Il diritto di precedenza nella nuova assunzione a tempo indeterminato che vengono effettuate dal datore di lavoro nei successivi dodici mesi, limitatamente alle mansioni già svolte dal lavoratore, indipendentemente dal livello contrattuale, nei rapporti a termine e non, sono soggette all’obbligo del diritto di precedenza “repechage”.
Il diritto di precedenza all’assunzione deve essere esercitato dal lavoratore a condizione che questi provveda a manifestare espressamente per iscritto tale volontà al datore di lavoro entro un termine ragionevole dalla data di cessazione del rapporto, fissato legalmente, rispettivamente, entro 6 mesi, se trattasi di lavoratore con anzianità aziendale di almeno 6 mesi, ed entro 3 mesi, se trattasi di lavoratore stagionale (art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015).
Il diritto di precedenza, peraltro, si estingue, in ogni caso, entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a termine (art. 24, comma 4, ultimo periodo, D.Lgs. n. 81/2015).
La violazione del diritto di precedenza non può avere riflessi sul rapporto di lavoro instaurato, ma al lavoratore beneficiario spetta un risarcimento danni (Trib. Milano 28 aprile 1990; Cass. n. 12505/2003), sebbene non siano mancate pronunce volte a riconoscere il diritto del lavoratore pretermesso alla costituzione del rapporto di lavoro in forma specifica (Pret. Milano 29 giugno 1988; Cass. n. 8568/2004).
Per essere più esaustivi, in caso di nuove assunzioni a termine, anche per le medesime mansioni, NON trova applicazione l’obbligo del diritto di precedenza, anche se esercitato dal dipendente cessato nei termini.
DIS-COLL 2018: disoccupazione collaboratori. In base alle ultime novità introdotte in materia di Dis-Coll dal decreto Milleproroghe, dal 1° luglio del 2017, l’indennità di disoccupazione collaboratori, è diventata strutturale e pertanto è richiedibile anche per gli eventi di licenziamento che si verificheranno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Alla luce di queste novità e sulla base delle circolari Inps, tra cui la circolare n. 74 del 5 maggio 2017 e della circolare 115 del 19 luglio 2017 che recepisce quanto previsto dall’articolo 7 della legge 81 del 22 maggio 2017, andiamo a vedere la DIS-COLL 2018 come funziona.
La Dis-coll 2018, è l’indennità di disoccupazione collaboratori che spetta in modo strutturale, a partire dal 1° luglio 2017, a collaboratori a progetto, occasionali, coordinati e continuativi, dottorati di ricerca, borsisti ecc.
Dal 1° luglio 2017, pertanto, la Dis-Coll:
• Collaboratori coordinati e continuativi, i cd. co.co.co. e
• Collaboratori a progetto, co.co.pro..
• Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica
• Collaborazione coordinate e continuative;
• Collaborazioni a progetto;
• Collaborazione occasionali;
• Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.
La dis-coll spetta a chi ha perduto involontariamente il lavoro, ovvero, essere stati licenziati e non dimessi volontariamente fatta eccezione per i casi prevista dalla legge per le dimissioni per giusta causa, essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non essere pensionati e non aver aperto una partita IVA e va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto.
Requisiti DIS-COLL: i collaboratori al momento della presentazione della domanda devono essere in possesso di tutti e 2 i seguenti requisiti:
• il collaboratore deve essere in stato di disoccupazione, per cui iscritto presso il centro per l’impiego e aver sottoscritto la DID, dichiarazione immediata disponibilità al lavoro, iter obbligatorio per farsi riconoscere la disoccupazione.
• Aver versato almeno 3 mesi di contributi INPS a partire dal 1° gennaio dell’anno solare precedente al licenziamento, ovvero almeno un reddito di 3900 euro in questo periodo. Per cui se l’evento si verifica a gennaio 2018 il calcolo delle tre mensilità di contributi utili versati alla gestione separata INPS va fatto a partire da gennaio 2017.
Il 3° requisito: Aver versato almeno 1 mese di contributi nell’anno in cui si verifica il licenziamento è stato abolito. Ciò significa che tale condizione, non è necessaria per aver diritto alla dis coll.
Dsoccupazione collaboratori DIS-COLL 2018: calcolo importo e contributi
La nota del 21 aprile 2015 del Ministero del Lavoro, ha chiarito che per il calcolo importo indennità DIS-COLL e per la determinazione della durata della prestazione, l’INPS, deve tener conto in termini di “mesi di contribuzione o frazioni di essi” i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.
Per cui, il reddito imponibile ai fini previdenziali, che è la base di calcolo della prestazione, va diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondenti alla durata dei rapporti di collaborazione prestati nell’anno solare in cui si è verificata la cessazione del lavoro e quelli nell’anno solare precedente.
La misura indennità dis.coll. è quindi determinata in base al reddito medio mensile, ovvero, pari al 75% se tale reddito è uguale o inferiore, all’importo di 1.195 euro, rivalutato ogni anno dall’ISTAT mentre se il reddito medio mensile è superiore a tale soglia, la misura è incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro.
In ogni caso, l’importo massimo indennità DIS-COLL non può essere superiore a 1.300 euro al mese. Per i nuovi importi Dis-coll 2018, occorre attendere l’aggiornamento ISTAT.
La indennità DIS-COLL si riduce invece del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del 4° mese di fruizione, ossia, dal 91° giorno di fruizione della prestazione.
Dis coll durata 2018:
La durata DIS-COLL 2018 è pari alla metà dei contributi mensili versati dal collaboratore a partire dal gennaio dell’anno precedente in cui si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro e comunque la durata non può durare più di 6 mesi.
Quando si perde l’indennità DIS-COLL?
Il collaboratore perde l’indennità Dis-Coll quando rientra in uno dei seguenti casi:
• Perde lo stato di disoccupazione;
• Non partecipa regolarmente alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.
• Ha una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni;
• Inizia una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza comunicare entro 30 giorni dalla data di inizio attività, il reddito che presume di ottenere da predetta attività;
• Raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
• Acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità, con rinuncia Disc-coll.
Cosa succede in caso di nuovo lavoro?
Nel caso in cui il collaboratore occasionale o a progetto, fruitore della dis coll dovesse trovare un nuovo lavoro con contratto di lavoro subordinato, l’indennità viene sospesa dall’INPS sulla base delle comunicazioni obbligatorie previste dalla legge, fino ad un massimo di 5 giorni.
Se la sospensione avviene per un numero di giorni minore a 5, l’erogazione della prestazione riprende a partire dal momento in cui è stata sospesa. Inoltre, se con la nuova occupazione vengono versati ulteriori e nuovi contributi, questi possono essere fatti valere ai fini di concessione della nuova disoccupazione NASPI 2017.
Se invece il collaboratore percettore di dis coll, intraprende una nuova attività autonoma da cui derivi un reddito inferiore al limite fissato per la conservazione dello stato di disoccupazione, entro 1 mese dall’inizio dell’attività deve informare l’INPS dichiarando che la previsione del reddito annuo è minore rispetto a predetta soglia. In questo caso, l’importo della disoccupazione dis-coll viene ridotto dell’80% del reddito previsto, durante il periodo tra l’inizio e la fine della nuova occupazione e il termine dell’indennità. Tale ricalcolo, viene effettuato direttamente dall’INPS al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, se invece il lavoratore non è obbligato alla denuncia dei redditi, deve presentare un’apposita autodichiarazione all’INPS indicando il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Nel caso in cui il lavoratore non provveda a presentare l’autodichiarazione, è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
L’Inps, con messaggio n. 594 dell’8 febbraio 2018, ha reso noto che, per i licenziamenti effettuati a far tempo dal 1° gennaio 2018 nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, i datori di lavoro obbligati al versamento della contribuzione di finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria ex articolo 23, D.Lgs. 148/2015, sono tenuti a versare il contributo ex articolo 2, comma 31, L. 92/2012, che, per effetto della novella legislativa introdotta dall’articolo 1, comma 137, L. 205/2017, è costituito da una somma pari all’82% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
Tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è di 1.208,15 euro, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a 990,68 euro (€ 1.208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a 2.972,04 euro (990,68 x 3).
L’Istituto ricorda che, come previsto dalla Legge di Bilancio 2018, sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 11 gennaio 2017, n. 522, ha stabilito che la dichiarazione di fallimento non è giusta causa di risoluzione dei rapporti di lavoro in essere, ma comporta la loro sospensione in attesa della decisione del curatore circa la prosecuzione del rapporto medesimo e dello scioglimento dello stesso.
L’INPS ha emanato la circolare n. 19 del 31 gennaio 2018, con la quale riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2018, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Trattamenti di integrazione salariale
Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2018 e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento.