L’assistenza sindacale nelle procedure di conciliazione garantisce la validità degli accordi presi, ma solo se tale assistenza è adeguata . Questo quanto afferma l’ Ordinanza di Cassazione n. 16154 del 9 giugno 2021

Il caso riguardava un lavoratore che chiedeva la cassazione della sentenza di appello per  quello che riteneva un accordo transattivo con il datore di lavoro non valido  per vari motivi

La cassazione  ritiene infondati tutti i motivi addotti dal lavoratore che andavano dalla irregolarità del calcolo del Tfr di competenza alla mancata assistenza da parte del rappresentante sindacali . Il  ricorrente deduceva in particolare l’errata applicazione degli artt. 410, 411 c.p.c., 2113 c.c. e violazione dell’art. 112 c.p.c., per la ritenuta validità dell’accordo sindacale tra le parti,  in mancanza di una propria tutela effettiva da parte del rappresentante sindacale. Si riteneva infatti   insufficiente la sola sua presenza perché non si erano  personalmente conosciuti prima, né aveva da lui ricevuto informazioni approfondite sul contenuto

il motivo  secondo la Suprema Corte è infondato in quanto  gli accordi  di rinuncia, le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili,  purché l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura ( questo affermava anche Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024; Cass. 4 settembre 2018, n. 21617).

L’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede che l’indennità di disoccupazione NASpI sia ridotta in misura pari al tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione).

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all’articolo 38 dispone ai commi 1 e 2 che detta riduzione sia sospesa a certe condizioni, ovvero:

1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l’ulteriore applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

il 24 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 106 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) che ingloba anche il testo del Decreto Legge 30 giugno 2021 n. 99. La Legge, nel confermare tutte le misure previste dai menzionati provvedimenti (e.g. contratto di espansione, contratto di rioccupazione, Cigo Covid per i settori tessili e moda, ulteriori settimane di Cigs e blocco dei licenziamenti), modifica la disciplina del contratto a termine e potenzia alcuni istituiti lavoristici che possono agevolare la ripresa economica.

 

Di seguito una sintesi delle principali novità per le imprese e per i lavoratori.

 

CONTRATTO A TERMINE (art. 41 bis)

Introdotta una significativa novità in merito alla disciplina dei rapporti di lavoro a termine. Si ricorda che il contratto a tempo determinato, dopo il dodicesimo mese, può essere rinnovato e prorogato solo in presenza delle causali espressamente previste dalla legge (ex art. 19 D.Lgs. 81/2015) e, propriamente, esigenze temporanee estranee all’ordinaria attività, di sostituzione di altri lavoratori e connesse a incrementi di attività. La nuova disposizione oggi riconosce la possibilità anche ai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali di individuare, in modo flessibile, nuove ragioni dettate dalle specifiche esigenze del settore, del territorio o dell’azienda in presenza delle quali è possibile apporre al contratto un termine di durata superiore a 12 mesi ma, comunque, non eccedente i 24. Tale possibilità è, tuttavia, prevista solo fino al 30 settembre 2022.

 

AMMORTIZZATORI

 

Mobilità in deroga (art. 38, commi 2 bis e 2 ter)

In linea con la sospensione sino al 31 dicembre 2021 del c.d. décalage della NASpI (i.e. riduzione mensile del 3%) è introdotta, per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa che siano destinatari del trattamento di mobilità in deroga, la disapplicazione della riduzione del 40% di tale trattamento prevista nei casi di terza e quarta proroga. Il beneficio opera per il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021.

 

 

Settore Aereo (art. 40, comma 1 bis e art. 40 ter)

Con specifico riferimento al settore aereo, i termini di decadenza per la presentazione delle domande delle prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietà di settore (e.g. indennità di mobilità, NASpI, Cigs anche a seguito di un contratto di solidarietà), scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021 sono prorogati al 31 luglio 2021.

Inoltre, per il personale aeroportuale di terra, con riferimento ai trattamenti di Cig in deroga

con causale Covid-19, è riconosciuta l’integrazione economica prevista per i lavoratori delle imprese del trasporto aereo ai sensi dell’art. 5, comma 1, del DM n. 95269/2016, istitutivo del Fondo di solidarietà di settore. A tali lavoratori spettano anche gli arretrati non erogati per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020. La definizione delle modalità per l’erogazione dei suddetti trattamenti è demandata ad apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro il 24 agosto p.v.

 

LAVORO SPORTIVO (art. 10, comma 13 quater)

Prorogata dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023 l’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo ex D.Lgs. n. 36/2021.

 

DECONTRIBUZIONE E BLOCCO DEI LICENZIAMENTI (art. 43)

Estesa la platea dei beneficiari dell’esonero contributivo già previsto per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio anche a quelli dei settori creativo, culturale e dello spettacolo. Lo sgravio è utilizzabile entro il 31 dicembre 2021 nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. Si ricorda che per le imprese beneficiarie di tale incentivo permane, sino al 31 dicembre 2021, il divieto di procedere a licenziamenti individuali per motivi economici e collettivi (con sospensione delle relative procedure), ferme restando le

deroghe previste dalla normativa emergenziale. La violazione del divieto comporta la revoca con efficacia retroattiva dell’esonero nonché l’impossibilità di accedere agli ammortizzatori di cui al

DL n. 41/2021 (c.d. DL Sostegni).

 

 

AGEVOLAZIONI FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

Formazione di alto livello (art. 48 bis)

Riconosciuto un credito di imposta nella   misura   del   25% delle spese sostenute, nel periodo d’imposta 2021, dalle imprese per l’attività di   formazione   professionale   di   alto livello in ambiti legati allo sviluppo delle nuove tecnologie. L’incentivo è concesso fino a un massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria ed è calcolato sulla base del costo azienda del dipendente impegnato nei corsi di specializzazione in Italia o all’estero, di durata non inferiore a 6 mesi.

Giovani neo-laureati (art. 60 bis)

Al fine di promuovere l’inserimento dei giovani laureati nel mondo del lavoro, alle imprese che sostengano finanziariamente, tramite donazioni effettuate negli anni 2021-2022, iniziative formative promosse da università, istituiti e scuole di formazione, è riconosciuto un credito di imposta pari pari all’80% dell’importo delle donazioni per le grandi imprese, al 90% per le medie e al 100% per le piccole e micro.

DURC (art. 57 bis)

Prorogata sino alla scadenza del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato nel contesto emergenziale (i.e. 31 dicembre 2021) la possibilità per le imprese di presentare dichiarazioni sostitutive, anche in merito alla regolarità contributiva, nei procedimenti relativi all’erogazioni di denaro, prestiti e finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione relativi all’emergenza Covid.

 

 

TUTELE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NELLO SPETTACOLO (art. 66, commi 4 e 5)

Ad integrazione delle previsioni in tema di assistenza e previdenza per i lavoratori dello spettacolo (e.g. indennità di malattia, innalzamento del massimale contributivo giornaliero, tutela della genitorialità, tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, indennità di disoccupazione per gli autonomi) il nuovo provvedimento precisa che l’obbligo di assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è esteso, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, anche ai lavoratori autonomi dello spettacolo. Le relative modalità applicative saranno disciplinate con successivi decreti ministeriali.

Inoltre, dal 25 luglio 2021, anche il personale orchestrale delle fondazioni lirico sinfoniche è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

 

PROMOZIONE LAVORO AGRICOLO (art. 68, comma 15 septies)

Prorogata, fino al 31 dicembre 2021 e comunque (ove successivo) fino alla cessazione dello stato di emergenza, la possibilità (riconosciuta dall’art. 94 del DL n. 34/2020) per i percettori di ammortizzatori sociali nonché di reddito di cittadinanza di stipulare con i datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici.

La proroga riguarda anche la disposizione che esonera il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza dall’obbligo di comunicare all’INPS la variazione della condizione occupazionale a seguito dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 con la Legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 

 

Il  decreto legge 73 2021 CD. Sostegni bis è stato convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale come legge n. 106  del 23.7.2021  

Si tratta di un ulteriore ampliamento dei provvedimenti di sostegno a imprese e lavoratori con nuovi fondi  destinati ai settori più in crisi.

In particolare in tema di lavoro  sono confluiti  nella legge  molti articoli del decreto 99 2021 lavoro, fisco imprese, approvato in estrema urgenza  che viene lasciato per risolvere il problema del blocco dei licenziamenti in scadenza il 30 giugno scorso.

 Vediamo allora di seguito un sintetico  riepilogo delle misure in materia di lavoro  inserite in aggiunta rispetto al decreto originario.

Esonero contributivo settori più colpiti dal COVID 

L’esonero contributivo per le aziende più colpite dall’emergenza Covid previsto dal DL 73/2021, viene ampliato a nuovi settori di attività. La decontribuzione  nel decreto riguardava le aziende che hanno utilizzato trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 nei settori del turismo , degli stabilimenti termali e del commercio, cui la conversione in legge aggiunge ora:  settori creativo, culturale e dello spettacolo.  Si attende ancora però il decreto attuativo

Causali contratti a termine  definite dalla contrattazione sindacale: 

E’ prevista , temporaneamente, possibilità di ricorrere ai contratti a tempo determinato    per “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi”. In questi casi il contratto a tempo determinato può avere un termine di durata superiore a 12 mesi, restando comunque entro il limite complessivo di 24 mesi. La norma si applica fino al 30 settembre 2022.

Formazione lavoratori

FORMAZIONE DIPENDENTI Viene istituito in sede di conversione un nuovo credito di imposta sulle spese per attività di formazione professionale dei dipendenti.   negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie  previste dal Piano nazionale industria 4.0, pari al 25% della spesa sostenuta, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa.

CREDITO DI IMPOSTA BORSE DI STUDIO un credito di imposta per le imprese ( che sostengano con donazioni ne borse di studio a neolaureati   per la frequenza di corsi, promossi da università e istituti di formazione, per l’acquisizione di competenze manageriali, fino all’importo massimo di 100.000 euro.

DURC CONTRIBUTI AUTONOMI

 In attesa del decreto attuativo per l’esonero contributivo parziale previsto dalla legge di bilancio 2021 per   autonomi iscritti alle gestioni INPS e i professionisti iscritti alle casse ordinistiche con specifici requisiti  la legge di conversione  prevede che la regolarità contributiva, sia verificata d’ufficio dal 1° novembre 2021, quindi con versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Si possono quindi rimandare  i versamenti delle scadenze  di luglio agosto settembre 2021.

Leggi anche Esonero contributi professionisti ecco il decreto 

Cassa integrazione 

Ulteriore cassa integrazione guadagni straordinaria:  per fronteggiare situazioni aziendali di particolare difficoltà presentate al MiSE, l’art 40 bis prevede la possibilità che ai datori di lavoro privati che hanno utilizzato le 13 settimane di cassa integrazione prevista dal dl 41 2021 può essere riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di ulteriori tredici settimane  fino al 31 dicembre 2021, Restano sempre preclusi, in caso di utilizzo, i licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo

Proroga blocco licenziamenti e altre 17 settimane di Cassa COVID   per settore tessile-moda-pelletterie  fino al 31 ottobre 2021

Mobilità: La legge di conversione prevede lo stop della riduzione progressiva fino a fine anno,  anche ai trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori delle aziende nelle aree di crisi complessa, nei casi di terza e quarta proroga, oltre che per la NASPI.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 99 del 30 giugno 2021 che, sotto il profilo lavoristico, conferma lo sblocco parziale dei licenziamenti a partire dal 1° luglio 2021 per le imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGO (a esclusione il tessile) e, nel contempo, integra le previsioni in tema di ammortizzatori sociali introdotte dai precedenti Decreti n. 41/2021 (c.d. DL Sostegni) e n. 73/2021 (c.d. DL Sostegni bis).

Il provvedimento fa seguito all’Intesa comune, siglata il 29 giugno scorso, tra il Governo e le Parti sociali con la quale quest’ultime raccomandano, prima di procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro, l’utilizzo degli ammortizzatori previsti dalla legislazione vigente, ivi inclusi quelli di cui al presente Decreto.

La nuova normativa riconosce alle industrie tessili, di abbigliamento e di pelletteria identificate con i codici Ateco 13, 14 e 15 – in quanto settori maggiormente colpiti dalla crisi economica – la possibilità di richiedere 17 settimane di cassa integrazione ordinaria Covid ex artt. 19 e 20 del DL n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), da fruire nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021 e senza pagamento del contributo addizionale. I trattamenti sono previsti per i lavoratori in forza al 1° luglio 2021 e le domande di accesso agli ammortizzatori in questione devono essere presentate all’INPS secondo le modalità di cui al DL n. 41/2021.

Per tali imprese restano preclusi – in via generalizzata e, dunque, a prescindere dall’effettiva fruizione della nuova CIGO Covid – sino al 31 ottobre 2021 i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi e sospese le relative procedure.

Inoltre, è stato disposto che – anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al MISE – le imprese dei settori di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015 (e.g. imprese industriali manifatturiere e dell’edilizia), che abbiano esaurito gli ammortizzatori previsti dal D.Lgs. n. 148/2015, possano richiedere ulteriori 13 settimane d CIGS, in deroga ai limiti di durata previsti dal menzionato decreto e senza versamento di alcun contributo addizionale. Le predette settimane sono fruibili fino al 31 dicembre 2021 e, per la durata del trattamento, i datori beneficiari non possono procedere ai licenziamenti per motivi economici sia individuali che collettivi, con sospensione delle relative procedure.

Restano, in ogni caso, confermate le deroghe già note al blocco dei licenziamenti che, pertanto, non si applica:

per il personale coinvolto in un cambio appalto nei confronti del quale trovi applicazione una “clausola sociale”;

per i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’impresa senza messa in liquidazione;

per i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’impresa con conseguente messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (purché non si configuri un trasferimento dell’azienda o di un suo ramo ai sensi dell’art. 2112 c.c.);

alle risoluzioni del rapporto di lavoro incentivate nell’ambito di accordi collettivi aziendali (con riconoscimento della Naspi ai lavoratori aderenti); in caso di fallimento quando non sia disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa.

Si segnala, inoltre, per le imprese operanti nel settore aereo, la possibilità di autorizzare – dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 – la proroga di 6 mesi della cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale in caso di cessazione di attività (ex art. 94, commi 2 e 2-bis DL n. 18/2020), previo accordo da stipulare in sede governativa.

Da ultimo, è istituito un Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale con l’obiettivo di finanziare le attività di formazione destinate ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di cassa integrazione con riduzione dell’orario superiore al 30% o della Naspi.

 

 

 

 

Da oggi, fino al 31 dicembre 2021, è possibile presentare la domanda per l’assegno temporaneo, la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (Anf), cioè lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei familiari che non hanno tutti i requisiti necessari per avere diritto all’Anf.

La domanda può essere presentata dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, utilizzando i consueti canali: portale web Inps, utilizzando l’apposito servizio online tramite Spid, Carta di identità elettronica 3.0 (Cie), Carta nazionale dei servizi e Pin Inps rilasciato entro il 1° ottobre 2020; Contact Center Integrato; Enti di Patronato.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno riconosciuti gli arretrati dal 1° luglio. La procedura è estremamente semplificata, basta inserire codice fiscale dei figli minori e l’Iban su cui accreditare le somme, oltre ad avere un Isee corrente (che non deve essere allegato). Il pagamento sarà effettuato con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con Iban o libretto postale intestati al genitore richiedente.

In caso di genitori separati legalmente o divorziati con affido condiviso, il pagamento è diviso al 50 per cento tra i due genitori, oppure effettuato all’unico genitore richiedente in presenza di un accordo tra di loro.

Chi già percepisce il Reddito di Cittadinanza non deve presentare la domanda, in quanto la quota di assegno spettante sarà pagata d’ufficio dall’Inps direttamente sulla carta di pagamento RdC. Per quanto riguarda coloro che sono già beneficiari di assegno al nucleo familiare, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 sarà loro corrisposta una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.

Le modalità di presentazione della domanda restano le stesse attualmente in vigore. L’importo delle somme teoricamente spettanti a titolo di ANF, comprensive della maggiorazione, sarà messo a disposizione dei datori di lavoro secondo i consueti canali.

Riferimenti: circolare Inps n.92 del 30 giugno 2021 (maggiorazione Anf) circolare Inps n.93 del 30 giugno 2021 (assegno temporaneo).

Requisiti

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  •  essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  •  essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità

Come fare domanda

La domanda andrà presentata in modalità telematica all’Inps o presso gli istituti di patronato. Le modalità saranno indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021.
Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

Si ricorda che lo Studio è in grado tramite patronato di presentare le domande oltre che assistervi nella consulenza alla seguente mail: cafitalia@geps.it

 

Studio Uboldi

E’ stato pubblicato ieri il nuovo decreto legge n. 99 del 30/6/2021 “Lavoro e impresa”  che contiene anche novità sul blocco dei  licenziamenti . Il divieto di licenziare per aziende  che utilizzano la CIG Ordinaria, ricordiamo, scadeva ieri, 30 giugno.

Come preannunciato è stata raggiunta dopo un lunga trattativa con le parti sociali una  soluzione mediana con proroga  del blocco fino al 31 ottobre per i settori:

  • Tessile
  • abbigliamento
  • pelletteria

Per questo settori  sono previste anche ulteriori 17 settimane di CIG gratuita, senza addizionali  fruibili dal 1 luglio al 31 ottobre 2021.

A tutte le altre aziende  industriali e dell’edilizia ( che utilizzano la CIG) è rivolto l’invito comune firmato da Governo e parti sociali   di utilizzare le 13 settimane già previste dal dl Sostegni prima di procedere ai licenziamenti. Si tratta comunque di una raccomandazione, non di una norma imperativa.

Si aggiungono inoltre  13 settimane di cassa integrazione straordinaria per  le aziende che abbiano fatto richiesta  in sede ministeriale , con relativo blocco dei licenziamenti nei periodi di utilizzo.

Infine il decreto prevede l’istituzione di un nuovo fondo per la formazione dei lavoratori in Cassa integrazione o percettori di NASPI .

 

Blocco licenziamenti da quando e fino a quando

Il blocco dei licenziamenti è stato introdotto inizialmente dall’articolo 41 del DL 18 2020 e prevedeva il divieto per 60 giorni (dalla data di pubblicazione del decreto, 17 marzo, e fino al 16 maggio 2020) per tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti, di:

  • procedure di individuazione dei lavoratori da mettere in mobilità, di licenziamenti collettivi (la procedura è obbligatoria in aziende con più di quindici dipendenti che, a causa di una riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività produttiva, effettuano almeno cinque licenziamenti nell’arco di centoventi giorni, nell’ambito della stessa provincia)
  • recesso individuale per giustificato motivo oggettivo (anche detto licenziamento economico perche dettato da ragioni di opportunità economica per l’azienda).
  •  La norma prevedeva inoltre la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (data di proclamazione dello stato di emergenza nazionale). Restavano possibili invece i licenziamenti per giusta causa ovvero per motivi disciplinari.
  • La legge di conversione del decreto, n. 27/2020, ha introdotto poi  l’esclusione da tale divieto i recessi relativi a personale che subentra in contratti di appalto. Lo stop è stato varie volte prorogato dai decreti emergenziali del 2020 ma è stato limitato alle aziende in cui vengano utilizzati gli ammortizzatori sociali straordinari previsti per l’emergenza Covid.
  • E’ stata anche introdotta la deroga per i casi di cessazione definitiva di attività

 

Le novità del decreto 30.6.2021

Le ultime novità in tema di licenziamenti e sostegno all’occupazione  sono  dunque:

  1. proroga del blocco licenziamenti  fino al 31 ottobre SOLO per i settori più in crisi ovvero Tessile-abbigliamento e pelletteria calzature (identificati, secondo la classificazione delle attivita’ economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15)
  2. per gli stessi settori  17 settimane di cassa integrazione gratuita  da utilizzare dal 1 luglio al 31 ottobre 2021
  3.  13 settimane di cassa integrazione straordinaria  gratuita per le aziende che hanno esaurito gli ammortizzatori di emergenza COVID ( tavoli di crisi aperti al Ministero dello sviluppo economico  e a livello regionale, e  6 mesi di CIGS per le aziende del settore aereo,   con blocco dei licenziamenti collegato
  4. Viene istituito un  nuovo Fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale» (FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021 per iniziative di formazione dei lavoratori in cassa integrazione per almeno 30% e dei percettori di NASPI. Con decreto del Ministro del lavoro previa intesa in Conferenza Stato regioni , saranno definiti  entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del  decreto, (30 agosto 2021)   i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse.

Ricordiamo che a norma del Sostegni bis il blocco dei licenziamenti  resta confermato fino al 31 ottobre per le aziende che utlizzano CIG in deroga, FIS o Fondi di solidarietà (terziario, artigianato, somministrazione).

Il periodo di preavviso non lavorato  è valido per il calcolo dele requisito minimo di contribuzione per ottenere l’ indennità di disoccupazione Naspi . Lo ha affermato la Corte di Cassazione, nella  Sentenza n. 17606 del 21 giugno 2021.

La NASPI,l’indennità di sostegno al reddito per gli eventi di disoccupazione involontaria istituita dal d.lgs 22 2015,  come noto puo essere riscossa dai lavoratori sia in forma mensile (per un massimo di 78 settimane)  che in un unica soluzione anticipata.

L’art. 8, co. 1 del D.Lgs. n. 22/2015 ha stabilito che il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata dell’intero importo del trattamento NASpI.

In particolare, l’anticipo  intende incentivare l’autoimprenditorialità,  cioè deve essere finalizzato:

  1.  all’avvio di un’attività lavorativa autonoma;
  2.  all’avvio di impresa individuale oppure 
  3. alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Va ricordato che  l’erogazione anticipata della NASpI fa perdere il diritto all’assegno al nucleo familiare e all’accredito figurativo ai fini pensionistici.

La legge di bilancio 2021 (L.160 2019 ) aveva inoltre stabilito la non imponibilità  fiscale per tali importi , prevedendo un provvedimento  dell’Agenzia delle Entrate per le modalità operative di attuazione che però non era stato mai emanato

Il documento è stato pubblicato ieri 17 giugno  e chiarisce le modalità di richiesta da parte dei lavoratori interessati  e di gestione da parte dell’INPS. Lo alleghiamo in fondo all’articolo.

Dunque,  i lavoratori in questi casi  devono fare richiesta allegando   alla domanda i documenti di seguito elencati:

  1. attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
  2. stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
  3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione

L’Agenzia  specifica anche che l’INPS non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate   e provvederà a certificare, in qualità di sostituto d’imposta, l’erogazione di tali trattamenti nel modello di Certificazione Unica. 

 Ricordiamo per completezza  che  i lavoratori che hanno diritto alla NASPI sono i dipendenti del settore privato, che perdono il lavoro per cause involontarie compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Con Interpello del 24 aprile 2015 n. 13, il Ministero del Lavoro ha  chiarito che l‘indennità NASpI oltre ad essere riconosciuta in caso di involontaria perdita dell’occupazione, è concessa  anche nelle ipotesi in cui :

  1. il lavoratore si licenzi per  giusta causa, 
  2. si arrivi a  risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di  procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966 – introdotta dall’art. 1 comma 40 della L. n. 92/2012.

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 17.06.2021 n. 155130

il decreto Sostegni bis (art. 40 del D.L. n. 73/2021), recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, in vigore dal 26 maggio 2021 per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, ha stabilito che resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020. 

Il Decreto Sostegni-bis prevede in buona sostanza che, a partire dal 1° luglio 2021, le aziende che non avranno più necessità di ricorrere alla CIG Covid-19 non saranno più soggette al divieto di licenziamento.
Resta, invece, la possibilità per le imprese di utilizzare la Cassa integrazione ordinaria, anche dal primo di luglio, senza dover pagare le addizionali fino al 31 dicembre 2021, impegnandosi a non licenziare.
Il divieto non si applica al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:
– cessazione definitiva dell’attività dell’impresa
– cessazione conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa.
– stipula di un accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevede l’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
– fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
– Per espressa previsione legislativa, costituisce eccezione l’ipotesi dei lavoratori già impiegati nell’appalto, che siano riassunti a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto
Dalle norme emergenziali che si sono susseguite negli ultimi 15 mesi, restano comunque escluse le seguenti fattispecie di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro che sono in qualunque momento consentite al datore di lavoro:
– licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
– licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
– licenziamento entro il termine del periodo di prova;
– licenziamento per raggiunti limiti di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia;
– licenziamento ad nutum del dirigente;
– licenziamento dei lavoratori domestici;
– interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo;
– interruzione del rapporto con l’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro, in caso di precedente risoluzione del rapporto associativo (in base alle disposizioni statutarie o regolamentari in vigore).

Isopensione Fornero

E proprio l’isopensione Fornero registra, all’interno della cornice della Manovra, un ulteriore restyling: la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 345) ha infatti esteso sino al 2023 la possibilità, prevista in via sperimentale fino al 2020 dalla Manovra del 2018, di accompagnare i lavoratori a pensione anticipata o di vecchiaia per un prepensionamento lungo fino a 7 anni dopo la risoluzione del rapporto.
La isopensione Fornero si rivolge a datori di lavoro con appena più di 15 dipendenti, ma è, rispetto al contratto di espansione, sicuramente meno conveniente in quanto richiede -oltre al versamento della pensione maturata al momento della cessazione- anche la contribuzione piena, sia nel caso del pensionamento di vecchiaia, sia della pensione anticipata.
L’isopensione non beneficia peraltro di alcuno sgravio di costi da parte dello Stato, non impegnando però i datori di lavoro esodanti ad alcun piano di assunzione.

Contratto di espansione

Il contratto di espansione, che era stato introdotto nel 2019 dal decreto Crescita nell’ottica di strumento complesso per imprese di grandi dimensioni (oltre 1.000 dipendenti), viene confermato con il prolungamento di un anno del suo periodo di sperimentazione (arrivando così ora fino alla fine del 2021). Sono confermate tutte le sue articolazioni:
· la cassa integrazione straordinaria derogatoria della durata di 18 mesi (senza alcun pagamento del contributo addizionale come, con finale a sorpresa, ha definito INPS da ultimo con la circolare n. 143 dello scorso 9 dicembre),
· l’obbligo formativo e l’impegno all’assunzione di nuove risorse a tempo indeterminato, anche sotto forma di contratti di apprendistato di mestiere.

Nel caso della pensione di vecchiaia il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore solo le rate di pensione pari all’assegno maturato al momento dell’esodo senza alcun versamento contributivo aggiuntivo; il costo del prepensionamento sarà abbattuto (nei costi datoriali) del valore corrispondente alla NASpI spettante al lavoratore nel periodo massimo pari ai primi 24 mesi (secondo il valore massimo annuale e il decremento dal 4° mese previsto dal Dlgs. 22/2015 per l’indennità di disoccupazione).

Se il primo ingresso a pensione sarà quello della pensione anticipata, l’azienda verserà anche la contribuzione correlata, con uno sconto pari, per i primi due anni, alla contribuzione figurativa della NASpI che, si ricorda, a differenza della indennità economica, non registra alcun decremento.

Il contratto di espansione offre ora ufficialmente anche la possibilità di procedere al versamento rateale della provvista a carico del datore di lavoro attraverso la garanzia della fideiussione bancaria già sperimentata dal 2012 dalla isopensione Fornero.

 

 

In conclusione

Se il contratto di espansione rappresenta dunque uno strumento complesso e ancora da ‘rodare’ (ne sono testimoniati, a oggi, solo un utilizzo legato alle integrazioni salariali, e alcuni piani di prepensionamento a oggi non ancora attivi), l’isopensione costituisce un sistema di esodo già sperimentato per migliaia di lavoratori da grandi gruppi industriali che intendano avviare un efficientamento strutturale delle proprie organizzazioni.

 

Confronto tra contratto di espansione e Isopensione

isopensione contratto di espansione
aziende interessate sopra i 15 dipendenti imprese o reti di imprese sopra i 100 dipendenti  (Sotegni bis)
requisiti prepensionamento 7 anni di distanza dalla decorrenza della pensione (fino al 2023) poi 4 5 anni
costi per il datore di lavoro piu costoso: indennità ponte + contribuzione calcolata sulla retribuzione degli ultimi 48 mesi meno costoso:

  •  solo indennità ponte  verso la pensione di vecchiaia
  • indennità +  (contribuzione – valore della naspi) verso la pensione anticipata per 2 anni poi indennità + contribuzione
adempimenti accordo sindacale accordo sindacale in sede governativa
tutela per i lavoratori da modifiche formative future salvaguardia solo se prevista nell’accordo salvaguardia a norma di legge

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 riguardante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Il Titolo IV è dedicato a disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali.

In particolare, sono presenti i seguenti articoli:

  • Art. 36 – Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza
  • Art. 37 – Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità
  • Art. 38 – Disposizioni in materia di NASPI
  • Art. 39 – Disposizioni in materia di contratto di espansione
  • Art. 40 – Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale
  • Art. 41 – Contratto di rioccupazione
  • Art. 42 – Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo
  • Art. 43 – Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio
  • Art. 44 – Indennità per i collaboratori sportivi
  • Art. 45 – Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione
  • Art. 46 – Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di patronato
  • Art. 47 – Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
  • Art. 48 – Piano nazionale per le Scuole dei mestieri
  • Art. 49 – Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri
  • Art. 50 – Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro

 

Il contratto di Rioccupazione: sconti previsti e dubbi applicativi

Il contratto di rioccupazione prevede che  le assunzioni a tempo indeterminato realizzate

  • dal 1 luglio 2021  fino al 31 ottobre 2021 di lavoratori in stato di disoccupazione e
  •   definite con un contratto formativo  di inserimento,  con il consenso del lavoratore
  •  godono per 6 mesi di un esonero contributivo totale, con massimo di 3000 euro complessivamente, esclusi i premi e contributi INAIL .
  • Alla fine del periodo di prova di 6 mesi in caso di mancata conferma dell’assunzione l’importo risparmiato deve essere versato all’INPS.
  •  Sarà attivabile in tutti i settori tranne agricoltura e lavoro domestico.
  • Come già succede per altri incentivi all’assunzione il datore di lavoro non dovrà aver effettuato licenziamenti  nei mesi precedenti.
  • La norma è soggetta ad approvazione della Commissione europea in riferimento al “Quadro temporaneo delle misure di stato per l’emergenza COVID”.

Contratto di rioccupazione  il risparmio   a confronto con gli altri incentivi per assunzioni

Il Sole 24 ore in un ampia analisi  ha evidenziato  i possibili sconti contributivi  del nuovo contratto di rioccupazione confrontandoli con altre agevolazioni in vigore

Le percentuali di sconto, che si allineano abbastanza ai principali esoneri in vigore, rispetto ad una assunzione ordinaria sono i seguenti :

tipologia di lavoro e livello esonero  under 36 Sgravio contributivo donne legge 178 2020 Contratto Rioccupazione
commesso 1 livello 1 liv CCNL terziario 16,3 16,3% 16,3%
operaio industria 5 liv. CCNL metalmeccanici industria 19,5 19,5 19,5
operaio alimentare 4 liv CCNL Alimentari artigianatp 19,8 19,8 19,8
cameriere  3 liv CCNL pubblici esercizi 21,7 21,7 21,7

Contratto di disoccupazione: le difficoltà applicative

I SOGGETTI BENEFICIARI

Viene fatto presente  innanzitutto che la norma richiede lo stato di disoccupazione e ciò comporta l’esclusione dei lavoratori in cassa integrazione che saranno oggetto di licenziamento non appena cadrà il blocco . Quindi proprio la categoria che si cerca di proteggere non riuscirebbe a fruire del nuovo incentivo

LA TEMPISTICA 

La durata prevista di 6 mesi e soprattutto la scadenza già fissata al 31 ottobre fanno temere l’impossibilità  di entrare in vigore perché la norma è sottoposta alla autorizzazione della Commissione europea: considerando che ancora non è entrato in vigore che servira un decreto attuativo e le istruzioni INPS  probabilmente i tempi non saranno sufficienti. Va ricordato ad esempio che a quasi 6 mesi non è ancora giunta l’autorizzazione per l’esonero introdotto dalla legge di stabilità 2021

I VINCOLI PER I DATORI DI LAVORO

  1. Il  datore di lavoro  deve aver  effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti e deve impegnarsi anche per i  successivi
  2. non deve avere in atto sospensioni dal lavoro legate a una crisi o riorganizzazione aziendale per lavoratori allo stesso livello

 

 

Cassa integrazione e licenziamenti nel Sostegni Bis pubblicato in GU

Cassa integrazione  COVID  straordinaria 2021

Cassa  CIGO straordinaria per 26 settimane nel 2021 senza addizionali  per chi  ha avuto cali di fatturato del 50%;  blocco licenziamenti  per la Cigo ordinaria dal 1 luglio e riconfermato anche  in relazione all’utilizzo degli ammortizzatori COVID:

  • fino al 30 giugno per le imprese che ulizzano CIG e
  • fino al 31 ottobre per chi utilizza FIS e CIG in deroga.

Queste  in sintesi le novità  del nuovo decreto Sostegni Bis per gli ammortizzatori sociali utilizzabili da qui a fine anno

All’art 40  il nuovo decreto prevede che i datori di lavoro privati che:

  • interrompono o riducono l’attività a  motivo del COVID,   e
  • che hanno avuto un calo di fatturato del 50% nel primo semestre  2021 rispetto al primo semestre 2019,

possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività  dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto: 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021. 

In particolare  si prevede che:

  • la riduzione media oraria non può essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.Per ciascuno, la percentuale non può superare il  90 per cento nel periodo per il quale l’accordo  è stipulato.
  • Il trattamento speciale di integrazione salariale, è fissato al  70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo  previsti ddalla normativa vigente  la relativa contribuzione figurativa.
  • Non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

Viene specificato che:

  • il trattamento retributivo va determinato inizialmente  senza tener conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedenti l’accordo. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti aziendali.
  • Gli accordi collettivi devono specificare anche  le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare  l’orario in aumento. In questi casi il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

 

Cassa integrazione ordinaria dal 1 luglio 2021

Il decreto Sostegni bis introduce inoltre una agevolazione  per l’utilizzo della Cassa integrazione ordinaria con causali NON COVID dal 1 luglio  al 31 dicembre 2021 ovvero l’esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall’art 5 dlgs 148/2025.

 A fronte di questo beneficio  le azende utilizzatrici saranno   soggette al blocco dei licenziamenti come introdotto dal dl 18 2020 (licenziamenti economici individuali e collettivi e blocco delle procedure avviate prima del 23.2.2020) limitatamente al periodo del trattamento di integrazione utilizzato.

 Restano sempre escluse dal blocco le ipotesi di licenziamento e riassunzione del personale in seguito a cambio di appalto nonche i licenziamenti per cessazione dell’attività o fallimento.

 

Cassa integrazione straordinaria per cessazione

 All’art. 45  il decreto prevede la  proroga   eccezionale di 6 mesi  della cassa integrazione straordinaria per le aziende di particolare rilevanza strategica che abbiano avviato processi di cessazione dell’attività . L’agevolazione è fruibile dal 26 maggio al 31 dicembre 2021

E’ necessario pero un ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il  Ministero dello sviluppo economico e la Regione interessata

Anche a questo fine iL Fondo sociale per occupazione e formazione  è incrementato di 125 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Blocco licenziamenti per Cassa COVID

 Resta in vigore comunque la norma del Sostegni 1 che prevede siano soggette al divieto di licenziamento economico sia individuale che collettivo:

  • fino al 30 giugno 2021  le aziende che utilizzano cassa integrazione ordinaria (industria ed edilizia) con causale COVID
  •  fino al 31 ottobre 2021. le aziende che utilizzano Fondi di solidarietà e cassa in deroga (artigianato, agenzie di somministrazione) con causale COVID.

 

 

Naspi senza riduzioni nel 2021

Naspi in misura fissa fino al 31 dicembre 2021. Lo prevede l’art. 38 del DL 73 2021, cd. Sostegni Bis.

Riguardo l’indennità di disoccupazione per i dipendenti “NASPI”  si prevede in particolare che:

  • le prestazioni già in pagamento restano confermate nell’importo  alla data del 26 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2021.
  • non verrà applicata la norma sulla riduzione progressiva dell’importo  che ordinariamente scatta a partire dal 4° mese di percezione da parte del lavoratore):
  1. sia alle prestazioni già in pagamento alla data del 1 giugno 2021  che
  2. alle nuove prestazioni decorrenti nel periodo 1.6.2021-30.9.2021.

L’agevolazione è applicabile  fino al 31 dicembre 2021.

A partire dal 1 gennaio 2022 la riduzione progressiva torna ad operare. 

Ancora la norma  precisa che l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1 ottobre 2021  è calcolato applicando retroattivamente  le riduzioni relative ai mesi trascorsi. Su questo punto , dalla formulazione poco chiara si auspicano maggiori chiarimenti da parte del mInistero e piu probabilmente dall’INPS che dovrà emanare le istruzioni operative.

Per questa misura sono stanziati circa 327 milioni di euro per il 2021.

Si ricorda che da pochi giorni la conversione in legge del Decreto Sostegni 1 (Legge 69 2021) che ha confermato che sulle  indennità NASpI  concesse fino al 31  dicembre   2021  il  requisito delle 30 giornate lavorative effettive nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione  non trova applicazione. In proposito è intervenuto per chiarimenti  INPS  che ha specificato nella circolare 65 del 19 aprile che  le domande di Naspi presentate a seguito di eventi verificatisi tra il 1 gennaio e il 19 aprile 2021, data  di pubblicazione della circolare INPS,  saranno riesaminate d’ufficio, tenendo conto della novità normativa.

La percezione della Naspi  è quindi  ora ulteriormente agevolata e con importi maggiorati  per tutto il 2021.

 A questo fa da contraltare il mancato rinnovo del REM per i disoccupati che era stato previsto dal decreto Sostegni 1 ma non appare espressamente indicato dalla nuova norma sulla proroga del REM  nel nuovo Sostegni BIS.