Il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato pubblicato nella GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21 ed entra in vigore lo stesso giorno.
Confermate le misure:
- superbonus del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
- possibilità di cedere tutto il credito di imposta alle Banche o alla stessa impresa che effettua i lavori, con la conseguenza che il proprietario dell’immobile potrà incassare subito la detrazione e non pagare effettivamente i lavori. Un bel regalo per molti per favorire la ristrutturazione di tutto il patrimonio edilizio nonchè la ripresa dell’economia del comparto edilizio;
- spostamento di tutti i pagamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio al 16 settembre 2020, con ulteriore possibilità a partire da quella date di rateizzare.
- cancellazione del saldo IRAP 2019 e dell’acconto 2020 a giugno per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019
- possibilità fino al 31 dicembre 2022 di accedere alle agevolazioni con autocertificazioni per evitare ritardi all’accesso delle misure emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso; attenzione vengono aumentate le sanzioni in caso di dichiarazioni false.
- niente IMU a giugno per alberghi e stabilimenti balneari;
- esenzione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico aggiuntivo per bar e ristoranti che nei centri storici potranno ampliare i dehors senza chiedere autorizzazioni
- aumento del bonus pubblicità dal 30 al 50% per il 2020
- in questo periodo di emergenza potranno essere confermati i contratti a tempo determinato senza indicare nessuna causale
Le altre novità in modifica principalmente del decreto Cura Italia diventato Legge n.27 del 24 aprile 2020 sono le seguenti:
- In merito ai dispositivi di protezione individuale vengono previste mascherine obbligatorie per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
- viene in generale ampliata la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione sia ordinaria che in deroga fino a diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.
- vengono previste misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali per favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori;
- Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 30 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
- In alternativa alla prestazione per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia , ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia” nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo al 30 settembre 2020.
- Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, viene aumentato da 1200 euro a 2000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Ferma restando la fruizione dei benefici economici, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per quattro mesi (invece dei due originari)dall’entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL, e per i beneficiari di integrazioni salariali le procedure di avviamento a selezione, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.
- Vengono estesi anche agli enti del terzo settore i contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari previsti per le imprese
- Viene aumentato da 300 milioni a 800 milioni il limite di spesa previsto per il Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 1, lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro .
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di licenziamento per giustificato motivo è precluso per cinque mesi (invece dei precedenti 60 giorni) e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
- In materia di termini per il versamento di ritenute e contributi vengono aggiunte alle categorie interessate i “servizi degli istituti di bellezza.”;
- Alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione dei versamenti fino al 30 giugno 2020 (invece del 31 maggio originariamente previsto). I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (invece del 30 giugno 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo.
- Viene esteso agli enti del terzo settore il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro prima previsto solo per le imprese e gli esercenti arti o professione.
- La sospensione dei versamenti per i canoni di locazione per immobili pubblici viene sospesa non solo per il settore sportivo ma anche per gli enti del terzo settore.
- Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.”.
- Reddito di emergenza– Viene istituito a decorrere dal mese di maggio 2020 un Reddito di emergenza quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di luglio 2020.Il Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili fino ad un massimo comunque non superiore a 800 euro mensili.
- Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 -Viene confermata l’indennità di 600 euro anche per il mese di aprile 2020 nei confronti degli stessi beneficiari per il mese di marzo.
- Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
- Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
- Indennità per i lavoratori domestici – Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per almeno 10 ore , è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
- Detraibilità dall’imposta personale sui redditi delle spese per la frequenza a centri estivi – diventano detraibili, ma solo per il 2020, fino a 300 euro le spese per la frequenza di persone di età minore di 16 anni a centri estivi, diurni o residenziali e a centri di aggregazione giovanile sostenute da contribuenti con un reddito non superiore a 36000 euro.
- tutti i versamenti sospesi dal decreto Cura e Liquidità vengono ulteriormente rinviati al 16 settembre, con possibilità di pagare in unica rata o in quattro rate entro dicembre;
- rinvio dei versamenti anche per gli avvisi bonari e gli accertamenti per adesione al 30 settembre
- rinvio al 30 settembre del termine per la notifica dei ricorsi in primi grado davanti alle Commissioni Tributarie che scadevano tra il 9 marzo e il 31 maggio
- proroga dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni;
Il D.L. n. 18/2020 è stato definitivamente convertito in legge il 23 aprile u.s. n. 27/2020 e, tra le altre cose, ha introdotto, modificandole, anche le disposizioni contenute nel D.L. n. 9/2020, emanato sotto la spinta dell’emergenza per le zone rosse e gialle della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia-Romagna, il quale, pertanto, viene lasciato decadere.
La spiegazione che segue incentra l’attenzione sulle novità introdotte su due argomenti e su uno nuovo che riguarda i contratti a termine: mi riferisco agli ammortizzatori sociali, alla sospensione dei licenziamenti e, appunto, al nuovo articolo ove si prevede la possibilità di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato o in somministrazione, durante la fruizione dell’integrazione salariale.
Ammortizzatori Sociali
- La novità principale, inserita all’interno dell’art. 19, riguarda la procedura antecedente la presentazione dell’istanza per la richiesta della integrazione salariale ordinaria e per l’assegno ordinario strettamente correlato al COVID-19: viene eliminata l’obbligatorietà del passaggio lungo l’iter delineato dall’art. 14 del D.L.vo n. 148/2015, pur nella versione accelerata (e telematica) prevista dal comma 4. Ciò significa che l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto richiesto e che, sotto l’aspetto operativo hanno creato più di un problema, non sono più richiesti e, quindi, le imprese che dovessero accedere al CIGO o al FIS, possono procedere ancora più speditamente, essendo già stati eliminati altri passaggi che in via ordinaria vengono richiesti (relazione tecnica, produzione di documentazione, ecc…
- Una frase sostanzialmente analoga è stata, poi, inserita, nell’art. 22, comma 1, che, rinviando ai singoli accordi-quadro regionali, stabilisce che l’accordo sindacale, oltre che per i datori di lavoro con organico inferiore alle sei unità non è richiesto per quelle aziende che, obbedendo ad un provvedimenti di urgenza emanato a fronte della grave crisi epidemiologica, hanno fermato la propria attività
- Il nuovo testo assorbe e modifica i contenuti del D.L. n. 9/2020: con i commi 10-bis, 10-ter e 10-quater dell’art. 19 la CIGO o il FIS con causale COVID-19 può essere richiesta per altri 3 mesi (con cumulo delle 9 riconosciute in tutto il Paese) per le unità produttive ubicate nelle c.d. “zone rosse”, o per i lavoratori con domicilio o residenza nelle stesse zone e con l’esclusione dell’ulteriore mese previsto nelle “zone gialle”.
- Altra modifica riguarda il comma 4 dell’art. 22 e che riprende, per certi versi, l’art. 2 del Decreto Interministeriale 23 marzo 2020: i datori di lavoro plurilocalizzati, con unità produttive ubicate in almeno 5 Regioni o Province Autonome, possono presentare un’unica istanza, in via telematica, al Ministero del Lavoro, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, secondo le indicazioni fornite dalla circolare n. 8/2020 (ma non in bollo, secondo le modifiche introdotte con l’art. 41 del D.L. n. 23/2020). L’approvazione ministeriale riguarderà il periodo delle 9 settimane (calcolabili sull’unità produttiva e non sulle persone, secondo le determinazioni espresse nella circolare INPS n. 58/2009) e quelle ulteriori per le zone rosse e gialle. La circolare n. 8 prevedeva l’obbligatorietà dell’accordo sindacale: si ha ragione di ritenere che ciò non possa essere più richiesto alla luce delle novità introdotte nell’ultima parte del comma 1 dell’art. 22.
Sospensione dei licenziamenti
La disposizione contenuta nell’art. 46 è rimasta, sostanzialmente, la stessa. Ciò che preme sottolineare è, invece, una precisazione che è stata introdotta: dal blocco, fino al 15 maggio 2020, dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, sono esclusi i lavoratori già impegnati nell’appalto che siano stati riassunti dal nuovo appaltatore in forza di una disposizione legislativa (v., ad esempio, “codice degli appalti pubblici”), di CCNL (v. art. 4 del contratto per le imprese multi servizi), o di clausola del contratto di appalto. Il Legislatore ha, poi, provveduto a cambiare la rubrica dell’articolo che ora è “Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo”.
Contratti a termine durante il coronavirus
Con una norma di interpretazione autentica, meglio una riscrittura dell’art. 19-bis, il Legislatore ha inteso preservare dal rischio della disoccupazione quei lavoratori a termine o in somministrazione che, messi in integrazione salariale dal proprio datore a seguito della crisi dovuta al coronavirus, al termine del contratto sono stati licenziati in quanto lo stesso non è stato prorogato o rinnovato, essendo da “interpretazione autentica” vale anche per il passato.
La disposizione che di per se stessa ha un significato “difensivo”, intende assicurare un trattamento integrativo anche a chi, alla data del 23 febbraio 2020, in forza presso un datore di lavoro, era titolare di un contratto in scadenza: essa si inquadra in un disegno complessivo ove, in tempi di crisi epidemiologica, si è voluta assicurare una tutela generale che si evidenzia anche nella sospensione, per sessanta giorni, di ogni licenziamento per giustificato motivo oggettivo e nello “stop” temporaneo alle procedure collettive di riduzione di personale.
La presente dissertazione è agganciata, unicamente, all’emergenza COVID-19: quindi, al termine della stessa, tutto tornerà come prima.
Di conseguenza, essa trova applicazione, unicamente, in caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali per tale specifica causale dei quali parlano, diffusamente, sia il D.L. n. 18/2020 che la circolare INPS n. 47, che la circolare n. 8 del Ministero del Lavoro (CIGO; FIS, Fondi bilaterali alternativi, CISOA, Cassa in deroga), la cui durata è limitata al periodo 23 febbraio – 31 agosto per un massimo di 9 settimane.
È on line il nuovo modulo per chiedere la sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa usufruendo del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (cd fondo Gasparrini).
Grazie al Fondo i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l’acquisto della prima casa, in caso di temporanea difficoltà possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate per 18 mesi.
Il dl “Cura Italia” ha rifinanziato il Fondo con 400 milioni di euro e ha allargato la platea dei potenziali beneficiari a:
- lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
- lavoratori autonomi e liberi professionisti (la richiesta può essere presentata per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del dl n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.
I benefici del Fondo restano validi per le altre casistiche di temporanea difficoltà economica già precedentemente previste.
Per sapere come fare domanda e approfondire i dettagli del Fondo è possibile consultare la pagina dedicata del sito del Dipartimento del Tesoro, o il sito di Consap.
è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e sono sospese le procedure pendenti. Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo
Alcune precisazioni:
COME DOBBIAMO PROCEDERE CON I LICENZIAMENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DEL 23 FEBBRAIO DEI DIPENDENTI DI AZIENDE EDILI A SEGUITO DEL “FINE LAVORI” PER CHIUSURA CANTIERE?
Se i licenziamenti sono “successivi al 23 febbraio 2020” ma perfezionati prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (17 marzo 2020), sono efficaci e non incorrono nella sospensione disposta dall’art. 46 del “Cura Italia”. In caso contrario sarebbero impediti dal divieto della loro disposizione ai sensi dell’art. 3 della L.n. 604/66, cui fa riferimento la norma in esame.
IN MATERIA DI LICENZIAMENTI, SE HO UNA LETTERA DI LICENZIAMENTO ANTE 17 MARZO CON DECORRENZA DAL 16 MARZO E NON HO ANCORA INVIATO L’UNILAV NON POSSO PIÙ PROCEDERE?
Il licenziamento è valido perché gli effetti del licenziamento giuridicamente si perfezionano con la ricezione della lettera stessa, altra cosa è l’adempimento amministrativo come l’invio dell’UniLav ma il licenziamento è valido, fuori dall’applicazione dell’articolo 46 del presente decreto in analisi.
IL DECRETO IN PILLOLE
Decreto legge 18 del 17_3_20 in pillole
È stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17marzo 2020, il D.L. 18 del 17 marzo 2020, che introduce misure di potenziamento del Ssn e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il D.L.interviene con provvedimenti su 4 fronti principali e altre misure settoriali:
- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Ssn, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali e incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
In particolare il D.L. prevede:
- Cigd estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla Cigd con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
- la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
- il riconoscimento un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite Iva. L’indennizzo è destinato a: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in Gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli;
- l’istituzione di un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli Ordini;
- l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per COVID-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel D.L. 9 marzo 2020);
- a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale SSn e le Forze dell’ordine;
- il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, L. 104/1992, in caso di handicap grave, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate;
- misure per il trasporto aereo;
- misure in favore del settore agricolo e della pesca, come la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Mipaf, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca;
- sospensione, senza limiti di fatturato, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo per i settori: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
- sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti Iva, ritenute e contributi di marzo);
- per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle P.A., inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
- disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
- sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate;
- sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
- ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
- per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo Inail;
- affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
- disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone.
Finalmente una parte dei decreti che si sono susseguiti sull’emergenze Corona Virus sono diventati applicativi, mi riferisco alla nota n. 2179 11/3/20 dell’INL (Ispettorato nazionale del Lavoro) che ha definito i termini e le modalità di sospensione del pagamento dei contributi e delle cause di lavoro, non ci sono buone notizie, purtroppo posso sospendere il pagamento di contributi dal 23/2 al 30/4 e provvedere al pagamento dal 1/5 con una dilazione in 5 mesi, SOLO LE AZIENDE E LE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEI COMUNI DI CUI ALL’ALLEGATO 1* DEL Dpcm 1/3/20 (Codogno, Casalpusterlengo…..) e su tutto il territorio nazionale per QUELLI CHE OPERANO NEL COMPARTO DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO ovvero “imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator,”. Mentre ottengo la sospensione dal versamento delle cartelle affidate all’agenzia della riscossione in scadenza fra il 21/2 e il 30/4 che dovranno essere pagate il entro il 30/5, SOLO I RESIDENTI NEI COMUNIDI CUI AL DPCM 1/3/20 allegato 1 (Codogno, Casalpusterlengo…..), per ultimo sono stati differiti e sospesi tutti processi su tutto il territorio italiano fino al 31/3.
*Allegato 1
Comuni:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D’Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
l) Terranova dei Passerini.
m) Vò.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) pubblica, nella sezione “modulistica” del proprio sito internet, il modello di Denuncia, da compilare e trasmettere all’Ispettorato territorialmente competente da parte di un lavoratore, in caso di violazioni riguardanti il proprio rapporto di lavoro (esempio: spettanze economiche o altre irregolarità quali orari e tempi di lavoro, pause e riposi, videosorveglianza, ecc.).
La Denuncia non può essere fatta in forma anonima e deve contenere copia documentazione utile a sostegno di quanto dichiarato.
La cosa che l’Ispettorato del Lavoro non dice è la modalità di comunicazione della denuncia all’Ispettorato territorialmente competente. Potrà essere trasmessa per posta elettronica (e-mail)? In tal caso, riceverà una conferma di ricezione ed il relativo numero di protocollo, al fine di controllare l’iter della procedura?
Con ordinanza n. 3625 del 13 febbraio 2020, la Corte di Cassazione ha affermato la computabilità del premio di fedeltà ai fini del calcolo del TFR in quanto ciò che rileva, nel caso di specie, è la qualità e non la quantità, come nel caso della gratifica riconosciuta ai lavoratori con maggiore anzianità aziendale.
Nei casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato che dà diritto all’indennità di disoccupazione NASpI l’azienda è tenuta a versare il ticket licenziamento. L’importo del ticket, aggiornato dall’INPS con la circolare n. 20 del 2020, è pari nel 2020 a 503,30 euro per ogni anno di lavoro effettuato. L’importo massimo del contributo è pari a 1.509,90 euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi. Il contributo va versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento
in questi periodi stiamo vivendo una escalation del virus COVID-2019 (c.d. coronavirus). qui troverete tutte le informazioni riguardanti le disposizioni emesse dagli organi pubblici in materia, di interesse per gli adempimenti che l’azienda deve effettuare per evitare la proliferazione del contagio tra i dipendenti, inoltre troverete in allegato una circolare dei Consulenti del Lavoro che definisce il comportamento da adottare nei confronti dei dipendenti per le varie situazioni di assenza.
Gli strumenti che al momento sono a disposizione per sopperire alle crisi delle aziende a causa della riduzione dell’attività lavorativa sono io seguenti ammortizzatori sociali:
- Cig ordinaria/straordinaria aziende nel comparto dell’industria – crisi temporanea
- FIS tutte le aziende nel comparto del commercio e dei pubblici esercizi come i negozi, gli studi professionali, le aziende nel comparto del commercio – crisi temporanea
- Licenziamenti plurimi individuali aziende che devono risolvere il rapporto di lavoro con meno di 5 dipendenti
- Mobilità tutte le aziende che nell’arco di 120 giorni devono risolvere il rapporto di lavoro con più di 5 dipendenti
Ricordo che tutti i lavoratori in caso di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento hanno diritto alla NASPI (disoccupazione)
Gli strumenti che al momento sono a disposizione per sopperire FAR FRONTE BALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS sono io seguenti:
Nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, per le attività esternalizzabili, l’azienda può, attivare automaticamente la modalità di lavoro agile (c.d. smart-working) ai propri dipendenti, anche in assenza di un accordo individuale. L’importante è seguire le prescrizioni previste dal legislatore, previste dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81 del 22 maggio 2017. (articolo 2 del D.P.C.M. 25 febbraio 2020)
ANALISI:
I soggetti che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei seguenti Comuni sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte di quest’ultima, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Questi i Comuni attenzionati:
Regione Lombardia
- Bertonico;
- Casalpusterlengo;
- Castelgerundo;
- Castiglione D’Adda;
- Codogno;
- Fombio;
- Maleo;
- San Fiorano;
- Somaglia;
- Terranova dei Passerini.
Regione Veneto
- Vo’.
APPROFONDIMENTO “Dottrina per il lavoro” DPL Modena
CIRCOLARE CONSULENTI DEL LAVORO
Approfondimento_FS_24022020_Coronavirus.pdf
Nota a Cass. 16 gennaio 2020, n. 823
In caso di contratto di lavoro a tempo determinato stipulato prima del 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del D.LGS. n. 23/2015, meglio noto come “Jobs Act”) e convertito dal giudice in un contratto a tempo indeterminato successivamente a tale data, si applica – a favore del lavoratore – la (più favorevole) tutela reintegratoria/risarcitoria ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori (come modificato dalla legge n. 92/2012, cd. “legge Fornero”) e non il (più sfavorevole) regime delle cd. “tutele crescenti” istituito dal medesimo D.LGS. n. 23/2015 che, come noto, esclude la reintegrazione nel posto di lavoro, con applicazione di un mero indennizzo economico crescente con l’anzianità di servizio.
L’importante principio di diritto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 16 gennaio 2020, n. 823 che ha sul punto risolto un significativo contrasto insorto presso la giurisprudenza di merito (Trib. Roma ord. 6 agosto 2018, n. 75870; Trib. Parma 18 febbraio 2019, n. 383) relativamente alla corretta interpretazione dell’art. 1, co. 2, del D.LGS. n. 23/2015, secondo cui le disposizioni del decreto medesimo “si applicano anche nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato (…) in contratto a tempo indeterminato”. …”
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto n. 147 del 17 ottobre 2019 concernente la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza dal 1° luglio 2019, adottato sulla base della determinazione presidenziale dell’INAIL n. 209 del 20 giugno 2019.