Le dimissioni di fatto eliminano l’obbligo per il datore di lavoro di versare il ticket per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Come sottolinea l’INPS con il messaggio n. 639 del 19 febbraio, in virtù di quanto stabilito dal Collegato Lavoro il lavoratore con dimissioni di fatto – in quanto assente ingiustificato dal posto di lavoro per oltre 15 giorni – non ha diritto alla prestazione NASpI, perché la cessazione viene considerata volontaria.
La procedura di verifica di tale situazione non è tuttavia automatica ma richiede una precisa procedura, con il datore di lavoro che deve darne comunicazione all’Ispettorato del Lavoro ai fini della corretta istruttoria. Una volta appurata l’assenza ingiustificata oltre il periodo massimo ai sensi di legge (ddl 2023/2024, articolo 19), viene meno il requisito per l’accesso all’indennità di disoccupazione involontaria
Con la circolare n. 3 del 2025, l’INPS analizza le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di ammortizzatori sociali in costanza e a cessazione del rapporto di lavoro nonchè quelle che interessano le misure a tutela della genitorialità.
Requisiti per la fruizione della NASpI
Congedo parentale
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è oggi la principale misura di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il posto. Introdotta con il Decreto legislativo n. 22/2015, nel corso dell’ultimo decennio è stata oggetto di aggiornamenti continui, ma resta un punto di riferimento essenziale per chi si trova senza lavoro.
Requisiti per accedere alla NASpI
Per poter accedere all’indennità, è necessario soddisfare i seguenti requisiti.
-
Stato di disoccupazione : il lavoratore deve aver perso il lavoro in modo involontario.
-
Lavoro effettivo: almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto.
-
Contribuzione: almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e, in base alle novità della Legge di Bilancio 2025, almeno 13 settimane di anzianità nel suo ultimo impiego (quello da cui è licenziato).
Quanto spetta
Il calcolo della NASpI si basa sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni di lavoro, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente fisso 4,33. Il valore così ottenuto determina l’importo mensile spettante, che prevede:
- il 75% della retribuzione media mensile per importi fino a 1.352,19 euro (valore aggiornato al 2024 e soggetto a rivalutazione per il 2025);
- una maggiorazione pari al 25% dell’importo eccedente questa soglia, fino al tetto massimo di 1.470,99 euro mensili.
L’importo dell’indennità si riduce del 3% al mese a partire dal primo giorno del quarto mese di percezione. I valori di riferimento per il calcolo sono soggetti a rivalutazione annuale in base all’inflazione.
In effetti il disegno di legge Lavoro, nel corso del suo esame in Commissione (conclusosi il 19 settembre 2024), è stato oggetto di recenti emendamenti che hanno interessato diversi articoli tra cui l’articolo 9 “Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro”.
L’art. 9 interviene per porre rimedio all’utilizzo dell’assenza prolungata ed ingiustificata del lavoratore per ottenere il licenziamento e il diritto alla NASpI.
Secondo la riformulazione dell’art. 9 se un lavoratore è assente senza giustificazione oltre il limite previsto dal CCNL o, in mancanza di tale previsione, per più di 15 giorni, il datore di lavoro deve informare l’Ispettorato del lavoro, che può verificare la situazione. In questo caso, il rapporto di lavoro si considera in ogni caso risolto per decisione del lavoratore (dimissioni), e non si configura l’obbligo di versare il ticket di licenziamento
Articoli di maggior interesse del disegno di legge in materia di lavoro:
articolo 1 – Istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura
articolo 2 – Modifiche al D. Lgs 81/2008
articolo 3 – Sospensione della prestazione di cassa integrazione
articolo 4 – Modifiche relative ai Fondi di solidarietà bilaterali
articolo 5 – Modifiche in materia di somministrazione di lavoro
articolo 6 – Durata del periodo di prova nei contratti a termine
articolo 7 – Termine comunicazioni obbligatorie lavoro agile
articolo 8 – Misure in materia di politiche formative nell’apprendistato
articolo 9 – Modifiche in materia di risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni)
articolo 13 – Modifiche al Codice del terzo settore
articolo 14 – Attività dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi
articolo 15 – Pagamento dilazionato dei debiti contributivi
articolo 16 – Potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi
articolo 17 – Disposizioni sulla notifica delle controversie in materia contributiva
articolo 20 – Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto
articolo 23 – Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
TUTELE IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PER I LAVORATORI ASSUNTI DAL 7 MARZO 2015 COMPRESI I TRASFORMATI DA TEMPO DETERMINATO ED I QUALIFICATI DA APPRENDISTATO (agg. Sentenze 128/129 del 8/2024)
datori di lavoro con organico superiore ai 15 dipendenti
datori di lavoro con organico fino ai 15 dipendenti
* per il calcolo delle frazioni di anno, la mensilità va divisa per 12 e moltiplicata per i mesi interi di lavoro o di entità superiore a 15 giorni.
** la richiesta dell’indennità deve essere fatta valere dal solo lavoratore entro 30gg dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio (se anteriore alla predetta comunicazione). Le 15 mensilità sono esenti da contribuzione previdenziale
Tentativo di conciliazione:
Conciliazione Facoltativa presso una delle sedi a ciò deputate (art. 410-411-185 cpc e 82 dlvo 276/2003): il datore offre (entro i termini di impugnazione stragiudiziale) una somma pari a 1 mensilità per anno di servizio (min 2 – max 18). La somma è esente da imposizione fiscale e contributiva.
Procedura giudiziale:
giudizio con rito ordinario
Revoca licenziamento:
il datore di lavoro può revocare il licenziamento entro 15gg dall’impugnazione dello stesso da parte del datore di lavoro. In questo caso, il rapporto di lavoro risulta ripristinato senza
soluzione di continuità e con la retribuzione arretrata
***Percepito altrove o da un’altra persona
****Redditi maturati dal dipendente licenziato illegittimamente
*****Sentenza n. 22/2024 del 22 febbraio 2024
Consulta (sentenza 8 novembre 2018, n. 194 per il regime relativo ai licenziamenti illegittimi nel merito; sentenza 24 giugno – 16 luglio 2020, n. 150 per la previsione relativa ai vizi formali e procedurali), ha dichiarato l’incostituzionalità degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 23/2015, nella parte in cui legavano rigidamente il calcolo della indennità da riconoscere ad un numero fisso di mensilità, da moltiplicare per gli anni di servizio, restituendo al giudice il compito di individuare in concreto la misura dell’indennità.
La NASpI spetta in caso di:
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo
- licenziamento per motivi economici
- licenziamento disciplinare, giustificato motivo soggettivo e per giusta causa
- licenziamento collettivo
- licenziamento lavoratore intermittente
- licenziamento dell’Apprendista al termine del periodo formativo
- licenziamento durante o al termine del periodo di prova
- licenziamento per/con incentivo all’esodo
- un contratto a tempo determinato che arriva alla scadenza predefinita o viene interrotto prima della scadenza
- dimissioni per giusta causa
Le dimissioni per giusta causa (art. 2019 del Codice Civile) derivano da situazioni rispetto alle quali non è possibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Deve trattarsi, quindi, di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, in primis l’elemento della fiducia, che deve effettivamente sussistere fra le parti.
In questo caso, l’atto di dimissioni, ancorché proveniente dal lavoratore, deriva da una condotta datoriale non corretta e lo stato di disoccupazione non può essere qualificato come atto volontario.
Per questa ragione il lavoratore ha comunque diritto al trattamento di NASpI in tutti i casi rispetto ai quali la giurisprudenza ha stigmatizzato il ricorrere delle condizioni suesposte, tra cui ad esempio:
– mancato o tardivo e reiterato pagamento della retribuzione;
– molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
– modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
– mobbing;
– straining;
– notevoli e ingiustificate variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda;
– trasferimento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 del Codice Civile;
– comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
- liquidazione giudiziale del datore di lavoro***
Il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. n. 14/2019) dispone che la cessazione del rapporto di lavoro conseguente alla liquidazione giudiziale costituisce perdita involontaria dell’occupazione con conseguente riconoscimento al lavoratore, laddove ricorrano gli altri requisiti di legge, dell’indennità di disoccupazione NASpI.
In questo caso le dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate. Il termine di 68 giorni stabilito, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.
- In caso di risoluzione consensuale il lavoratore può avere diritto alla NASpI soltanto in caso di:
1) procedura obbligatoria di conciliazione art. 7 Legge n. 604 del 1966
2) risoluzione consensuale derivata da un accordo dovuto ad un iniziale rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede distante più di 50 km dalla propria residenza, o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici
- dimissioni presentate dalla lavoratrice madre nel periodo ricompreso tra i 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio
- dimissioni presentate dal lavoratore padre, durante il primo anno di vita del figlio, se è stato fruito il congedo di paternità obbligatorio
- morte o grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre;
- Licenziamento per superamento del periodo di comporto
Procedura per le dimissioni
Il lavoratore che si dimette per giusta causa deve indicare nel modello telematico di dimissioni la sussistenza della “giusta causa” e altrettanto è tenuto a fare il datore di lavoro nella comunicazione Unilav. Tuttavia, ai fini del diritto alla NASpI, il dipendente dimissionario deve manifestare la sua volontà di difendersi in giudizio, allegando alla domanda di Naspi una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la volontà di difendersi in giudizio contro il comportamento illecito del datore, volontà che deve essere dimostrata allegando una serie di “atti idonei”: diffide, esposti, denunce, citazioni, sentenze, ricorsi d’urgenza contro il datore di lavoro.
Il lavoratore deve poi impegnarsi a comunicare l’esito della controversia, giudiziale o extragiudiziale. Qualora la lite si concluda escludendo la sussistenza della giusta causa di dimissioni, l’INPS provvede a recuperare quanto già erogato a titolo di NASpI o di indennità di disoccupazione
Sono invece esclusi dalla NASpI:
- gli operai agricoli a tempo determinato;
- i lavoratori con i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ormai maturati;
- i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, a meno che non optino per la NASpI;
- i lavoratori che versano esclusivamente alla gestione separata INPS, come i co. co. co. o le partite Iva, per cui sono previste specifiche indennità come l’ISCRO per i liberi professionisti e la DIS-COLL per i lavoratori con collaborazione coordinata e continuativa.
- conseguente a licenziamenti effettuati in conseguenza di cambio appalto
- dimissioni volontarie e durante e al termine del periodo di prova
La Naspi si può cumulare con:
- i sussidi a favore delle persone non abbienti (come il reddito di cittadinanza, il reddito di emergenza e l’assegno di inclusione);
- il reddito da lavoro autonomo occasionale, se non supera i 5.000 euro annui;
- il reddito da lavoro dipendente a tempo determinato o part time, se non supera le detrazioni fiscali spettanti, pari a 8.145 euro annui. In quest’ultimo caso, però, il lavoratore deve comunicare all’Inps, entro un mese dalla domanda di Naspi, il reddito annuo previsto dal rapporto di lavoro rimasto in essere, anche se pari a zero.
In conseguenza il Ticket INPS, la Naspi e il preavviso obbligatorio spettano nei seguenti casi:
| Tipologia di risoluzione da rapporto Ticket INPS | Ticket dovuto | PREAVVISO DATORE DI LAVORO | Naspi Spettante | Tipologia di risoluzione da rapporto per NASpI |
| Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (es. soppressione posto di lavoro) anche per motivi economici | SI | SI | SI | licenziamento per giustificato motivo oggettivo |
| Licenziamento per motivi economici | SI | SI | SI | licenziamento per motivi economici |
| Licenziamento disciplinare, giustificato motivo soggettivo | SI | SI | SI | licenziamento disciplinare, giustificato motivo soggettivo |
| Licenziamento disciplinare per giusta causa | SI | NO | SI | licenziamento disciplinare, per giusta causa |
| Licenziamento collettivo CON accordo sindacale | SI | SI | SI | licenziamento collettivo |
| Licenziamento collettivo SENZA accordo sindacale | SI (moltiplicato per 3) | SI | SI (moltiplicato per 3) | licenziamento collettivo |
| Licenziamento durante o al termine del periodo di prova | SI | NO | SI | licenziamento durante o la termine del periodo di prova |
| Licenziamento per superamento del periodo di comporto | SI | SI | SI | licenziamento per superamento del periodo di comporto |
| Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale) | SI | SI riproporz. | SI | licenziamento lavoratore intermittente |
| Licenziamento personale domestico | NO | SI | NO | licenziamento personale domestico |
| Licenziamento per/con incentivo all’esodo – in caso di dimissioni non spetta | SI | SI/NO | SI | licenziamento per/con incentivo all’esodo |
| Licenziamento effettuato in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal Ccnl | NO | NO | NO | licenziamento effettuato in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal Ccnl |
| Licenziamento per raggiunti limiti di età con pensione di vecchiaia – circolare INPS n. 94 del 2015 | NO | SI | NO | licenziamento per raggiunti limiti di età con pensione di vecchiaia – circolare INPS n. 94 del 2015 |
| Licenziamento per raggiunti limiti di età per pensione di anzianità spettante- circolare INPS n. 94 del 2016 | NO | SI | NO | licenziamento per raggiunti limiti di età per pensione di anzianità spettante- circolare INPS n. 94 del 2016 |
| Dimissioni volontarie | NO | NO | NO | dimissioni volontarie |
| Dimissioni per giusta causa | SI | SI | SI | dimissioni per giusta causa |
| Dimissioni durante o la termine del periodo di prova | NO | NO | NO | dimissioni durante o la termine del periodo di prova |
| Dimissioni presentate dalla madre nel periodo tutelato per maternità* (vedi sopra) | SI | SI | SI | dimissioni presentate dalla lavoratrice madre nel periodo ricompreso tra i 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio |
| Dimissioni presentate dal lavoratore padre, durante il primo anno di vita del figlio, se ha goduto del periodo obbligatorio* | SI | SI | SI | dimissioni presentate dal lavoratore padre, durante il primo anno di vita del figlio, se è stato fruito il congedo di paternità obbligatorio |
| Dimissioni per giusta causa – liquidazione giudiziale del datore di lavoro – crisi d’impresa | SI | SI | SI | dimissioni per giusta causa – liquidazione giudiziale del datore di lavoro – crisi d’impresa |
| Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione DTL (articolo 410 c.p.c.) | NO | SI/NO | NO | risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione DTL (articolo 410 c.p.c.) |
| Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.) | NO | SI/NO | NO | risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.) |
| Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso la Direzione Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti | SI | SI/NO | SI | in caso di risoluzione consensuale il lavoratore può avere diritto alla NASpI soltanto in caso di: procedura obbligatoria di conciliazione (art. 7 Legge n. 604 del 1966) |
| Risoluzione consensuale in caso di trasferimento oltre 50 Km dalla residenza del lavoratore | SI | SI | SI | in caso di risoluzione consensuale il lavoratore può avere diritto alla NASpI soltanto in caso di: risoluzione consensuale derivata da un accordo dovuto ad un iniziale rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede distante più di 50 km dalla propria residenza, o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici |
| Risoluzione anticipata di un contratto a tempo determinato o al termine del periodo | SI | SI/NO | SI | un contratto a tempo determinato che arriva alla scadenza predefinita o viene interrotto prima della scadenza |
| Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere | NO | NO | NO | interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere |
| Licenziamento dell’Apprendista al termine del periodo formativo | SI | SI | SI | licenziamento dell’Apprendista al termine del periodo formativo |
| Decesso del lavoratore | NO | SI | SI | morte o grave infermità della madre ovvero di abbandono |
*Mentre la convalida delle dimissioni/licenziamento sia per la madre che per il padre, va fatta all’INL fino a tre anni di vita del bambino
**In questo caso le dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate. Il termine di 68 giorni stabilito, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 giugno 2024, n. 17008, in materia di licenziamento disciplinare, con specifico riferimento al telepedaggio, ha ritenuto che è un sistema radio-elettronico per il pagamento automatico del pedaggio autostradale idoneo a consentire di passare il casello senza doversi arrestare e che è pienamente utilizzabile, non essendo strumento di controllo vietato, ma un apparecchio montato sull’automezzo con la finalità detta e, pertanto, modalità (anche) di controllo organizzativo interno, nota al dipendente utilizzatore dell’automezzo su cui installato.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.90 del 20 maggio 2024, interviene in materia di restituzione dell’indennità NASpI in precedenza anticipata per avvio di attività poi cessata.
La fattispecie in oggetto muove dalla contestazione di una persona la quale, dopo aver chiesto l’integrale anticipo del trattamento di NASpI spettante per avviare un’attività imprenditoriale di ristorazione, si è visto costretto a cessare l’attività medesima.
Con conseguenza di ciò, ha quindi accettato un rapporto di lavoro subordinato.
Stante il presente quadro, l’Inps ha quindi richiesto l’integrale restituzione del trattamento di NASpI in precedenza anticipato.
Il Tribunale, investito di dirimere la questione, ha posto la questione di legittimità costituzionale del disposto dell’articolo 8, comma 4, D.Lgs. 22/2015, ancor più argomentando che la chiusura dell’attività non era dovuta a fatto imputabile alla persona medesima, quanto piuttosto alle situazioni contingenti (pandemia Covid).
In tal senso, la Corte Costituzionale ha stabilito che, laddove la cessazione dell’attività rispetto alla quale era stato richiesto l’anticipo del trattamento NASpI residuo non sia da ascrivere a comportamenti imputabili alla persona medesima, il recupero deve essere effettuato solo in proporzione al periodo interessato al rapporto di lavoro subordinato successivamente instaurato, e non per l’intero importo.
Con ordinanza n. 9444/2024, la Corte di Cassazione ha affermato che in mancanza di informazione da parte del datore di lavoro, in un contratto a tempo determinato sia “ordinario” che stagionale, del diritto di precedenza di cui gode il lavoratore, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015, pur in presenza di un obbligo, seppur non sanzionato, nasce, in favore del lavoratore, un diritto al risarcimento del danno la cui determinazione è rimessa al giudice del merito.
Secondo la Corte, oltre al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., risulta inibito al datore di lavoro opporre al lavoratore il mancato esercizio del diritto di precedenza, chiaramente espresso dalla norma.
La Cassazione, nella sentenza del 5 gennaio 2024 (n. 395), ha ritenuto che, data l’autonomia del rapporto di lavoro rispetto al rapporto previdenziale, qualora il lavoratore licenziato rinunci al diritto al pagamento dell’indennità di preavviso in via conciliativa, anche se la conciliazione è novativa, tale rinuncia incide in ogni caso sull’obbligo di pagare i premi. La Corte ha ritenuto che l’obbligo del datore di lavoro di versare i contributi previdenziali in relazione all’indennità di preavviso ha effetto sull’obbligo del datore di lavoro di versare i contributi previdenziali, tenendo conto del fatto che il datore di lavoro deve adempiere al suo obbligo di versare i contributi previdenziali, e che è responsabile nei confronti di un terzo, l’INPS.
L’Inps, con circolare n. 14 del 3 febbraio 2023, ha riportato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2023, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del Fis, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, Alas, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA (CIGO), DEGLI OPERARI AGRICOLI (CISOA), STRAORDINARIA (CIGS) E ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (AIS) DEL FIS
Nella tabella che segue si riporta l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2023 indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, è pari al 5,84%.
| Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 | |
| Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
| 1.321,53 | 1.244,36 |
Tale importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue.
| Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie stagionali) | |
| Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
| 1.585,84 | 1.493,23 |
FONDO CREDITO
a) Assegno di integrazione salariale
Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale n. 83486/2014, e successive modificazioni, per l’assegno di integrazione salariale, aggiornati per l’anno 2023, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
| Massimali assegno di integrazione salariale | |
| Retribuzione mensile lorda (euro) | Massimale (euro) |
| Inferiore a 2.406,02 | 1.306,75 |
| Compresa tra 2.406,02 e 3.803,33 | 1.506,19 |
| Superiore a 3.803,33 | 1.902,81 |
b) Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 12, comma 3, del decreto interministeriale n. 83486/2014, e successive modificazioni, per l’assegno emergenziale, aggiornati per l’anno 2023, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.
L’importo indicato in prima fascia, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%. Stante il disposto normativo di cui all’articolo 12, comma 3, lett. a), del citato decreto interministeriale, tale riduzione è, comunque, applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dal datore di lavoro nel flusso UniEmens.
| Massimali assegno emergenziale | ||
| Retribuzione tabellare annua lorda (euro) | Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) | Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
| Inferiore a 46.076,64 | 2.691,44 | 2.534,26 |
| Compresa tra 46.076,64 e 60.626,25 | 3.031,89 | |
| Superiore a 60.626,25 | 4.243,50 | |
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONENASPI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a1.352,19 euro per il 2023.
L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2023,1.470,99 euro.
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.352,19 euro per il 2023.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.
INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO)
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 388, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2023 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 8.972,04 euro.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi 392 e 393, della legge n. 178/2020, l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2023 non può essere di importo inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro.
ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2023, a 656,44 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
Nel decreto di riforma del processo civile 149 2022 entra negoziazione assistita delle controversie in materia di lavoro anche con l’intervento consulenti del lavoro.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 è stato pubblicato il D.Lgs n. 149 2022 che attua la legge delega n. 206/2021 in materia di “processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.
Tra le novità si segnala in materia giuslavorista l’articolo 9 del decreto che introduce il nuovo articolo 2-ter al DL n. 132/2014.
“Art. 2-ter – Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro
1. Per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. All’accordo raggiunto all’esito della procedura di negoziazione assistita si applica l’articolo 2113, quarto comma, del codice civile.
L’accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.”
La nuova norma prevede la possibilità per le parti in contrasto (datore di lavoro/committente e lavoratore/collaboratore) di ricorrere alla negoziazione assistita, ovvero il tentativo di conciliazione senza l’intervento del tribunale ma con l’assistenza obbligatoria di professionisti che possono essere :
- avvocati
- consulenti del lavoro
L’accordo consensuale che si raggiunge è equiparato ad una conciliazione in cd. “sede protetta”: si tratta quindi di titolo esecutivo.
La novità giunge dopo un lungo cammino di discussione sul tema; infatti la possibilità era stata già prevista dal decreto legge 132 2014 che ha inntrodotto la “degiurisdizionalizzazione” in molti altri ambiti, ma era stata espunta nel corso della conversione in legge per l’opposizione di associazioni sindacali e datoriali .
Va sottolineato che all’accordo raggiunto con la procedura di negoziazione assistita resta sempre applicabile l’articolo 2113, comma 4, c.c.. che prescrive:
“Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volonta’. “