politiche attive del lavoro, ha predisposto un’applicazione, denominata Incentivabilità, per controllare se una lavoratrice o un lavoratore risultano svantaggiati e possono essere assunti usufruendo degli incentivi 2022. Grazie a questo servizio online, dunque, i datori di lavoro interessati ad assumere un lavoratore o una lavoratrice possono verificare se le assunzioni sono incentivabili, ossia se è possibile usufruire di agevolazioni e bonus.
La funzionalità Anpal, infatti, permette di reperire informazioni riguardo alla presenza o meno di comunicazioni obbligatorie relative a rapporti di lavoro che rispettino le condizioni previste per accedere agli incentivi. Possono utilizzarla sia i Centri per l’Impiego che gli operatori iscritti all’albo informatico delle Agenzie per il lavoro, i soggetti iscritti all’albo nazionale dei Soggetti Accreditati ai servizi per il lavoro e i Cittadini.
Per accedere all’app occorre registrarsi sulla piattaforma dedicata ai servizi digitali Anpal mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID, la Carta Nazionale dei Servizi – CNS o o la Carta di Identità Elettronica – CIE. La registrazione è gratuita ed è necessaria per fruire delle funzioni disponibili sul portale. Se non possiedi le credenziali SPID puoi consultare la nostra guida pratica su come richiederle e usarle.
REPERTORIO NAZIONALE DEGLI INCENTIVI
Per conoscere tutte le agevolazioni per le assunzioni di cui puoi beneficiare puoi consultare il Repertorio nazionale degli incentivi predisposto dall’Anpal. Si tratta di una banca dati, raggiungibile da questa pagina, contenente l’elenco aggiornato dei benefici disponibili per le assunzioni di specifiche categorie di lavoratori.
Attraverso questo strumento online gratuito puoi consultare e stampare le schede relative ai benefici economici, normativi o contributivi regionali e nazionali. Puoi cercare le agevolazioni in base al tuo profilo, ad esempio impostando parole chiave, residenza, età, condizione di svantaggio o altri criteri, seguendo le istruzioni e indicazioni contenute in questo MANUALE (Pdf 1,62Mb).
Oltre alla banca dati Anpal è disponibile anche un apposito portale web dedicato a tutti gli incentivi disponibili per imprese e cittadini, predisposto dal Governo, www.incentivi.gov.it.
Per il 2022 la soglia di esenzione da tassazione per beni e servizi forniti al dipendente dall’azienda passa a 600 euro invece che 258,23 come ordinariamente previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR. Lo ha previsto il Decreto Aiuti bis (Decreto legge 115/2022 ) in vigore dal 10 agosto 2022, all’art. 12.
L’innalzamento della soglia non è la sola novità. L’articolo 12 del DL 115 specifica anche che nella franchigia dei 600 euro possono trovare posto erogazioni liberali dei datori di lavoro a sostegno delle spese per utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Da notare che aggiungendo l’importo di 200 euro di bonus benzina previsto dal DL Aiuti 50/2022, si raggiunge il totale erogabile esente IRPEF di 800,00 euro.
AGG. 31.8.2022: Franchigia totale di 600 euro anche in caso di superamento della soglia
Nel Dossier di approfondimento dell’ufficio studi del senato pubblicato il 30 agosto scorso per i lavori di conversione in legge del decreto, si evidenzia che la norma dal punto di vista letterale differisce sostanzialmente da quella che nel 2020 aveva previsto il raddoppio della soglia per i fringe benefits, e questo si traduce in una interpretazione più favorevole ai contribuenti.
Viene sottolineato che il nuovo DL non modifica semplicemente l’importo della soglia ma si pone” in deroga al regime di cui all’articolo 51, comma 3, TUIR” per il quale, come noto. il superamento della soglia comporta l’imponibilità dell’intero importo relativo ai fringe benefits.
L’ufficio studi afferma precisamente che” L’articolo 12 prevede un regime specifico, con riferimento al periodo di imposta relativo al 2022, di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo; tale disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell’IRPEF entro il limite complessivo di 600,00 euro”
In altre parole , in caso di superamento della soglia di 600 euro tale importo non diventa interamente imponibile come prevede il comma 3 art 51 del Tuir ma l’imposizione fiscale riguarderebbe solo le somme eccedenti.
Probabile e molto auspicabile, quindi, l’emanazione di una circolare di istruzioni dell’Agenzia che chiarisca le modalità applicative.
Cosa sono i fringe benefits
Vale forse la pena ricordare che costituiscono “fringe benefits” le erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi ( auto aziendale, cellulare, nido aziendale) o anche buoni /voucher rappresentativi (ad esempio: buoni carburante o buoni spesa ) che l’azienda decide di assicurare ai dipendenti come premio ad personam e incentivo alla fidelizzazione.
Quando il valore di tali beni o servizi è superiore a € 258,23, i fringe benefits partecipano interamente al reddito del lavoratore come prevede l’art 51 comma 1 TUIR per il principio generale della onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente “ il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Per verificare se il valore è non superiore complessivamente, nel periodo d’imposta, a € 258,23, occorre fare riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito. Se, ad esempio, il datore di lavoro regala ad un dipendente un buono benzina di valore inferiore ad € 258,23 ed è certo che non ci sia la concomitanza di altri benefits nello stesso periodo di imposta, tale assegnazione è totalmente esente da contributi e ritenute fiscali.
Va ricordato che, diversamente dal welfare aziendale e dai premi di produttività ammessi al regime agevolato art 51 comma 2, il fringe benefit:
- non deve necessariamente essere riconosciuto alla totalità dei lavoratori, ma può essere accordato liberamente, a scelta del datore di lavoro
- non è necessario che il riconoscimento venga effettuato in occasione di festività o ricorrenze.
- In linea generale, anche i documenti di legittimazione (c.d. voucher) costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR).
- Non rientra nell’ambito della soglia di esenzione l’importo dei buoni pasto che eccede il limite previsto dall’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016).
La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 24814/2022, rigetta il ricorso dell’INPS che chiedeva ad una azienda il versamento dei contributi non versati ritenendo che la corresponsione del cd. “premio di presenza” concordato a livello territoriale non possa rientrare nella nozione di premio di produttività che da diritto alla decontribuzione prevista dal DL 67 1997 .
La sentenza della Suprema Corte sostiene invece che il premio di risultato connesso alla riduzione dell’assenteismo puo dare diritto all’agevolazione fiscale purche tale criterio sia stato inserito in sede di contratto collettivo aziendale tra gli indicatori della produttività.
Con risposta a interpello n. 329 del 10 giugno 2022 le Entrate hanno fornito alcuni chiarimenti circa il trattamento fiscale da adottare in capo ai dipendenti relativamente ad un benefit consistente nel servizio di ricarica gratuita per auto elettriche offerto in attuazione di un accordo aziendale volto a promuovere il ricorso alla mobilità elettrica.
Nei fatti una S.p.A., holding mista al vertice di un gruppo imprenditoriale attivo nel settore della produzione e della trasformazione della carta in prodotti finiti confezionati, rappresentava all’Ufficio la propria intenzione (nell’ambito di una più ampia iniziativa volta ad incentivare il ricorso alla mobilità elettrica) di riconoscere ai dipendenti che avrebbero acquisito auto elettriche sei mesi di ricarica gratuita attraverso l’utilizzo di energia prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici ovvero, in alternativa, mediante stipula di convenzioni con soggetti terzi. Specificando che la suddetta iniziativa, offerta alla generalità dei dipendenti, sarebbe avvenuta attraverso la stipula di un accordo aziendale la Società chiedeva dunque all’Ufficio di sapere se il predetto benefit dovesse essere assoggettato a tassazione quale reddito di lavoro dipendente o se lo stesso potesse essere ricondotto nell’ambito delle iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale.
Come ricordato dall’Agenzia il comma 2, lettera f), dell’articolo 51 del Tuir (in deroga al principio dell’onnicomprensività sancito dal comma 1 dello stesso articolo) dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti» per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”.
In più occasioni (cfr. risoluzione 10 marzo 2004, n. 34/E, circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, paragrafo 2.1, e risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E) l’Agenzia ha precisato come in relazione all’ambito di operatività della citata lettera f affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:
– le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
– le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
– le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all’articolo 100, comma 1, del Tuir;
– le opere e i servizi possono essere messi direttamente a disposizione dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all’azienda, a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio.
L’Agenzia, sulla scorta della finalità di predetta normativa, ha chiarito come “in linea di principio la disposizione di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir possa applicarsi anche nella ipotesi in cui il datore di lavoro, allo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l’ambiente, attraverso il ricorso alla mobilità elettrica, offra ai propri dipendenti il servizio di ricarica dell’auto elettrica. In tale contesto, infatti, può individuarsi una finalità di educazione ambientale perseguita dall’azienda”.
L’Ufficio ha dunque ritenuto che il benefitin questione possa beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente: ciò “nel presupposto che il servizio di ricarica gratuito che l’Istante intende offrire a tutti i dipendenti che proveranno di avere acquistato auto elettriche, entro un determinato periodo di tempo, utilizzando ove possibile l’energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici (ovvero, in alternativa, laddove ciò non sia praticabile, stipulando una convenzione con un soggetto terzo fornitore del servizio di ricarica), sia limitato in termini di importo e/o di KW totali di ricariche effettuabili al fine di evitare abusi e soddisfi il requisito della finalità educativa previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir”.
La nuova norma prevista dal Decreto aiuti bis prevede che la soglia oggi di 258,23 euro (516,46 per il 2021) ovvero il fringe benefit art. 51 comma 3 TUIR, concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti siano esenti da CONTRBUTI ed IRPEF entro il nuovo limite complessivo di 6oo euro solo per l’anno 2022 e possono essere rimborsate anche le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio elettrico, idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
La norma va oltre a quanto previsto dall’articolo 112 del DL 104/2020, e se per gli anni 2020 e 2021, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, era di euro 516,46, (il doppio di quanto previsto), adesso l’articolo 12 del DL 115/2022 prevede che la soglia di cui all’articolo 51, comma 3 del Tuir sia di 600 euro e possa riguardare anche il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 6oo.
Si ricorda che l’esenzione fiscale e contributiva è riconosciuta SOLO SE il datore di lavoro acquisisce e conserva la documentazione comprovante il pagamento delle somme da parte del dipendente (copia delle bollette). È irrilevante, invece, che le somme erogate coprano o meno l’intero costo (circolare 5/E/2o18, paragrafo 3.3, dell’agenzia delle Entrate).
A ciò si aggiunge l’agevolazione di 20o enro a favore dei buoni carburante, prevista dal DL 21/2o22, arrivando così solo nel 2022 alla somma complessiva di 8oo euro.
La norma è rivolta ai lavoratori dipendenti. In analogia a quanto previsto per gli anni 2020 e 2o21, questo riferimento determinerebbe l’applicazione della nuova disposizione sia ai redditi di lavoro dipendente sia ai redditi assimilati (come i co.co.co). Si ritenne che in caso di una interpretazione differente, che rende la norma applicabile ai soli redditi di lavoro dipendente, come accaduto già in merito all’esenzione dei buoni carburante con la circolare 27/E/2o22, si attende un disconoscimento operativo da parte dell’Agenzia che in questo caso però, mal si concilierebbe con la finalità agevolativa della norma.
Come per i precinti valori esenti di 258,23 euro poi maggiorati a 516,46 euro per gli anni 2020 e 2021, non si richiede l’erogazione dei beni e servizi e le somme ivi previste, debbano essere offerti alla generalità o a categorie di dipendenti.
Le regole di assegnazione dei fringe benefit per fruire della esenzione dei 60o euro, introdotta dal DL 1115/2o22 (decreto aiuti bis) solo per quest’anno, previste dall’art. 12 che richiama l’articolo 51, comma 3, del Tuir, e si devono applicare le regole da quest’ultimo previste, ovvero per il rispetto della nuova soglia di esenzione (660 euro), è necessario che i beni e i servizi assegnati ai propri dipendenti siano conteggiati al “valore normale”. L’importo di 600 euro si riferisce in capo al lavoratore, di conseguenza se il dipendente ha percepito per tutti i beni o servizi di cui ha fruito neIlo stesso periodo d’imposta, anche se corrisposti da altri rapporti precedenti nel corso dell’anno 2022, di un importo superiore a 600 euro l’intero valore verrà tassato.
Quest’anno l’esenzione fino a 600 euro, è estesa, aIle somme assegnate per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Per utenze domestiche probabilmente si intende il contratto di fornitura riferito all’abitazione, di residenza o meno, e le relative applicazioni, inclusi i locali annessi o pertinenti adibiti a studi, uffici, laboratori, garage, cantine. Per fornitura di energia elettrica, rientrerebbero anche i punti di ricarica privata per veicoli elettrici.
Siccome la norma fa riferimento all’articolo 51, comma 3, del Tuir, le utenze domestiche dovrebbero essere riferita sia al lavoratore dipendente, quanto al coniuge o ai familiari secondo l’articolo 12 del Tuir. In attesa di un chiarimento, si suppone che le spese possano riferirsi anche ad anni solari precedenti.
Al momento dell’erogazione si dovrà tenere conto delle altre forme di esenzione riferite aIle utenze domestiche, come il rimborso dei costi sostenuti dai dipendenti in smart working per il consumo di energia elettrica per l’utilizzo di un computer e di una lampada e i costi per l’utilizzo dei servizi igienici (acqua e materiale di consumo), che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto si riferisce ai consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro (interpello 314/2o21).
Si ritiene inoltre ricordare che l’offerta ai dipendenti del servizio di ricarica dell’auto elettrica è esente, senza alcun limite, in quanto interpello lo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l’ambiente, attraverso il ricorso alla mobilità elettrica rientra tra le finalità di educazione ambientale (articolo interpello AdE 329/2022).