Ok alla NASPI anche con accordo collettivo di esodo incentivato firmato solo con una sigla sindacale.
Il decreto Agosto, n. 104 del 2020, aveva previsto la deroga al blocco dei licenziamenti in presenza di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale con incentivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, riservato ai lavoratori che volontariamente aderiscono al predetto accordo.
La norma è stata riconfermata anche dalla legge di bilancio 2021, (n. 178-2020).
A seguito di dubbi interpretativi segnalati dai territori l’ INPS interviene con chiarimenti nel messaggio 689 del 17.2.2021 circa il requisito relativo ai firmatari dell’accordo collettivo che consente i licenziamenti.
Risulta infatti che alcune Strutture territoriali respingono le domande di indennità NASpI quando l’accordo sia firmato da una sola e non da tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
L’istituto precisa invece che – ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore.
Quest’ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
L’INPS con il messaggio n. 528/2021 chiarisce quali aspetti contributivi intercorrono in caso di “riammissione” al lavoro di un lavoratore licenziato in seguito alle previsioni dell’articolo 14 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha prorogato e rimodulato le disposizioni, già introdotte dall’articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall’articolo 80 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
La disposizione normativa, in particolare, disciplina le ipotesi al ricorrere delle quali ai datori di lavoro è precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e si applica la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, nonché le ipotesi nelle quali il datore di lavoro non può esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.
Detta disciplina è stata prorogata, da ultimo, dall’articolo 1, commi 309, 310 e 311, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
In sostanza, il datore di lavoro può revocare i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, già intimati alla data di entrata in vigore della norma o intimati nel corso dell’anno 2020, a condizione che lo stesso inoltrasse contestualmente richiesta di trattamento di integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-quinques del D.L. n. 18/2020, con decorrenza dalla data di efficacia del licenziamento revocato.
La legge n. 126/2020, di conversione in legge del decreto, entrata in vigore il 14 ottobre 2020, ha abrogato il citato comma 4. La revoca dei licenziamenti è quindi stata possibile dal 15 agosto 2020 al 13 ottobre 2020.
A seguito della revoca del licenziamento il rapporto di lavoro è ripristinato senza soluzione di continuità e il lavoratore beneficia del trattamento di integrazione salariale.
Pertanto, il rapporto di lavoro deve considerarsi sospeso per il periodo che intercorre tra la data del licenziamento e la data della sua revoca e per tutta la durata dell’integrazione salariale, al termine della quale decorrono nuovamente gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro.
Si ricorda, tuttavia, che durante i periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga ovvero di assegno ordinario, le quote di TFR maturate restano a carico del datore di lavoro.
L’Inps, con circolare n. 10 del 29 gennaio 2021, ha indicato, per l’anno 2021, il limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornato gli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.
RIASSUNTO DEI VALORI ALCUNI MODIFICATI PER L’ANNO 2021 ALTRI IN ATTESA D MODIFICA
1. VALORI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI 2021
Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile Uniemens
| anno 2021 | Euro |
|---|---|
| Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld | 515,58 |
| Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) | 48,98 |
| anno 2021: retribuzioni convenzionali in genere | Euro |
|---|---|
| Retribuzione giornaliera minima | 27,21 |
| anno 2021: soci delle cooperative della piccola pesca | Euro |
|---|---|
| Retribuzione convenzionale mensile | 680,00 |
| Nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente: | Euro |
|---|---|
| (€ 48,98) x (6) / (40) = € 7,35 = minimale di retribuzione oraria | 7,35 |
| anno 2021 | Euro |
|---|---|
| Prima fascia di retribuzione pensionabile annua | 47.379,00 |
| Importo mensilizzato | 3.948,00 |
| anno 2021 | Euro |
|---|---|
| Trattamento minimo di pensione | 515,58 |
| Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) | 206,23 |
| Limite annuale per l’accredito dei contributi | 10.724,00 |
| anno 2021 | Euro |
|---|---|
| Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa | 4,00 |
| Buoni pasto con ticket elettronico | 8,00 |
| Fringe benefit (tetto) | 258,23 |
| Indennità di trasferta intera Italia | 46,48 |
| Indennità di trasferta 2/3 Italia | 30,99 |
| Indennità di trasferta 1/3 Italia | 15,49 |
| Indennità di trasferta intera estero | 77,47 |
| Indennità di trasferta 2/3 estero | 51,65 |
| Indennità di trasferta 1/3 estero | 25,82 |
| Indennità di trasferimento Italia (tetto) | 1.549,37 |
| Indennità di trasferimento estero (tetto) | 4.648,11 |
| Azioni offerte ai dipendenti (tetto) | 2.065,83 |
| anno 2021 | Euro |
|---|---|
| Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato | 67,14 |
| anno 2021 | Euro |
|---|---|
| Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria | 2.143,05 |
| anno 2021 | Euro |
|---|---|
| Massimale annuo della base contributiva | 103.055,00 |
| anno 2021 | Euro |
|---|---|
| Massimale contributivo annuo | 187.854,00 |
| anno 2021 | Euro |
|---|---|
| Retribuzione annua | 48.738,00 |
Contribuzione 2020 per la Gestione Separata Inps e massimale di reddito
| Liberi professionisti e collaboratori | Aliquota di versamento |
|---|---|
| Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,72% |
| Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 34,23% |
| Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72% |
| Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24,00% |
| Reddito minimo annuo | Aliquota | Contributo minimo annuo |
|---|---|---|
| € 15.878,00 | 24,00% | € 3.828,72 |
| € 15.878,00 | 25,72% | € 4.103,11 (IVS € 3.988,25) |
| € 15.878,00 | 33,72% | € 5.379,35 (IVS € 5.264,52) |
| € 15.878,00 | 34,23% | € 5.460,71 (IVS € 5.264,52) |
2. VALORI CONTRIBUTIVI 2020 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
| anno 2020 | Euro |
|---|---|
| Reddito minimo | € 15.953 ,00 |
| anno 2020 | |
|---|---|
| Artigiani: | 24% (21,90% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni) |
| Commercianti: | 24,09% (21,99% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni) |
| anno 2020 | |
|---|---|
| Artigiani: |
|
| Commercianti: |
|
| anno 2020 | Euro |
|---|---|
| Massimale | € 78.965,00 per lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, € 103.055,00 per lavoratori privi di tale anzianità contributiva. |
3. AMMORTIZZATORI SOCIALI 2021
| Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
|---|---|---|---|
| Inferiore o uguale a 2.159,48 | Basso | 998,18 | 939,89 |
| Superiore a 2.159,48 | Alto | 1.199,72 | 1.129,66 |
| Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
|---|---|---|---|
| Inferiore o uguale a 2.159,48 | Basso | 1.197,82 | 1.127,87 |
| Superiore a 2.159,48 | Alto | 1.439,66 | 1.355,58 |
| anno 2021 | Euro |
|---|---|
| importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali | 998,18 |
| 1.199,72 |
Assegno per attività socialmente utili
| anno 2021 | Euro |
|---|---|
| importo mensile | 595,93 |
Ticket licenziamento
| anno 2020 | Euro |
|---|---|
| importo annuo (1.227,55*41%) | 503,30 |
| importo triennale | 1.509,90 |
| importo mensile (503,30/12) | 41,94 |
Indennità di disoccupazione NASpI
| anno 2021 | Euro |
|---|---|
| importo massimo mensile | 1.335,40 |
| Retribuzione di riferimento per il calcolo | 1.227,55 |
4. MINIMALI E MASSIMALI INAIL
| Minimale | € 16.636,20 |
| Massimale | € 30.895,80 |
| Euro | |
|---|---|
| giornaliera | 55,45 |
| mensile | 1.386,35 |
* per detenuti e internati, allievi di corsi di istruzione professionale, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.
| Euro | |
|---|---|
| giornaliera | 55,68 |
| mensile | 1.392,04 |
| Euro | |
|---|---|
| minimo | 1.386,35 |
| massimo | 2.574,65 |
| Euro | |
|---|---|
| minimo | 16.636,20 |
| massimo | 30.895,80 |
| Euro | |
|---|---|
| giornaliera | 102,99 |
| mensile | 2.574,65 |
| Euro | |
|---|---|
| Retribuzione convenzionale oraria | 12,87 |
Trattamenti di integrazione salariale
Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2021, e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%, ancora da assoggettare ad IRPEF.
| Trattamenti di integrazione salariale | |||
| Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
| Inferiore o uguale a 2.159,48 | Basso | 998,18 | 939,89 |
| Superiore a 2.159,48 | Alto | 1.199,72 | 1.129,66 |
| Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali) | |||
| Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
| Inferiore o uguale a 2.159,48 | Basso | 1.197,82 | 1.127,87 |
| Superiore a 2.159,48 | Alto | 1.439,66 | 1.355,58 |
La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Indennità di disoccupazione NASpI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a € 1.227,55 per il 2021.
L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a € 1.227,55 per il 2021.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.
Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2021, a € 595,93. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
Elenco riassuntivo:
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Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per giovani e donne (commi 10-19)
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Per assunzioni in sedi produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero è esteso ad un periodo massimo di 48 mesi.
Analogo incentivo è previsto per l’assunzione di donne che comporti un incremento occupazionale netto.
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Estensione dei trattamenti di integrazione salariale (commi 300-306)
I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per una durata massima di ulteriori dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Tali benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.
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Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale (commi 306-308)
Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
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Blocco dei licenziamenti (commi 309-311)
Esteso al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento per motivi economici e, in particolare, è precluso l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge. Le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 Cod. Civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
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Proroga sostegno al reddito per le imprese del territorio del Comune di Genova (comma 278)
È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito per le imprese ubicate nel territorio del Comune di Genova.
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Rinnovo dei contratti a tempo determinato (comma 279)
È prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015:
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
– esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
– altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.
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Sostegno al rientro al lavoro delle lavoratrici madri e alla conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, nonché sostegno alle madri con figli disabili (commi 23-26)
Incremento pari a 50 milioni di euro del Fondo finalizzato a sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto e a finanziare le associazioni che si occupano di assistenza psicologica in favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici per la morte del figlio. Per il padre lavoratore, introdotto anche l’obbligo di astensione dal lavoro di 1 giorno non solo nel caso della nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.
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Credito d’imposta per i cuochi professionisti (comma 117)
Al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, spetta un credito d’imposta fino al 40% del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
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Esonero contributivo per le aree del Sud Italia (comma 160)
Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’esonero contributivo in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025; in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027; in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.
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Ampliamento della misura c.d. “Resto al Sud” (comma 170)
Viene elevata da 45 a 55 anni l’età massima per l’accesso ai contributi a fondo perduto volti a promuovere la costituzione di nuove attività libero professionali o imprenditoriali da parte di giovani nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
- Proroga dei crediti di imposta per le imprese ubicate nel Mezzogiorno d’Italia (commi 171-172)
Prorogato al 31 dicembre 2022 i crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). Proroga anche per il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle stesse regioni.
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Credito d’imposta maggiorato per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno (commi 185-187)
Proroga con maggiorazione, fino al 31 dicembre 2022, per il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni del Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). Ammessi anche i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente legati a strutture produttive ubicate nelle stesse regioni. Il credito d’imposta viene maggiorato e spetta in misura pari al: 25 per cento per le imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone e hanno un fatturato annuo di almeno 50 milioni, oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; nella misura del 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per le piccole imprese, che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
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Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere (comma 276)
Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere per interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
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Proroga sostegno al reddito per i lavoratori dei call center (comma 280)
Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center sono prorogate per l’anno 2021 nel limite di spesa di 20 milioni di euro.
- Congedo obbligatorio di paternità (comma 363)
Incrementata a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l’anno 2021 da fruire nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio.
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Indennità di continuità reddituale e operativa (commi 386-401)
È istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO) a favore dei lavoratori autonomi della Gestione Separata finalizzata a mitigare gli effetti negativi sul piano reddituale derivanti da eventi critici a carattere personale, sociale ed economico gravanti sull’attività dei lavoratori autonomi.
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Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave (comma 481)
Sono estese sino al 28 febbraio 2021 le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave (di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020, c.d. Cura Italia) con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell’esercizio dell’attività lavorativa in smartworking anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
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Anticipo utilizzo credito d’imposta per adeguamento ambiente di lavoro (commi 1099-1100)
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro introdotto dal decreto legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 (c.d. Rilancio) è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021. Si tratta del credito d’imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
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Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti (commi 20-22)
Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, del Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti nel 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019 che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
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Misure a favore del lavoro giornalistico (commi 29-32)
Sono estesi gli incentivi alla salvaguardia dell’occupazione dei dipendenti iscritti all’INPGI con riferimento alla contribuzione dovuta, per le assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.
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Sospensione dei versamenti contributivi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (comma 36)
Sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche in relazione ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara relativamente alle scadenze di gennaio e febbraio 2021.
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Fondo a sostegno dell’impresa femminile (commi 97-117)
È istituito il Fondo a sostegno dell’impresa femminile per il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell’imprenditoria. Sono previsti interventi diversificati che vanno da contributi a fondo perduto, finanziamenti senza interessi, incentivi per rafforzare le imprese femminili costituite da almeno 36 mesi nella forma di contributo a fondo perduto per l’integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell’80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi, percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi; investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative.
Pertanto, al Fondo di sostegno al venture capital, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 3 milioni di euro per l’anno 2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell’investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne.
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Fondo per le piccole e medie imprese creative (commi 109-115)
È prevista la costituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico con la dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse del Fondo sono destinate alle attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.
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Fondo d’investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili (commi 124-126)
È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo d’investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione del Fondo per l’anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un’apposita sezione dedicata esclusivamente alle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale.
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Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura (comma 128)
Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il « Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura », con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021.
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Misure a favore dei lavoratori della pesca (comma 282)
Introduzione di disposizioni finalizzate a sostenere i lavoratori della pesca che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa (comma 290)
È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato garantire la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree individuate dalle Regioni per l’anno 2020, ma non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria;
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Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa Regione Campania (comma 291)
È ampliata la platea dei beneficiari dell’indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita dai lavoratori della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, fino al 31 dicembre 2021.
- Misure in materia di lavoratori socialmente utili (comma 292-295)
È prevista la facoltà per il 2021 per le pubbliche amministrazioni di assumere, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità impiegati al 31 dicembre 2016.
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Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) (commi 324-325)
È istituito il programma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.
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Fondo per i caregiver familiari (comma 334)
È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.
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Nona salvaguardia dei lavoratori esodati (comma 346)
Estensione a determinate categorie di lavoratori delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze antecedenti l’entrata in vigore della legge Fornero.
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Contratto di espansione interprofessionale (comma 349)
Implementazione del finanziamento per consentire alle imprese di minori dimensioni (almeno 500 unità lavorative) di ricorrere anche nel 2021 allo strumento del contratto di espansione interprofessionale. Questo strumento sarà attivabile anche dalle imprese con più di 500 dipendenti, che scendono a 250 nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile. Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.
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Misure in favore dei lavoratori esposti all’amianto (commi 356-358)
Riconoscimento di una prestazione aggiuntiva, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in favore dei lavoratori esposti all’amianto attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto nella misura del 15% della rendita già in godimento per una patologia asbesto-correlata. Inoltre, a decorrere dal 2021, riconoscimento di una prestazione di 10.000 euro ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale.
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Proroga APe Sociale (commi 360-361)
È estesa al 31 dicembre 2021 l’indennità a carico dell’INPS di anticipazione del trattamento pensionistico.
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Misure a sostegno del settore aeroportuale (commi 714-721)
È prevista l’erogazione di prestazioni integrative del Fondo di solidarietà nel caso di trattamenti di cassa integrazione in deroga per il settore aeroportuale.
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Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali (comma 797)
Sono stanziati 180 milioni di euro per finanziare l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali.
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Istituzione del fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo settore (comma 1135)
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo settore finalizzate a promuovere libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, e a sostenere tali attività colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all’epidemia di COVID-19.
Sviluppi della legge di bilancio
finalmente la legge di bilancio è stata approvata dal Senato in data odierna e ritorna alle camere senza modifiche, prima della pubblicazione, quindi sono confermate :
Estensione dei trattamenti di integrazione salariale
I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria (CIGO), dell’assegno ordinario (FIS) e della cassa integrazione in deroga (CIGD) per una durata massima di ulteriori dodici settimane a decorre dal 1/1/21 fino al:
- 31/3/21 per le aziende del comparto dell’industria (CIGO)
- 31/6/21 per gli altri settori (FIS, CIGD)
Blocco dei licenziamenti
Estensione al 31 marzo 2021 del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Bonus esonero contributivo per chi non usufruirà degli ammortizzatori sociali previsti dalla legge di bilancio (12 settimane)
Le aziende che non faranno richiesta degli ammortizzatore sociali previsti nella legge di bilancio beneficeranno dell’esonero dal versamento dei contrbuti, attraverso un istanza da presentare all’Inps, per il valore delle ore di cassa integrazione o FIS usufruita nei mesi di maggio e giugno 2020.
Sul sito istituzionale del ministero del lavoro un comunicato avverte che Martedì 15 e mercoledì 16 dicembre 2020 verranno svolte alcune attività di manutenzione programmata sui diversi portali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di INL (Ispettorato Nazionale Lavoro) e CLICLAVORO .
Il Consiglio dei Ministri il 29 novembre 2020 ha approvato il Decreto Ristori quater che introduce nuove misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19.
In sintesi le misure approvate:
- Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap
Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso. - Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre
È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse. - Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap
Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020. - Proroga definizioni agevolate
La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata. - Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione
Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione. In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021. - Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco
Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può essere versato solo per un quinto del dovuto. La parte restante può essere versata con rate mensili, con la prima rata entro il 22 gennaio del 2021. - Estensione codici Ateco
La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio. - Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo
Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio. - Associazioni sportive
È incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive. - Indennità per i lavoratori sportivi
Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico. - Fiere e Congressi, spettacolo e cultura
Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio. Si incrementano: di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo; di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti.
Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi già citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta. - Sicurezza e forze armate
Vengono stanziati oltre 62 milioni di euro per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e per il pagamento degli straordinari dei Vigili del fuoco. Ulteriori 6,5 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell’emergenza COVID-19. - Contributo alle Regioni per la riduzione del debito
Alle Regioni a statuto ordinario viene assegnato un contributo per il 2020 di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno in corso. - Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese
Si incrementa di 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici. - Fondo perequativo
È istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell’anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato. - Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati
I gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi immobiliari italiani ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione possono, entro il 31 dicembre 2020, nell’esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. - Svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera e il Senato per il 2020
Le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021. - Termini di permanenza dei territori negli scenari di rischio
L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l’applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.
La disciplina della Cassa integrazione con causale COVID- 19 viene ulteriormente modificata dal decreto Ristori bis (DL n. 149 del 9.11.2020). Due le principali novità:
- vengono ricompresi i lavoratori in forza all’azienda alla data del 9 novembre ( entrata in vigore del decreto)
- viene prorogato al 15 novembre 2020 il termine decadenziale di invio delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali e per la trasmissione dei dati per il pagamento o per il saldo. Interessate tutte le scadenze collocate tra il 1° e il 30 settembre 2020.
L’INPS ha pubblicato venerdì un messaggio, n. 4484/2020, in cui annuncia a breve la circolare di istruzioni operative per la richiesta e e le procedure di gestione dei trattamenti di integrazione . Il messaggio anticipa che le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel corrente mese di novembre 2020, potranno essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).
Rivediamo di seguito la situazione attuale in materia di CIG, CIG in deroga e Assegno Ordinario dopo gli ultimi decreti legge.
Cassa integrazione Decreto Ristori
Il decreto Ristori (n. 137 del 28.10.2020 ha previsto un nuovo periodo di 6 settimane di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di lavoro con causale COVID-19 con cui si prolungano i periodi già accordati sin da marzo 2020 con il decreto Curra Italia e Rilancio per le sospensioni o riduzioni di attività legate all’emergenza epidemiologica. Si ricorda che gli ammortizzatori previsti sono Cassa integrazione ordinari, Assegno Ordinario a carico dei Fondi bilaterali e Cassa integrazione i deroga .
Le nuove 6 settimane ( periodo massimo ) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 . Come già successe con il Decreto agosto se per tale periodo fossero già stati richiesti ed autorizzati periodi residui sulla base della normativa precedente ma collocati dopo il 15 novembre 2020, l’imputazione avverrà sul nuovo periodo di 6 settimane, con conseguente riduzione del periodo totale usufruibile.
Cassa integrazione decreto Ristori bis
Il decreto-legge Ristori bis ha allargato la platea dei lavoratori destinatari dei trattamenti d’integrazione salariale a tutti i dipendenti in forza alla data appunto del 9 novembre Previsto infatti il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge Ristori bis, ossia il 9 novembre 2020 In precedenza il Decreto Agosto interessava gli assunti fino al 13 luglio 2020.
Come anticipato sopra, l’altra modifica alla normativa precedente riguarda la proroga dei termini che era contenuta nel comma 7 art. 12 del decreto Ristori . Viene ora prevista la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 (decreto-legge 18 del 17 marzo 2020, n. 18, ) e per la trasmissione dei dati utili al pagamento , termini collocati tra il 1° e il 30 settembre 2020.
L’INL, con nota n. 963 del 5 novembre 2020, ha evidenziato le modifiche apportate in sede di conversione in L. 126/2020 del D.L. 104/2020 e le disposizioni di interesse contenute nel D.L. 137/2020:
articolo 8, D.L. 104/2020 – proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione: fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione, l’utilizzatore può impiegarlo a tempo determinato per periodi di missione superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che ciò comporti la costituzione in capo allo stesso utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale possibilità è concessa alla duplice condizione che il lavoratore abbia stipulato con l’agenzia di somministrazione un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che la stessa abbia comunicato all’utilizzatore la suddetta tipologia di assunzione;
articolo 14, D.L. 104/2020 e articolo 12, D.L. 137/2020 – disposizioni in materia di licenziamento e di cassa integrazione: l’articolo 12, commi 9, 10, 11, D.L. 137/2020, interviene sul divieto di licenziamento, prorogandolo fino al 31 gennaio 2021. Inoltre, il medesimo articolo 12 disciplina la fruizione della cassa integrazione per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per una durata massima di 6 settimane dal 16 novembre fino al 31 gennaio 2021 e regola la fruizione, alternativa al trattamento di integrazione salariale, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali;
articolo 13, D.L. 137/2020 – sospensione versamenti di contributi e premi per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive: i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, appartenenti ai settori di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 24 ottobre 2020, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021;
lavoro agile: gli articoli 21-bis (modificato dall’articolo 22, D.L. 137/2020) e 21-ter, D.L. 104/2020, disciplinano, rispettivamente, il lavoro agile e il congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici e il lavoro agile per genitori con figli con disabilità.
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 con la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
E’ prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.