Di seguito gli articoli di interesse:
1 Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
3 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
5 Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL
6 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
7 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
8 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
9 (intermittenti) Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
14 Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
19 Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
27 Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud
58 Fondo per la filiera della ristorazione
59 Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
71 Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
97 Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
112 Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
All.to decreto con evidenza dei passaggi più importanti
art. 1 – ANCORA 18 settimane di FIS o CIG
Ancora 18 settimane di cassa Covid-19 per i datori di lavoro che nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica. Lo stabilisce uno degli articoli i del Decreto Agosto, ma non senza sconti
Le nuove regole per beneficiare di questo strumento emergenziale sono queste:
– le prime nove settimane sono libere per tutti i datori
– le seconde nove va versato un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Il contributo è pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nel caso di i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
c) il contributo addizionale non è dovuto dai datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al 1° gennaio 2019. Quindi, possono accedere alla cassa integrazione anche le aziende che non hanno avuto penalizzazioni dall’emergenza sanitaria.
Le complessive 18 settimane devono però essere collocate nel periodo tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Le aziende che non sono riuscite a utilizzare tutte le prime 9 settimane previste dal presente decreto non possono accedere alle settimane residue (ulteriori 9) inoltre i periodi di integrazione
precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del nuovo decreto.
Ai fini dell’accesso alle seconde nove settimane condizionate dal fatturato, il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L’Inps autorizza i trattamenti e solo successivamente saranno disposte le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti.
TERMINI DI PRESENTAZIONE E NUOVI TERMNI PER VECCHI PERIODI
Le domande di accesso ai trattamenti vanno inoltrate all’istituto di previdenza, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto Agosto; dunque, per la cassa avviata a luglio il termine è fissato entro il 30 settembre.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del DL Agosto se tale ultima data è più conveniente. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Infine, spunta una sanatoria sui termini decadenziali nell’art. 1 al comma 9 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e
di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti
al 31 agosto 2020.E al comma 10. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo
degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.
art. 14 – STOP ai Licenziamenti
Resta il divieto di licenziare, ma per un periodo “mobile” collocato fino al 31 dicembre per le imprese che usano le nuove 18 settimane di cassa Covid-19 o beneficiano degli incentivi fiscali, ma spuntano alcune eccezioni.
Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cig Covid, o dell’esonero dei contributi previdenziali, resta precluso il ricorso ai licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo. Restano esclusi dal blocco: il personale già impiegato nell’appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (a meno che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda) o da fallimento, o frutto di accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, stipulato dai sindacati più rappresentativi a livello nazionale.
art. 3-6-7 – Le tre Agevolazioni contributive
Nel puzzle di provvedimenti contenuti nel decreto Agosto si ritrovano interventi di svariata natura che, almeno nelle intenzioni dell’Esecutivo, si prefiggono, tra l’altro, di rafforzare le misure in materia di lavoro e fisco e di garantire, altresì il sostegno e il rilancio dell’economia. Sul fronte del lavoro, oltre al prolungamento degli interventi in materia di ammortizzatori sociali, lo schema di decreto, prevede agevolazioni sia per le aree svantaggiate del Mezzogiorno (di cui si parla in un altra punto), sia per settori maggiormente colpiti dalla crisi.
Con l’entrata in vigore del decreto viene introdotto:
– art. 6 – un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro (escluso il settore agricolo) che, fino al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato. L’incentivo non si applica nei rapporti di apprendistato, nel lavoro domestico ed è strutturato in forma di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di sei mesi dall’assunzione, nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. In sintesi, quindi, per un lavoratore full time, l’incentivo non potrà eccedere 4.030 euro nel semestre (671 euro mensili). L’agevolazione, riconosciuta anche per le stabilizzazioni dei rapporti a termine successive all’entrata in vigore del decreto, non si applica in caso di assunzioni/stabilizzazioni di lavoratori che abbiano avuto, nei 6 mesi precedenti, un contratto a tempo indeterminato con la stessa azienda.
– art. 7 – Un altro esonero è riconosciuto, con le stesse modalità e identico arco temporale, per le assunzioni a tempo determinato con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. La facilitazione – cumulabile con altri esoneri o agevolazioni previste dalla normativa vigente – dura per il periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, concessi anche in caso di stabilizzazione. Questa operatività è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
– art. 3 – Viene poi introdotto anche un particolare incentivo in favore dei datori (escluso il settore agricolo) che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di sostegno al reddito (Cigo/Cigd e Aso) stabiliti dal nuovo decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti previsti dalla precedente normativa. La facilitazione, cumulabile con altre agevolazioni, consiste in un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.
Ai datori che accedono all’incentivo in rassegna si applicano i divieti sui licenziamenti; la violazione dei quali comporta la revoca dall’esonero contributivo, con efficacia retroattiva e l’impossibilità di richiedere le ulteriori misure di trattamenti di sostegno (Cigo-Cigd-Aso) previste dal nuovo decreto (massimo 18 settimane per periodi dal 13 luglio al 31 dicembre 2020). Possono beneficiare dell’aiuto anche i datori autorizzati ai trattamenti, per periodi che si collocano anche parzialmente – dopo il 12 luglio 2020, ma in base alle precedenti disposizioni.
art. 27 – Contributi ridotti del 30% anche per i dipendenti del mezzogiorno e in aree svantaggiate
Per salvaguardare l’occupazione nelle regioni italiane caratterizzate da un maggior disagio socio-economico, la bozza del decreto legge Agosto introduce in favore dei datori di lavoro privati, con sedi in queste aree, uno specifica agevolazione contributiva del 30% da fruire per un periodo massimo di tre mesi, da ottobre a dicembre 2020.
Le regioni interessate sono quelle che nel 2018 hanno registrato un Pil procapite inferiore al 75% del valore medio dei Paesi Ue, nonchè quelle con un Pil compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Secondo la relazione tecnica del decreto legge, i territori con queste caratteristiche sono nove: Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti (esclusi quelli agricoli e domestici), sia quelli neo assunti che quelli già in forza, occupati in una delle regioni svantaggiate.
La misura è pari al 30% della contribuzione complessiva dovuta dal datore di lavoro, con la sola esclusione del premio Inail, ed è concessa per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, includendo il rateo di tredicesima mensilità relativa al trimestre considerato.
Essendo un’agevolazione di tipo selettivo, in quanto riservata alle aziende con sedi in una delle aree individuate dal decreto, la relativa applicazione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Ue.
Ai fini dell’effettiva applicazione, sarà necessario attendere le relative istruzioni operative da parte dell’Inps.
art. 8 – Contratti a termine, rinnovo senza causali fino al 31 dicembre
Contratti a termine (sia diretti quanto a scopo di somministrazione) liberi dalle causali del decreto Dignità fino al 31 dicembre 2020. Con questa importante innovazione il decreto Agosto tenta di sostenere il lavoro flessibile regolare, adottando finalmente una normativa coerente con i fabbisogni del mercato, delle imprese e dei lavoratori. Secondo quanto prevede il testo (che riscrive integralmente l’articolo 93 del DL 34/2020, il cosiddetto decreto Rilancio), fino alla fine dell’anno sarà possibile, per una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, prorogare o rinnovare un contratto a termine senza applicare le causali.
Al contrario della versione precedente dell’articolo 93, la nuova norma ha una stesura chiara e, come tale, sembra destinata a un’applicazione semplice e priva di incertezze.
La regola si applica a tutti i rapporti a termine suscettibili di un rinnovo o di una proroga, qualora questi – applicando le regole ordinarie – potrebbero essere rinnovati o prorogati solo in presenza di una causale: fino alla fine dell’anno si può procedere anche senza rispettare questo adempimento. Si pensi al caso di un contratto a termine scaduto, che deve essere rinnovato. applicando la disciplina ordinaria, il rinnovo sarebbe possibile solo in presenza di esigenze sostitutive, o per ragioni straordinarie ed eccezionali. Grazie alla nuova disciplina, viene meno l’esigenza di indicare queste motivazioni e si può procedere senza formalità specifiche.
Analogo effetto si verifica in caso di proroga. Si pensi, ad esempio, a un contratto arrivato al dodicesimo mese; tale rapporto potrebbe essere prorogato, sino al termine di 24 mesi, solo con una causale, mentre in virtù della nuova disciplina può proseguire senza necessità di dimostrare la sussistenza del requisito.
La legge precisa che il rinnovo o la proroga privi di casuale sono consentiti sola una volta; tale indicazione va intesa nel senso che sono ammesse ulteriori proroghe o rinnovi, ma devono essere siglate rispettando le regole ordinarie.
Quanto alla durata dei rapporti, la norma contiene due precisazioni importanti:
– la prima che restano validi i limiti di durata previsti dalla legge: pertanto, anche con il rinnovo o la proroga acausale il rapporto non può mai proseguire oltre 24 mesi;
– la seconda precisazione riguarda la scadenza del 31 dicembre: questa è la data ultima entro cui si può sottoscrivere l’accordo di proroga o il rinnovo, ma il contratto rinnovato o prorogato può proseguire anche oltre tale scadenza, fino a un massimo di ulteriori 12 mesi.
Anche se la norma non cita espressamente la somministrazione di manodopera, non ci sono dubbi sul fatto che anche i rapporti a termine collegati a tale fattispecie siano interessati dalla novità, essendo questi contratti disciplinati dalla regola ordinaria che viene parzialmente derogata.
Va infine rilevato che il legislatore ha correttamente eliminato il riferimento, contenuto nella norma inizialmente approvata con il decreto Rilancio, al “riavvio delle attività”, un inciso che poteva essere letto come una sorta di causale tipizzata.
art. 9 Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (ANCHE INTERMITTENTI)
È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali ………………………;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite …………………………………….
I soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020.
art. 5 Proroga Naspi e DIS-COL
Le prestazioni previste dalla Naspi e dalla DIS-COL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi
a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni della liquidazione dell’ultimo mese effettivo, ovvero l’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
art. 19 – Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
I datori di lavoro che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l’emergenza COVID-19, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, con specifica causale «COVID-19 – Obbligo
permanenza domiciliare». Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità di cui al comma 1, fino a un massimo complessive di quattro settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia.
art. 58 – Fondo per la filiera della ristorazione
Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto, ancora da definirsi, alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalità fissate dal decreto. Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento al momento dell’accettazione della domanda.
art. 59 – Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzati nelle zone indicate, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni di cui sopra.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all’articolo 58, del decreto ovvero per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
art. 71 – Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’artico-lo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
art. 97 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
art. 112 – Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.
Di seguito gli articoli di interesse:
1 Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
3 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
5 Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL
6 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
7 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
8 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
9 (intermittenti) Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
14 Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
19 Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
27 Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud
58 Fondo per la filiera della ristorazione
59 Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
71 Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
97 Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
112 Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
All.to decreto con evidenza dei passaggi più importanti
art. 1 – ANCORA 18 settimane di FIS o CIG
Ancora 18 settimane di cassa Covid-19 per i datori di lavoro che nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica. Lo stabilisce uno degli articoli i del Decreto Agosto, ma non senza sconti
Le nuove regole per beneficiare di questo strumento emergenziale sono queste:
– le prime nove settimane sono libere per tutti i datori
– le seconde nove va versato un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Il contributo è pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nel caso di i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
c) il contributo addizionale non è dovuto dai datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al 1° gennaio 2019. Quindi, possono accedere alla cassa integrazione anche le aziende che non hanno avuto penalizzazioni dall’emergenza sanitaria.
Le complessive 18 settimane devono però essere collocate nel periodo tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Le aziende che non sono riuscite a utilizzare tutte le prime 9 settimane previste dal presente decreto non possono accedere alle settimane residue (ulteriori 9) inoltre i periodi di integrazione
precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del nuovo decreto.
Ai fini dell’accesso alle seconde nove settimane condizionate dal fatturato, il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L’Inps autorizza i trattamenti e solo successivamente saranno disposte le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti.
TERMINI DI PRESENTAZIONE E NUOVI TERMNI PER VECCHI PERIODI
Le domande di accesso ai trattamenti vanno inoltrate all’istituto di previdenza, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto Agosto; dunque, per la cassa avviata a luglio il termine è fissato entro il 30 settembre.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del DL Agosto se tale ultima data è più conveniente. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Infine, spunta una sanatoria sui termini decadenziali nell’art. 1 al comma 9 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e
di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti
al 31 agosto 2020.E al comma 10. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo
degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.
art. 14 – STOP ai Licenziamenti
Resta il divieto di licenziare, ma per un periodo “mobile” collocato fino al 31 dicembre per le imprese che usano le nuove 18 settimane di cassa Covid-19 o beneficiano degli incentivi fiscali, ma spuntano alcune eccezioni.
Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cig Covid, o dell’esonero dei contributi previdenziali, resta precluso il ricorso ai licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo. Restano esclusi dal blocco: il personale già impiegato nell’appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (a meno che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda) o da fallimento, o frutto di accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, stipulato dai sindacati più rappresentativi a livello nazionale.
art. 3-6-7 – Le tre Agevolazioni contributive
Nel puzzle di provvedimenti contenuti nel decreto Agosto si ritrovano interventi di svariata natura che, almeno nelle intenzioni dell’Esecutivo, si prefiggono, tra l’altro, di rafforzare le misure in materia di lavoro e fisco e di garantire, altresì il sostegno e il rilancio dell’economia. Sul fronte del lavoro, oltre al prolungamento degli interventi in materia di ammortizzatori sociali, lo schema di decreto, prevede agevolazioni sia per le aree svantaggiate del Mezzogiorno (di cui si parla in un altra punto), sia per settori maggiormente colpiti dalla crisi.
Con l’entrata in vigore del decreto viene introdotto:
– art. 6 – un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro (escluso il settore agricolo) che, fino al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato. L’incentivo non si applica nei rapporti di apprendistato, nel lavoro domestico ed è strutturato in forma di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di sei mesi dall’assunzione, nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. In sintesi, quindi, per un lavoratore full time, l’incentivo non potrà eccedere 4.030 euro nel semestre (671 euro mensili). L’agevolazione, riconosciuta anche per le stabilizzazioni dei rapporti a termine successive all’entrata in vigore del decreto, non si applica in caso di assunzioni/stabilizzazioni di lavoratori che abbiano avuto, nei 6 mesi precedenti, un contratto a tempo indeterminato con la stessa azienda.
– art. 7 – Un altro esonero è riconosciuto, con le stesse modalità e identico arco temporale, per le assunzioni a tempo determinato con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. La facilitazione – cumulabile con altri esoneri o agevolazioni previste dalla normativa vigente – dura per il periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, concessi anche in caso di stabilizzazione. Questa operatività è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
– art. 3 – Viene poi introdotto anche un particolare incentivo in favore dei datori (escluso il settore agricolo) che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di sostegno al reddito (Cigo/Cigd e Aso) stabiliti dal nuovo decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti previsti dalla precedente normativa. La facilitazione, cumulabile con altre agevolazioni, consiste in un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.
Ai datori che accedono all’incentivo in rassegna si applicano i divieti sui licenziamenti; la violazione dei quali comporta la revoca dall’esonero contributivo, con efficacia retroattiva e l’impossibilità di richiedere le ulteriori misure di trattamenti di sostegno (Cigo-Cigd-Aso) previste dal nuovo decreto (massimo 18 settimane per periodi dal 13 luglio al 31 dicembre 2020). Possono beneficiare dell’aiuto anche i datori autorizzati ai trattamenti, per periodi che si collocano anche parzialmente – dopo il 12 luglio 2020, ma in base alle precedenti disposizioni.
art. 27 – Contributi ridotti del 30% anche per i dipendenti del mezzogiorno e in aree svantaggiate
Per salvaguardare l’occupazione nelle regioni italiane caratterizzate da un maggior disagio socio-economico, la bozza del decreto legge Agosto introduce in favore dei datori di lavoro privati, con sedi in queste aree, uno specifica agevolazione contributiva del 30% da fruire per un periodo massimo di tre mesi, da ottobre a dicembre 2020.
Le regioni interessate sono quelle che nel 2018 hanno registrato un Pil procapite inferiore al 75% del valore medio dei Paesi Ue, nonchè quelle con un Pil compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Secondo la relazione tecnica del decreto legge, i territori con queste caratteristiche sono nove: Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti (esclusi quelli agricoli e domestici), sia quelli neo assunti che quelli già in forza, occupati in una delle regioni svantaggiate.
La misura è pari al 30% della contribuzione complessiva dovuta dal datore di lavoro, con la sola esclusione del premio Inail, ed è concessa per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, includendo il rateo di tredicesima mensilità relativa al trimestre considerato.
Essendo un’agevolazione di tipo selettivo, in quanto riservata alle aziende con sedi in una delle aree individuate dal decreto, la relativa applicazione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Ue.
Ai fini dell’effettiva applicazione, sarà necessario attendere le relative istruzioni operative da parte dell’Inps.
art. 8 – Contratti a termine, rinnovo senza causali fino al 31 dicembre
Contratti a termine (sia diretti quanto a scopo di somministrazione) liberi dalle causali del decreto Dignità fino al 31 dicembre 2020. Con questa importante innovazione il decreto Agosto tenta di sostenere il lavoro flessibile regolare, adottando finalmente una normativa coerente con i fabbisogni del mercato, delle imprese e dei lavoratori. Secondo quanto prevede il testo (che riscrive integralmente l’articolo 93 del DL 34/2020, il cosiddetto decreto Rilancio), fino alla fine dell’anno sarà possibile, per una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, prorogare o rinnovare un contratto a termine senza applicare le causali.
Al contrario della versione precedente dell’articolo 93, la nuova norma ha una stesura chiara e, come tale, sembra destinata a un’applicazione semplice e priva di incertezze.
La regola si applica a tutti i rapporti a termine suscettibili di un rinnovo o di una proroga, qualora questi – applicando le regole ordinarie – potrebbero essere rinnovati o prorogati solo in presenza di una causale: fino alla fine dell’anno si può procedere anche senza rispettare questo adempimento. Si pensi al caso di un contratto a termine scaduto, che deve essere rinnovato. applicando la disciplina ordinaria, il rinnovo sarebbe possibile solo in presenza di esigenze sostitutive, o per ragioni straordinarie ed eccezionali. Grazie alla nuova disciplina, viene meno l’esigenza di indicare queste motivazioni e si può procedere senza formalità specifiche.
Analogo effetto si verifica in caso di proroga. Si pensi, ad esempio, a un contratto arrivato al dodicesimo mese; tale rapporto potrebbe essere prorogato, sino al termine di 24 mesi, solo con una causale, mentre in virtù della nuova disciplina può proseguire senza necessità di dimostrare la sussistenza del requisito.
La legge precisa che il rinnovo o la proroga privi di casuale sono consentiti sola una volta; tale indicazione va intesa nel senso che sono ammesse ulteriori proroghe o rinnovi, ma devono essere siglate rispettando le regole ordinarie.
Quanto alla durata dei rapporti, la norma contiene due precisazioni importanti:
– la prima che restano validi i limiti di durata previsti dalla legge: pertanto, anche con il rinnovo o la proroga acausale il rapporto non può mai proseguire oltre 24 mesi;
– la seconda precisazione riguarda la scadenza del 31 dicembre: questa è la data ultima entro cui si può sottoscrivere l’accordo di proroga o il rinnovo, ma il contratto rinnovato o prorogato può proseguire anche oltre tale scadenza, fino a un massimo di ulteriori 12 mesi.
Anche se la norma non cita espressamente la somministrazione di manodopera, non ci sono dubbi sul fatto che anche i rapporti a termine collegati a tale fattispecie siano interessati dalla novità, essendo questi contratti disciplinati dalla regola ordinaria che viene parzialmente derogata.
Va infine rilevato che il legislatore ha correttamente eliminato il riferimento, contenuto nella norma inizialmente approvata con il decreto Rilancio, al “riavvio delle attività”, un inciso che poteva essere letto come una sorta di causale tipizzata.
art. 9 Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (ANCHE INTERMITTENTI)
È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali ………………………;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite …………………………………….
I soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020.
art. 5 Proroga Naspi e DIS-COL
Le prestazioni previste dalla Naspi e dalla DIS-COL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi
a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni della liquidazione dell’ultimo mese effettivo, ovvero l’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
art. 19 – Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
I datori di lavoro che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l’emergenza COVID-19, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, con specifica causale «COVID-19 – Obbligo
permanenza domiciliare». Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità di cui al comma 1, fino a un massimo complessive di quattro settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia.
art. 58 – Fondo per la filiera della ristorazione
Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto, ancora da definirsi, alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalità fissate dal decreto. Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento al momento dell’accettazione della domanda.
art. 59 – Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzati nelle zone indicate, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni di cui sopra.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all’articolo 58, del decreto ovvero per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
art. 71 – Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’artico-lo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
art. 97 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
art. 112 – Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.
Di seguito gli articoli di interesse:
1 Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
3 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
5 Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL
6 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
7 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
8 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
9 (intermittenti) Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
14 Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
19 Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
27 Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud
58 Fondo per la filiera della ristorazione
59 Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
71 Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
97 Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
112 Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
All.to decreto con evidenza dei passaggi più importanti
art. 1 – ANCORA 18 settimane di FIS o CIG
Ancora 18 settimane di cassa Covid-19 per i datori di lavoro che nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica. Lo stabilisce uno degli articoli i del Decreto Agosto, ma non senza sconti
Le nuove regole per beneficiare di questo strumento emergenziale sono queste:
– le prime nove settimane sono libere per tutti i datori
– le seconde nove va versato un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Il contributo è pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nel caso di i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
c) il contributo addizionale non è dovuto dai datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al 1° gennaio 2019. Quindi, possono accedere alla cassa integrazione anche le aziende che non hanno avuto penalizzazioni dall’emergenza sanitaria.
Le complessive 18 settimane devono però essere collocate nel periodo tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Le aziende che non sono riuscite a utilizzare tutte le prime 9 settimane previste dal presente decreto non possono accedere alle settimane residue (ulteriori 9) inoltre i periodi di integrazione
precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del nuovo decreto.
Ai fini dell’accesso alle seconde nove settimane condizionate dal fatturato, il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L’Inps autorizza i trattamenti e solo successivamente saranno disposte le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti.
TERMINI DI PRESENTAZIONE E NUOVI TERMNI PER VECCHI PERIODI
Le domande di accesso ai trattamenti vanno inoltrate all’istituto di previdenza, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto Agosto; dunque, per la cassa avviata a luglio il termine è fissato entro il 30 settembre.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del DL Agosto se tale ultima data è più conveniente. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Infine, spunta una sanatoria sui termini decadenziali nell’art. 1 al comma 9 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e
di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti
al 31 agosto 2020.E al comma 10. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo
degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.
art. 14 – STOP ai Licenziamenti
Resta il divieto di licenziare, ma per un periodo “mobile” collocato fino al 31 dicembre per le imprese che usano le nuove 18 settimane di cassa Covid-19 o beneficiano degli incentivi fiscali, ma spuntano alcune eccezioni.
Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cig Covid, o dell’esonero dei contributi previdenziali, resta precluso il ricorso ai licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo. Restano esclusi dal blocco: il personale già impiegato nell’appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (a meno che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda) o da fallimento, o frutto di accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, stipulato dai sindacati più rappresentativi a livello nazionale.
art. 3-6-7 – Le tre Agevolazioni contributive
Nel puzzle di provvedimenti contenuti nel decreto Agosto si ritrovano interventi di svariata natura che, almeno nelle intenzioni dell’Esecutivo, si prefiggono, tra l’altro, di rafforzare le misure in materia di lavoro e fisco e di garantire, altresì il sostegno e il rilancio dell’economia. Sul fronte del lavoro, oltre al prolungamento degli interventi in materia di ammortizzatori sociali, lo schema di decreto, prevede agevolazioni sia per le aree svantaggiate del Mezzogiorno (di cui si parla in un altra punto), sia per settori maggiormente colpiti dalla crisi.
Con l’entrata in vigore del decreto viene introdotto:
– art. 6 – un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro (escluso il settore agricolo) che, fino al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato. L’incentivo non si applica nei rapporti di apprendistato, nel lavoro domestico ed è strutturato in forma di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di sei mesi dall’assunzione, nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. In sintesi, quindi, per un lavoratore full time, l’incentivo non potrà eccedere 4.030 euro nel semestre (671 euro mensili). L’agevolazione, riconosciuta anche per le stabilizzazioni dei rapporti a termine successive all’entrata in vigore del decreto, non si applica in caso di assunzioni/stabilizzazioni di lavoratori che abbiano avuto, nei 6 mesi precedenti, un contratto a tempo indeterminato con la stessa azienda.
– art. 7 – Un altro esonero è riconosciuto, con le stesse modalità e identico arco temporale, per le assunzioni a tempo determinato con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. La facilitazione – cumulabile con altri esoneri o agevolazioni previste dalla normativa vigente – dura per il periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, concessi anche in caso di stabilizzazione. Questa operatività è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
– art. 3 – Viene poi introdotto anche un particolare incentivo in favore dei datori (escluso il settore agricolo) che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di sostegno al reddito (Cigo/Cigd e Aso) stabiliti dal nuovo decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti previsti dalla precedente normativa. La facilitazione, cumulabile con altre agevolazioni, consiste in un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.
Ai datori che accedono all’incentivo in rassegna si applicano i divieti sui licenziamenti; la violazione dei quali comporta la revoca dall’esonero contributivo, con efficacia retroattiva e l’impossibilità di richiedere le ulteriori misure di trattamenti di sostegno (Cigo-Cigd-Aso) previste dal nuovo decreto (massimo 18 settimane per periodi dal 13 luglio al 31 dicembre 2020). Possono beneficiare dell’aiuto anche i datori autorizzati ai trattamenti, per periodi che si collocano anche parzialmente – dopo il 12 luglio 2020, ma in base alle precedenti disposizioni.
art. 27 – Contributi ridotti del 30% anche per i dipendenti del mezzogiorno e in aree svantaggiate
Per salvaguardare l’occupazione nelle regioni italiane caratterizzate da un maggior disagio socio-economico, la bozza del decreto legge Agosto introduce in favore dei datori di lavoro privati, con sedi in queste aree, uno specifica agevolazione contributiva del 30% da fruire per un periodo massimo di tre mesi, da ottobre a dicembre 2020.
Le regioni interessate sono quelle che nel 2018 hanno registrato un Pil procapite inferiore al 75% del valore medio dei Paesi Ue, nonchè quelle con un Pil compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Secondo la relazione tecnica del decreto legge, i territori con queste caratteristiche sono nove: Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti (esclusi quelli agricoli e domestici), sia quelli neo assunti che quelli già in forza, occupati in una delle regioni svantaggiate.
La misura è pari al 30% della contribuzione complessiva dovuta dal datore di lavoro, con la sola esclusione del premio Inail, ed è concessa per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, includendo il rateo di tredicesima mensilità relativa al trimestre considerato.
Essendo un’agevolazione di tipo selettivo, in quanto riservata alle aziende con sedi in una delle aree individuate dal decreto, la relativa applicazione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Ue.
Ai fini dell’effettiva applicazione, sarà necessario attendere le relative istruzioni operative da parte dell’Inps.
art. 8 – Contratti a termine, rinnovo senza causali fino al 31 dicembre
Contratti a termine (sia diretti quanto a scopo di somministrazione) liberi dalle causali del decreto Dignità fino al 31 dicembre 2020. Con questa importante innovazione il decreto Agosto tenta di sostenere il lavoro flessibile regolare, adottando finalmente una normativa coerente con i fabbisogni del mercato, delle imprese e dei lavoratori. Secondo quanto prevede il testo (che riscrive integralmente l’articolo 93 del DL 34/2020, il cosiddetto decreto Rilancio), fino alla fine dell’anno sarà possibile, per una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, prorogare o rinnovare un contratto a termine senza applicare le causali.
Al contrario della versione precedente dell’articolo 93, la nuova norma ha una stesura chiara e, come tale, sembra destinata a un’applicazione semplice e priva di incertezze.
La regola si applica a tutti i rapporti a termine suscettibili di un rinnovo o di una proroga, qualora questi – applicando le regole ordinarie – potrebbero essere rinnovati o prorogati solo in presenza di una causale: fino alla fine dell’anno si può procedere anche senza rispettare questo adempimento. Si pensi al caso di un contratto a termine scaduto, che deve essere rinnovato. applicando la disciplina ordinaria, il rinnovo sarebbe possibile solo in presenza di esigenze sostitutive, o per ragioni straordinarie ed eccezionali. Grazie alla nuova disciplina, viene meno l’esigenza di indicare queste motivazioni e si può procedere senza formalità specifiche.
Analogo effetto si verifica in caso di proroga. Si pensi, ad esempio, a un contratto arrivato al dodicesimo mese; tale rapporto potrebbe essere prorogato, sino al termine di 24 mesi, solo con una causale, mentre in virtù della nuova disciplina può proseguire senza necessità di dimostrare la sussistenza del requisito.
La legge precisa che il rinnovo o la proroga privi di casuale sono consentiti sola una volta; tale indicazione va intesa nel senso che sono ammesse ulteriori proroghe o rinnovi, ma devono essere siglate rispettando le regole ordinarie.
Quanto alla durata dei rapporti, la norma contiene due precisazioni importanti:
– la prima che restano validi i limiti di durata previsti dalla legge: pertanto, anche con il rinnovo o la proroga acausale il rapporto non può mai proseguire oltre 24 mesi;
– la seconda precisazione riguarda la scadenza del 31 dicembre: questa è la data ultima entro cui si può sottoscrivere l’accordo di proroga o il rinnovo, ma il contratto rinnovato o prorogato può proseguire anche oltre tale scadenza, fino a un massimo di ulteriori 12 mesi.
Anche se la norma non cita espressamente la somministrazione di manodopera, non ci sono dubbi sul fatto che anche i rapporti a termine collegati a tale fattispecie siano interessati dalla novità, essendo questi contratti disciplinati dalla regola ordinaria che viene parzialmente derogata.
Va infine rilevato che il legislatore ha correttamente eliminato il riferimento, contenuto nella norma inizialmente approvata con il decreto Rilancio, al “riavvio delle attività”, un inciso che poteva essere letto come una sorta di causale tipizzata.
art. 9 Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (ANCHE INTERMITTENTI)
È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali ………………………;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite …………………………………….
I soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020.
art. 5 Proroga Naspi e DIS-COL
Le prestazioni previste dalla Naspi e dalla DIS-COL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi
a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni della liquidazione dell’ultimo mese effettivo, ovvero l’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
art. 19 – Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
I datori di lavoro che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l’emergenza COVID-19, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, con specifica causale «COVID-19 – Obbligo
permanenza domiciliare». Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità di cui al comma 1, fino a un massimo complessive di quattro settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia.
art. 58 – Fondo per la filiera della ristorazione
Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto, ancora da definirsi, alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalità fissate dal decreto. Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento al momento dell’accettazione della domanda.
art. 59 – Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzati nelle zone indicate, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni di cui sopra.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all’articolo 58, del decreto ovvero per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
art. 71 – Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’artico-lo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
art. 97 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
art. 112 – Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.
Di seguito gli articoli di interesse:
1 Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
3 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
5 Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL
6 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
7 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
8 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
9 (intermittenti) Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
14 Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
19 Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
27 Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud
58 Fondo per la filiera della ristorazione
59 Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
71 Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
97 Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
112 Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
All.to decreto con evidenza dei passaggi più importanti
art. 1 – ANCORA 18 settimane di FIS o CIG
Ancora 18 settimane di cassa Covid-19 per i datori di lavoro che nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica. Lo stabilisce uno degli articoli i del Decreto Agosto, ma non senza sconti
Le nuove regole per beneficiare di questo strumento emergenziale sono queste:
– le prime nove settimane sono libere per tutti i datori
– le seconde nove va versato un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Il contributo è pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nel caso di i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
c) il contributo addizionale non è dovuto dai datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al 1° gennaio 2019. Quindi, possono accedere alla cassa integrazione anche le aziende che non hanno avuto penalizzazioni dall’emergenza sanitaria.
Le complessive 18 settimane devono però essere collocate nel periodo tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Le aziende che non sono riuscite a utilizzare tutte le prime 9 settimane previste dal presente decreto non possono accedere alle settimane residue (ulteriori 9) inoltre i periodi di integrazione
precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del nuovo decreto.
Ai fini dell’accesso alle seconde nove settimane condizionate dal fatturato, il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L’Inps autorizza i trattamenti e solo successivamente saranno disposte le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti.
TERMINI DI PRESENTAZIONE E NUOVI TERMNI PER VECCHI PERIODI
Le domande di accesso ai trattamenti vanno inoltrate all’istituto di previdenza, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto Agosto; dunque, per la cassa avviata a luglio il termine è fissato entro il 30 settembre.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del DL Agosto se tale ultima data è più conveniente. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Infine, spunta una sanatoria sui termini decadenziali nell’art. 1 al comma 9 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e
di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti
al 31 agosto 2020.E al comma 10. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo
degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.
art. 14 – STOP ai Licenziamenti
Resta il divieto di licenziare, ma per un periodo “mobile” collocato fino al 31 dicembre per le imprese che usano le nuove 18 settimane di cassa Covid-19 o beneficiano degli incentivi fiscali, ma spuntano alcune eccezioni.
Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cig Covid, o dell’esonero dei contributi previdenziali, resta precluso il ricorso ai licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo. Restano esclusi dal blocco: il personale già impiegato nell’appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (a meno che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda) o da fallimento, o frutto di accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, stipulato dai sindacati più rappresentativi a livello nazionale.
art. 3-6-7 – Le tre Agevolazioni contributive
Nel puzzle di provvedimenti contenuti nel decreto Agosto si ritrovano interventi di svariata natura che, almeno nelle intenzioni dell’Esecutivo, si prefiggono, tra l’altro, di rafforzare le misure in materia di lavoro e fisco e di garantire, altresì il sostegno e il rilancio dell’economia. Sul fronte del lavoro, oltre al prolungamento degli interventi in materia di ammortizzatori sociali, lo schema di decreto, prevede agevolazioni sia per le aree svantaggiate del Mezzogiorno (di cui si parla in un altra punto), sia per settori maggiormente colpiti dalla crisi.
Con l’entrata in vigore del decreto viene introdotto:
– art. 6 – un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro (escluso il settore agricolo) che, fino al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato. L’incentivo non si applica nei rapporti di apprendistato, nel lavoro domestico ed è strutturato in forma di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di sei mesi dall’assunzione, nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. In sintesi, quindi, per un lavoratore full time, l’incentivo non potrà eccedere 4.030 euro nel semestre (671 euro mensili). L’agevolazione, riconosciuta anche per le stabilizzazioni dei rapporti a termine successive all’entrata in vigore del decreto, non si applica in caso di assunzioni/stabilizzazioni di lavoratori che abbiano avuto, nei 6 mesi precedenti, un contratto a tempo indeterminato con la stessa azienda.
– art. 7 – Un altro esonero è riconosciuto, con le stesse modalità e identico arco temporale, per le assunzioni a tempo determinato con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. La facilitazione – cumulabile con altri esoneri o agevolazioni previste dalla normativa vigente – dura per il periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, concessi anche in caso di stabilizzazione. Questa operatività è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
– art. 3 – Viene poi introdotto anche un particolare incentivo in favore dei datori (escluso il settore agricolo) che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di sostegno al reddito (Cigo/Cigd e Aso) stabiliti dal nuovo decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti previsti dalla precedente normativa. La facilitazione, cumulabile con altre agevolazioni, consiste in un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico azienda (premio Inail escluso), per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.
Ai datori che accedono all’incentivo in rassegna si applicano i divieti sui licenziamenti; la violazione dei quali comporta la revoca dall’esonero contributivo, con efficacia retroattiva e l’impossibilità di richiedere le ulteriori misure di trattamenti di sostegno (Cigo-Cigd-Aso) previste dal nuovo decreto (massimo 18 settimane per periodi dal 13 luglio al 31 dicembre 2020). Possono beneficiare dell’aiuto anche i datori autorizzati ai trattamenti, per periodi che si collocano anche parzialmente – dopo il 12 luglio 2020, ma in base alle precedenti disposizioni.
art. 27 – Contributi ridotti del 30% anche per i dipendenti del mezzogiorno e in aree svantaggiate
Per salvaguardare l’occupazione nelle regioni italiane caratterizzate da un maggior disagio socio-economico, la bozza del decreto legge Agosto introduce in favore dei datori di lavoro privati, con sedi in queste aree, uno specifica agevolazione contributiva del 30% da fruire per un periodo massimo di tre mesi, da ottobre a dicembre 2020.
Le regioni interessate sono quelle che nel 2018 hanno registrato un Pil procapite inferiore al 75% del valore medio dei Paesi Ue, nonchè quelle con un Pil compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Secondo la relazione tecnica del decreto legge, i territori con queste caratteristiche sono nove: Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti (esclusi quelli agricoli e domestici), sia quelli neo assunti che quelli già in forza, occupati in una delle regioni svantaggiate.
La misura è pari al 30% della contribuzione complessiva dovuta dal datore di lavoro, con la sola esclusione del premio Inail, ed è concessa per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, includendo il rateo di tredicesima mensilità relativa al trimestre considerato.
Essendo un’agevolazione di tipo selettivo, in quanto riservata alle aziende con sedi in una delle aree individuate dal decreto, la relativa applicazione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Ue.
Ai fini dell’effettiva applicazione, sarà necessario attendere le relative istruzioni operative da parte dell’Inps.
art. 8 – Contratti a termine, rinnovo senza causali fino al 31 dicembre
Contratti a termine (sia diretti quanto a scopo di somministrazione) liberi dalle causali del decreto Dignità fino al 31 dicembre 2020. Con questa importante innovazione il decreto Agosto tenta di sostenere il lavoro flessibile regolare, adottando finalmente una normativa coerente con i fabbisogni del mercato, delle imprese e dei lavoratori. Secondo quanto prevede il testo (che riscrive integralmente l’articolo 93 del DL 34/2020, il cosiddetto decreto Rilancio), fino alla fine dell’anno sarà possibile, per una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, prorogare o rinnovare un contratto a termine senza applicare le causali.
Al contrario della versione precedente dell’articolo 93, la nuova norma ha una stesura chiara e, come tale, sembra destinata a un’applicazione semplice e priva di incertezze.
La regola si applica a tutti i rapporti a termine suscettibili di un rinnovo o di una proroga, qualora questi – applicando le regole ordinarie – potrebbero essere rinnovati o prorogati solo in presenza di una causale: fino alla fine dell’anno si può procedere anche senza rispettare questo adempimento. Si pensi al caso di un contratto a termine scaduto, che deve essere rinnovato. applicando la disciplina ordinaria, il rinnovo sarebbe possibile solo in presenza di esigenze sostitutive, o per ragioni straordinarie ed eccezionali. Grazie alla nuova disciplina, viene meno l’esigenza di indicare queste motivazioni e si può procedere senza formalità specifiche.
Analogo effetto si verifica in caso di proroga. Si pensi, ad esempio, a un contratto arrivato al dodicesimo mese; tale rapporto potrebbe essere prorogato, sino al termine di 24 mesi, solo con una causale, mentre in virtù della nuova disciplina può proseguire senza necessità di dimostrare la sussistenza del requisito.
La legge precisa che il rinnovo o la proroga privi di casuale sono consentiti sola una volta; tale indicazione va intesa nel senso che sono ammesse ulteriori proroghe o rinnovi, ma devono essere siglate rispettando le regole ordinarie.
Quanto alla durata dei rapporti, la norma contiene due precisazioni importanti:
– la prima che restano validi i limiti di durata previsti dalla legge: pertanto, anche con il rinnovo o la proroga acausale il rapporto non può mai proseguire oltre 24 mesi;
– la seconda precisazione riguarda la scadenza del 31 dicembre: questa è la data ultima entro cui si può sottoscrivere l’accordo di proroga o il rinnovo, ma il contratto rinnovato o prorogato può proseguire anche oltre tale scadenza, fino a un massimo di ulteriori 12 mesi.
Anche se la norma non cita espressamente la somministrazione di manodopera, non ci sono dubbi sul fatto che anche i rapporti a termine collegati a tale fattispecie siano interessati dalla novità, essendo questi contratti disciplinati dalla regola ordinaria che viene parzialmente derogata.
Va infine rilevato che il legislatore ha correttamente eliminato il riferimento, contenuto nella norma inizialmente approvata con il decreto Rilancio, al “riavvio delle attività”, un inciso che poteva essere letto come una sorta di causale tipizzata.
art. 9 Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (ANCHE INTERMITTENTI)
È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali ………………………;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite …………………………………….
I soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020.
art. 5 Proroga Naspi e DIS-COL
Le prestazioni previste dalla Naspi e dalla DIS-COL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi
a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni della liquidazione dell’ultimo mese effettivo, ovvero l’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
art. 19 – Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
I datori di lavoro che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l’emergenza COVID-19, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, con specifica causale «COVID-19 – Obbligo
permanenza domiciliare». Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità di cui al comma 1, fino a un massimo complessive di quattro settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia.
art. 58 – Fondo per la filiera della ristorazione
Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto, ancora da definirsi, alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalità fissate dal decreto. Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento al momento dell’accettazione della domanda.
art. 59 – Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzati nelle zone indicate, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni di cui sopra.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all’articolo 58, del decreto ovvero per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
art. 71 – Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’artico-lo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
art. 97 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
art. 112 – Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.
L’INL, con nota n. 468 del 21 luglio 2020, ha illustrato le novità di interesse ispettivo contenute nel D.L. 34/2020 alla luce della conversione in L. 77/2020.
In particolare, l’Ispettorato analizza le seguenti tematiche: abrogazione del D.L. n. 52/2020; contratto di rete con causale di solidarietà; Inserimento al lavoro dei care leavers; modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per gmo; interpretazione autentica dell’articolo 38, comma 3, D.Lgs. 81/2015; modifiche all’articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza; disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato; emersione di rapporti di lavoro; trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo; modifica all’articolo 83, D.L. 18/2020, e disposizioni in materia di processo civile e penale.
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 3 giugno, n. 10540, ha stabilito che è legittimo il licenziamento del dipendente che utilizza il telepass aziendale per usi personali. Il comportamento è idoneo a ledere irreparabilmente e definitivamente il vincolo fiduciario posto a fondamento del rapporto di lavoro e, di conseguenza, giustifica il recesso per giusta causa irrogato dal datore di lavoro a conclusione del procedimento disciplinare.
È stata pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, la Legge 77 del 17 luglio 2020, di conversione, con modificazioni, del D.L. 34/2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Nella medesima G.U. è disponibile anche il testo del D.L. 34/2020 coordinato con la L. 77/2020.
Le novità:
Superbonus
La detrazione al 110% per gli interventi che rendano gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico e più sicuri in caso di terremoti è stata estesa anche a immobili del Terzo settore e alle seconde case, ad esclusione delle abitazioni di lusso, delle ville e dei castelli.
Potranno invece usufruirne i proprietari delle villette a schiera.
Per l’efficientamento energetico sono stati rivisti al ribasso i tetti di spesa detraibile, che variano in base al tipo di abitazione.
Resta la possibilità di eseguire gli interventi senza mettere mano al portafogli, cedendo il superbonus alle imprese che eseguono i lavori o ad un istituto finanziario.
Ecobonus auto e moto
Incentivi fino a 3.500 euro per chi acquista un’auto Euro 6 (categoria che comprende anche vetture a benzina e gasolio) e rottama un mezzo vecchio almeno di 10 anni. L’incentivo si dimezza senza rottamazione. Il bonus vale fino al 31 dicembre 2020 per auto con prezzi fino a 40 mila euro.
Auto green: l’incentivo arriva a 10 mila euro per le elettriche e a 6.500 per le ibride.
Per moto e motorini elettrici o ibridi l’ecobonus nel 2020 sale fino a 4 mila euro in caso di rottamazione di un vecchio dueruote. Incentivo anche senza rottamazione, ma fino a 3 mila euro.
CIG e contratti
Le 4 settimane di Cig Covid previste per l’autunno si potranno anticipare fin da subito.
Mentre i contratti di apprendisti e lavoratori a termine saranno prorogati di tanti giorni quanti sono stati quelli di stop per il lockdown.
Via libera anche all’adeguamento delle pensioni per gli invalidi totali, che passano da 285 ad almeno 516 euro.
Sconto IMU
I Comuni potranno premiare con uno sconto fino al 20% chi, per pagare l’Imu, scelga l’addebito sul conto corrente.
Documenti identità
Le carte d’identità e le patenti scadute durante il lockdown resteranno valide fino alla fine dell’anno.
Congedi
Chi ha figli fino a 12 anni potrà utilizzare fino al 31 agosto (un mese in più del previsto) i 30 giorni di congedo retribuito al 50%. In più, i Comuni dovranno usare i 150 milioni aggiuntivi stanziati con il decreto per pensare a centri estivi anche per i più piccoli, fino a 3 anni, e per i più grandi.
La fascia di età è stata infatti modificata: da 3-14 anni a 0-16 anni.
Servizi telefonici “servizi”
L’Agcom può “ordinare, anche in via cautelare” la rimozione dei servizi di telefonia attivati senza il consenso degli utenti.
Sono anche previste multe fino a 5 milioni per gli operatori che non si adeguino.
Smart working
Per il 50% dei dipendenti della pubblica amministrazione con mansioni che possono essere svolte da casa lo smart working è prorogato fino al 31 dicembre.
La modifica al Dl Rilancio introduce poi il “Piano organizzativo del lavoro agile”, con il quale dal primo gennaio 2021 la percentuale salirà ad almeno il 60%.
TOSAP
Per gli ambulanti arriva l’esenzione per due mesi di Tosap e Cosap.
Vediamo i singoli articoli con alcune novità:
Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
Possono accedere al credito d’imposta su perdite registrate nel 2020 e al fondo Patrimonio Pmi anche le società in concordato preventivo di continuità, con omologa già emessa, in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del “decreto Rilancio”.
Art. 28 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Il bonus sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo spetta anche alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, oltre che alle strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente (agli altri operatori, il credito del 60%, ridotto al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, è riconosciuto se i ricavi o compensi non superano 5 milioni di euro).
L’agevolazione è stata estesa, seppure in misura inferiore (rispettivamente, 20 e 10%), alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.
Inoltre, per coloro che hanno avviato l’attività nel 2019 e per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stati di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, è stato eliminato il vincolo di dimostrare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Infine, è stata introdotta la possibilità, per il conduttore, di cedere al locatore il credito d’imposta, in sostituzione del pagamento della corrispondente parte del canone, purché lo stesso abbia preventivamente espresso il suo consenso.
Art. 38, commi 7-9 – Rafforzamento del sistema delle start-up innovative
Innalzato da 100mila a 300mila euro annui l’investimento massimo in start-up o in Pmi innovative, detraibile nella misura del 50%.
È stato inoltre previsto che la detrazione in questione spetta, fino al tetto indicato, prioritariamente rispetto a quella disciplinata dall’articolo 29 del Dl n. 179/2012, fruibile invece sulla parte di investimento eccedente, comunque nei limiti del regolamento unionale sugli aiuti de minimis.
Art. 38-ter (nuovo) – Promozione del sistema delle società benefit
Introdotto un credito d’imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit (articolo 1, comma 376 e seguenti, legge n. 208/2015), sostenuti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio” ed entro il 31 dicembre 2020.
È riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti de minimis, fino all’esaurimento dei 7 milioni stanziati come tetto di spesa, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione per l’anno 2021.
Art. 44, commi da 1-bis a 1-novies (nuovi) – Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km
Istituiti nuovi contributi a favore di persone fisiche e giuridiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, acquisteranno, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica; l’incentivo, in presenza di determinate condizioni, è cumulabile con la vigente agevolazione per gli autoveicoli a basse emissioni di CO2 (articolo 1, comma 1031, legge n. 145/2018).
Invece, alle persone fisiche che tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato in una delle classi da Euro 0 a Euro 3 e acquistano un veicolo usato di classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 non superiori a 60 g/km, spetta uno “sconto” del 60% sul pagamento degli oneri fiscali dovuti per il trasferimento di proprietà.
Un’ultima novità riguarda le persone fisiche che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, provvedono alla rottamazione di un secondo veicolo: ai 1.500 euro già spettanti per il primo veicolo, si somma un ulteriore incentivo di 750 euro che, in alternativa, può essere utilizzato sotto forma di credito d’imposta entro tre annualità per acquistare monopattini elettrici, biciclette, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Art. 46-bis (nuovo) – Credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali
Incrementate di altri 30 milioni di euro per l’anno 2020 le risorse a favore del credito d’imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (articolo 49, Dl n. 34/2019), già indirizzate, per il medesimo anno, anche alle spese sostenute dalle imprese per partecipare a fiere e manifestazioni all’estero disdette a causa della pandemia.
La somma aggiuntiva andrà alle imprese diverse dalle Pmi e agli operatori del settore fieristico, per il ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.
Art. 48-bis (nuovo) – Concessione di un credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori
Istituito, per gli esercenti attività d’impresa che operano nell’industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria, un credito di imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nelle tre annualità precedenti quella in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020, relativo all’emergenza Covid-19 (tetto massimo di spesa: 45 milioni di euro).
Il bonus potrà essere usato solo in compensazione, tramite modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio”.
Un provvedimento Mise-Mef fisserà i criteri per individuare correttamente i beneficiari del credito e definirà le modalità attuative della disposizione.
Art. 118-ter (nuovo) – Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria
Agli enti territoriali si attribuisce la facoltà di deliberare una riduzione fino al 20% delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, a favore di coloro che provvedono al pagamento con autorizzazione permanente all’addebito diretto su conto corrente bancario o postale.
Art. 119 – Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
Diverse le novità riguardanti la disciplina del superbonus del 110% per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli immobili, alla riduzione del rischio sismico, all’installazione di impianti solari fotovoltaici e all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici:
- sono agevolabili anche i lavori di efficientamento energetico riguardanti le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo dall’esterno, come le villette a schiera;
- la detrazione per l’isolamento termico spetta non solo per le superfici opache orizzontali e verticali, ma anche per quelle inclinate (ok, quindi, alla coibentazione di qualsiasi tipo di tetto);
- i limiti di spesa agevolabile sono stati differenziati in base alla tipologia degli edifici: non più 60mila euro per ogni unità immobiliare, ma 50mila per gli edifici unifamiliari, 40mila per i condomìni fino a otto unità immobiliari, 30mila per quelli più numerosi (valori da moltiplicare per il numero delle unità che compongono l’edificio);
- per la climatizzazione invernale sono utilizzabili anche gli impianti a collettori solari e, nei soli nei comuni montani, pure l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (articolo 2, comma 2, lettera tt), Dlgs n. 102/2014).
Inoltre, per gli edifici unifamiliari e le villette a schiera, nelle zone non metanizzate è “premiata” anche l’installazione di caldaie a biomassa con valori di emissioni almeno per la classe 5 stelle.
Il tetto di spesa agevolabile, inizialmente fissato a 30mila euro, è sceso, per i lavori sulle parti comuni degli edifici, a 20mila euro – moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio – nei condomìni fino a otto unità e a 15mila euro in quelli più grandi; resta a 30mila euro per gli edifici unifamiliari e le villette a schiera.
Per gli immobili sottoposti a vincolo (Dlgs n. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dove i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono gli interventi “trainanti” (coibentazione e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale), il superbonus spetta per qualunque opera che migliora la prestazione energetica di due classi ovvero, se ciò non è possibile, fa conseguire la classe energetica più alta.
La detrazione del 110% spetta anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione, per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli enti aventi le stesse finalità sociali, il superbonus avrà un extra time di sei mesi, fino al 30 giugno 2022.
Sismabonus al 110% anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché realizzati congiuntamente a interventi di miglioramento o adeguamento antisismico sull’edificio.
Tra i soggetti ammessi al beneficio sono state ricomprese anche le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche esclusivamente per gli interventi relativi agli spogliatoi.
Per le persone fisiche, il superbonus per l’efficienza energetica spetta al massimo su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Sono esclusi dalla detrazione potenziata gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio”, dovrà definire le modalità attuative, incluse quelle relative all’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Art. 121 – Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali
Circa la possibilità, relativamente alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire delle agevolazioni fiscali per interventi in materia edilizia ed energetica sotto forma di credito d’imposta o di sconto sul corrispettivo anziché di detrazione dalle imposte sui redditi, si precisa che:
- l’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (questi non possono essere più di due per ogni intervento complessivo e ciascuno deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento stesso);
- in caso di bonus facciate, l’opzione è esercitabile non solo per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (articolo 1, comma 219, legge 160/2019), ma anche per i lavori di rifacimento della facciata che riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (successivo comma 220);
- in caso di trasformazione della detrazione in credito d’imposta, non si applica la norma che vieta la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, Dl 78/2010).
Un provvedimento delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Rilancio”, dovrà definire le modalità attuative della disposizione.
Art. 122 – Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19
La cessione dei crediti d’imposta derivanti da disposizioni introdotte per fronteggiare l’emergenza sanitaria (canoni di locazione di botteghe e negozi; canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda; adeguamento degli ambienti di lavoro; sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione), introdotta in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, può avvenire anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.
Art. 125 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Il credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività, nonché per acquistare dispositivi di protezione individuale e quelli idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, è stato esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché siano in possesso del codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.
Il bonus in questione, oltre a non concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione ai fini dell’Irap, non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di reddito (articoli 61 e 109, Tuir).
Art. 129-bis (nuovo) – Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune di Campione d’Italia
Modificate e ampliate alcune misure fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2020 a favore del comune di Campione d’Italia (articolo 1, comma 573 e seguenti, legge 160/2019):
- passano da cinque a dieci i periodi di imposta nei quali sono ridotte alla metà le imposte sui redditi e l’Irap dovute dalle persone fisiche e dalle società residenti o iscritte alla Camera di commercio di Campione d’Italia. Inoltre, per l’anno 2020, vengono innalzati i massimali di tali agevolazioni (800mila euro per la generalità delle imprese, 120mila per quelle della pesca e dell’acquacoltura, 100mila euro per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli);
- viene modulato secondo la dimensione dell’impresa, anche nell’importo massimo concedibile (30 milioni di euro a progetto per le grandi imprese, 20 milioni per le medie, 6 milioni per le piccole), il credito d’imposta per gli investimenti effettuati a Campione (25% del costo ammissibile per le grandi imprese, 35% per le medie imprese, 45% per le piccole imprese);
- è stabilita un’aliquota agevolata per l’accisa sul gasolio per riscaldamento (201,50 euro per mille litri, anziché i vigenti 403 euro) e sull’energia elettrica (euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata nelle abitazioni, euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata nei locali diversi dalle abitazioni) utilizzati nel territorio di Campione d’Italia.
Art. 136-bis (nuovo) – Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole
Le cooperative agricole a mutualità prevalente e i loro consorzi possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, fino a concorrenza delle perdite dei periodi precedenti, senza versare le previste imposte sostitutive, nel limite del 70% del loro ammontare (articolo 1, comma 696 e seguenti, legge 160/2019).
Art. 137 – Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
Posticipato dal 30 settembre al 15 novembre 2020 il termine per versare la prima o unica rata dell’imposta sostitutiva dovuta da chi rivaluta il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data del 1° luglio 2020.
Identico slittamento temporale per il termine entro il quale dovranno essere effettuati la redazione e il giuramento della perizia.
Art. 157 – Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
Si precisa che gli spostamenti dei termini di notifica degli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione, adottati per evitarne la concentrazione nel periodo successivo alla crisi, non si applicano alle entrate degli enti territoriali.
In proposito, ricordiamo che gli atti con termini di decadenza in scadono tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, pur dovendo essere emessi entro fine anno, andranno notificati nel corso del 2021.
Art. 177 – Esenzioni dall’imposta municipale propria – Imu per il settore turistico
L’abolizione della prima rata dell’Imu 2020 – già riconosciuta per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari o termali nonché per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e quelli di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed &breakfast, residence e campeggi – è stata estesa agli immobili rientranti nella categoria D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
Art. 181, commi da 1-bis a 1-quater (nuovi) – Sostegno delle imprese di pubblico esercizio
Sancito l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche o del relativo canone in favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio, dal 1° marzo al 30 aprile 2020.
I Comuni dovranno rimborsare le somme già versate a tale titolo.
Art. 216 – Misure per lo sport
Ulteriormente prorogata fino al 30 settembre 2020 (il decreto “Rilancio”, originariamente, aveva spostato la data dal 31 maggio al 30 giugno) la sospensione del versamento, da parte delle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, inutilizzati nel periodo di emergenza epidemiologica (articolo 95, Dl 18/2020).
Le somme sospese andranno versate in unica soluzione entro il 30 settembre (non più 31 luglio) o dilazionate fino a un massimo di tre rate mensili di pari importo (non più quattro).
Art. 244 – Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017
La maggiorazione della misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 200, legge 160/2019), già decretata per le imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è stata attribuita anche a quelle attive nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 2016 (24 agosto, 26 e 30 ottobre) e 2017 (18 gennaio).
Per tali soggetti, il bonus, previsto per la generalità dei contribuenti nella misura del 12% dei costi ammissibili, è passato al 25, 35 e 45% (rispettivamente, grandi, medie e piccole imprese).
Alla fine, ha prevalso la logica del compromesso, quello tra i due partiti di maggioranza, che hanno raggiunto un accordo di massima per prorogare fino a dicembre sia la cassa integrazione sia il blocco dei licenziamenti, misure attivate per far fronte all’emergenza economica generata dalla pandemia di Covid-19.
Nella maggioranza, le due posizioni consideravano da una parte l’ipotesi di prorogare fino a fine anno la cig solo per i settori più colpiti dal lockdown (ministero dell’Economia e Pd), dall’altra di concederla a tutte le imprese in maniera estensiva e generalizzata (ministero del Lavoro e M5S). Scenario, quest’ultimo, che vede favorevole anche la Lega.
Il compromesso trovato non ha placato divisioni e malumori e, per rendere la pillola meno amara ai contrari alla proroga, viene alleggerito con l’introduzione di una decontribuzione che scoraggi le aziende dal richiedere l’accesso alla cig. L’obiettivo è quello di disincentivarne l’impiego da parte imprese aziende rendendo più leggeri gli oneri fiscali sul costo del lavoro per chi sceglie di non utilizzare l’ammortizzatore sociale. Il prolungamento della cig fino a fine anno rimane, ma le aziende avrebbero un vantaggio maggiore dalla decontribuzione che dall’utilizzo della cassa.
Di proroga in proroga
I provvedimenti, potrebbero abbinarsi anche alla proroga della sospensione dell’obbligo della causale necessaria per i rinnovi dei contratti a termine e prevista dal decreto e al divieto di licenziamento. Le sospensioni, sono attualmente prevista fino al 31 agosto prossimo, potrebbe slittare al 31 dicembre 2020.
Il prolungamento della cassa integrazione con il contestuale alleggerimento degli oneri fiscali porterebbe sia risparmi sul fronte degli ammortizzatori sociali, sia la possibilità per i lavoratori di restare in produzione a stipendio pieno.
I ministri si sono incontrati per mettere a punto la strategia riguardante le misure per il lavoro per la seconda fase dell’emergenza COVID. E’ in preparazione un nuovo decreto, battezzato Decreto Luglio .
In particolare , nel Decreto Luglio sembra quasi certa una proroga delle principali misure messe in campo finora dal Governo Conte:
- una nuova proroga della cassa integrazione “selettiva”, riservata cioè alle imprese dei settori piu colpiti come turismo, settore fieristico, automotive , oppure a quelle che dimostrano una particolare crisi di fatturato.
- Si parla anche di incentivi contributivi per i datori di lavoro che si impegnano a non licenziare per un certo periodo , rinunciando alla cassa integrazione.
- la proroga fino al 31.12 del blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
- la possibilità di stipulare contratti a termine senza le causali previste dal Decreto dignità, con durata fino a fine anno, oggi la scadenza era 31.7
Con un comunicato stampa del 25 giugno 2020, la Corte Costituzionale ha preannunciato l’emissione di una sentenza con la quale dichiara incostituzionale l’articolo 4 del decreto legislativo n. 23/2015 sulla indennità risarcitoria legata ai vizi di motivazione del licenziamento, ex art. 2, comma 2, della legge n. 604/1966, o della procedura ex art. 7 della legge n. 300/1970, con riferimento all’inciso “di importo pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio“.
Tale criterio viene utilizzato per determinare il risarcimento economico, non assoggettato a contribuzione previdenziale, compreso tra 2 e 12 mensilità.
Le motivazioni della sentenza saranno rese note, con il deposito della stessa, nelle prossime settimane: essa sembra porsi nel solco della decisione del 2018 (sent. n. 194/2018).CC_CS_20200624185434
E’ stata pubblicata ieri la circolare INPS n. 75 con le istruzioni operative per la gestione dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga prevista dall’articolo 87 del decreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio ) per la tutela dei lavoratori senza diritto alla NASPI.
La norma prevede in particolare che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione (NASpI) è concessa:
- nel limite massimo di dodici mesi e
- in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020,
in continuità con la prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.
L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati. Non si applica, invece, il requisito dell’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, in quanto la norma deroga dalle disposizioni della legge 28 giugno 2012, n. 92.
L’INPS ha emanato il messaggio n. 2261 del 1° giugno 2020, con il quale chiarisce la possibilità, da parte dell’Istituto, di procedere all’accoglimento delle domande di indennità NASpI per i licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo comminati nel periodo di vigenza del divieto, imposto dal decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e ulteriormente integrato dal decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
Nello specifico, l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 5481 del 26 maggio 2020, nel chiarire che l’indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ha osservato che “non rileva dunque, a tal fine, il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo – intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto – atteso che l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l’individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore”.
In ragione di quanto sopra, è possibile procedere, qualora sussistano tutti i requisiti previsti, all’accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento – con le causali di cui al citato articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – intimato anche in data successiva al 17 marzo 2020, di entrata in vigore della richiamata disposizione di cui al decreto Cura Italia.
Tuttavia, l’INPS fa presente che l’erogazione della indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo – nonostante il divieto posto dall’articolo 46 del decreto Cura Italia – sarà effettuata da parte dell’Istituto con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.
In tale ipotesi, pertanto, il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il modello NASpI-Com, l’esito del contenzioso medesimo ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.
Inoltre, potrebbe anche verificarsi che – in attuazione della sopra richiamata disposizione di cui al comma 1-bis dell’articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – il datore di lavoro revochi il recesso (il licenziamento per giustificato motivo oggettivo), chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamento.
In tale ipotesi, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, in considerazione della tutela della cassa integrazione che verrà riconosciuta al lavoratore in attuazione della citata disposizione di cui al comma 1-bis.
Altre due evidenze riguardano il recesso del rapporto di lavoro domestico e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In entrambi i casi, non trova applicazione la disposizione prevista dall’articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.