Anpit, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario/Cisal avevano appurato  la presenza di refusi di stampa nel testo del CCNL 26 luglio 2024 e in  data 1202/2025 la Commissione di garanzia e interpretazione ha redatto opportuno una serie di correzioni.

Gli interventi correttivi riguardano le decorrenze degli aumenti retributivi e dei minimi tabellari relativi al lavoro intermittente del personale non medico delle Case di cura e del personale dei servizi assistenziali.
Le Parti hanno sottoscritto in data 26 luglio 2024 i testi integrali

Minimi tabellari
Sono previsti aumenti scaglionati nel tempo, con i nuovi importi della paga base nazionale conglobata.

Assorbibilità
Gli aumenti contrattuali possono assorbire eventuali voci retributive ad personam o superminimi già riconosciuti, con alcune limitazioni

L’accordo riguarda i dipendenti delle piccole e medie imprese della comunicazione, dell’informatica, dei servizi innovativi e della microimpresa.

Unimatica Confapi con Fistel CislSlc Cgil e Uilcom Uil hanno sottoscritto in data 8 aprile 2025 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL.

Di seguito le novità:

  • Decorrenza del contratto

Il contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2027. L’ipotesi di accordo sarà sottoposta a ratifica da parte dei lavoratori entro la data del 10 maggio 2025, ferma restando la decorrenza degli aumenti dal 1° gennaio 2025.

  • Minimi tabellari

Gli aumenti dei salari base sono previsti per gennaio 2025gennaio 2026 e gennaio 2027. Gli arretrati verranno corrisposti ad aprile 2025.

  • Una tantum

giugno 2025, a tutti i lavoratori in forza a gennaio 2025 verrà corrisposta una somma forfettaria una tantum, proporzionata in caso di part-time.

  • Flexible benefits

Le Parti avevano sottoscritto in data 22 gennaio 2025 il verbale di accordo regolante i flexible benefits. Stante l’, ultrattività del CCNL, dal 1° febbraio 2025 le aziende devono mettere a disposizione degli aventi diritto i flexible benefits previsti dal contratto. In particolare, le Parti, nelle more del rinnovo del CCNL 9 marzo 2021, convenivano di dare applicazione all’istituto del flex benefits, anche per l’anno 2025, alle condizioni già previste, che potrà quindi essere messo a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di febbraio 2025 con utilizzo entro il 31 dicembre dell’anno stesso.

Con l’accordo di rinnovo del CCNL 8 aprile 2025, si prevede che dal febbraio di ogni anno, per il 20252026 e 2027, l’importo dei benefici flessibili viene elevato. Le aziende che hanno già messo a disposizione un importo inferiore nel 2025 dovranno procedere al conguaglio entro dicembre 2025.

  • Malattia

Per i lavoratori con disabilità certificata, il periodo di conservazione del posto di lavoro aumenta di 90 giorni, senza retribuzione e anzianità durante tale periodo.

  • Lavoro a termine

Vengono introdotte ulteriori condizioni per i contratti a tempo determinato superiori a 12 mesi ma non eccedenti i 24 mesi. Le ipotesi includono esigenze temporanee, incrementi significativi dell’attività, progetti definiti, modernizzazione degli impianti, nuovi processi produttivi, riduzione dell’impatto ambientale, percorsi formativi e potenziamento delle competenze digitali.

Il 31 marzo è stata approvata da Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec- Uil la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL dell’industria chimica farmaceutica relativamente al triennio 1° luglio 2025 – 30 giugno 2028.
A livello economico, i sindacati hanno richiesto alle associazioni datoriali Federchimica e Farmindustria l’aumento di 305,00 euro complessivi al livello D1.
Dal punto di vista normativo, invece, vi sono richieste in merito ad una maggiore formazione, con l’obiettivo di affrontare nuove sfide oltre alla riduzione dell’orario di lavoro per bilanciare maggiormente lavoro e vita privata.

 

Confapi e Federmanager hanno sottoscritto in data 25 marzo 2025 il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL.

Decorrenza del contratto
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027.

Aumenti tabellari
Per i dirigenti, 5.773,79 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e 6.081,48 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026;
Per i quadri superiori, 3.846,15 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e 4.000,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026.
È stato stabilito che il minimo contrattuale per i dirigenti fino a 43 anni di età, neoassunti o promossi a tale qualifica nel corso del presente contratto, per il 2025 sarà pari a 4.540,80 e per il 2026 a 4.783,75 euro. I medesimi importi sono previsti, in via sperimentale e per la durata del vigente CCNL, per i dirigenti disoccupati o inoccupati da più di 6 mesi.
Per i quadri superiori disoccupati ovvero inoccupati da più di 6 mesi, il minimo contrattuale per il 2025 sarà pari a 2.978,72 euro e per il 2026 a 3.097,87 euro.
Gli aumenti previsti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 sono erogati con la busta paga di aprile 2025.
Si ricorda che continuerà ad essere riconosciuto l’elemento di maggiorazione previsto in misura fissa pari a euro 226,21 di cui all’art. 4 del vigente CCNL.
Si ricorda che “i miglioramenti economici ricorrenti, sulle retribuzioni mensili di fatto percepite, attribuiti aziendalmente successivamente al 31 dicembre 2007 sono assorbibili o conguagliabili fino a concorrenza con gli aumenti previsti dal presente Accordo.” (Art.3, comma 4).

Rimborsi spese
A decorrere dal 1° aprile 2025, l’importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili dovute a seguito di trasferte e missioni viene stabilito nell’importo di 100,00 euro per i dirigenti e 65,00 euro, per i quadri superiori, per periodi non inferiori a 12 ore e non superiori a due settimane.

Congedo parentale
Con riferimento al congedo parentale, l’indennità pari all’80% della retribuzione previsto nel caso di fruizione del permesso fino al sesto anno di vita del bambino, per il primo mese di congedo, è integrata fino al 100% della retribuzione.

Comporto
Periodo di conservazione a seguito di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non dipendente da causa in servizio, per cui l’azienda conserverà il posto al dirigente non in prova per un periodo di 12 mesi (corrispondendogli l’intera retribuzione); tale periodo verrà elevato a 18 mesi in caso di patologie oncologiche;

Trasferimento
Trasferimento del dirigente, che non potrà essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno e del dirigente con figli a carico con una disabilità riconosciuta. Per i dirigenti con figli minori di età, il trasferimento non può essere disposto nei confronti di chi abbia compiuto il 50° anno;

Previdenza complementare
previdenza complementare, prevedendo una contribuzione a carico dell’impresa pari al 5% della retribuzione globale lorda percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 190.000,00 euro annui che non può risultare inferiore a 6.000 euro.

Preavviso
I termini di preavviso per la risoluzione del contratto a tempo indeterminato sono stati modificati come segue:
o 7 mesi se il dirigente ha una anzianità di servizio fino 6 anni compiuti;
o 9 mesi se il dirigente ha una anzianità di servizio oltre i 6 anni e fino a 10 anni compiuti;
o 10 mesi se il dirigente ha una anzianità di servizio oltre i 10 anni e fino a 12 anni compiuti;
o 12 mesi oltre i 12 anni di anzianità di servizio.

UNA TANTUM
In ragione della decorrenza del contratto dal 1° gennaio 2025, e dell’intervenuta scadenza del precedente al 31 dicembre 2023, a copertura dell’anno 2024, è stato concordato di riconoscere, con le modalità più avanti riportate, un importo una tantum in relazione alla retribuzione annua lorda percepita nel 2024, ai dirigenti in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) risultino inquadrati come tali in azienda almeno dal 1° gennaio 2024; b) abbiano fruito, da parte della stessa azienda, nel 2024 di una R.A.L. fino a 95.000,00 (novantacinquemila/00) euro; c) risultino in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo. L’una tantum è fissata nella misura pari a € 3.000,00 e dovrà essere erogato in due tranches di pari importo, la prima (€ 1.500,00) con la retribuzione del mese di aprile 2025 e la seconda (€ 1.500,00) con la retribuzione del mese di giugno 2025. Si precisa che nella definizione della RAL vanno ricompresi i minimi contrattuali mensili, l’ex elemento di maggiorazione, l’indennità sostitutiva del premio per obiettivi (art. 6 del CCNL), i superminimi individuali o eventuali importi erogati nell’anno 2024 a qualsiasi titolo (Una tantum, premi variabili ecc.). Sono esclusi i fringe benefits di qualsiasi natura, intendendosi per tali i beni e servizi erogati ad personam al dirigente (auto, alloggio ecc.) oppure riconosciuti alla generalità dei dipendenti. Per quanto riguarda il trattamento fiscale dell’una tantum, trattandosi di retribuzione relativa all’anno precedente, la stessa dovrà essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir e ai contributi assicurativi e previdenziali in cumulo con la retribuzione del mese in cui viene erogata

Nella serie degli incontri con i sindacati, diversi CCNL sottoscritti dalla CNA insieme alle Organizzazioni alla CGIL, CISL e UIL hanno previsto una nuova disciplina di miglior favore in riferimento agli aumenti periodici di anzianità degli apprendisti. I contratti collettivi nazionali di lavoro interessati da queste novità sono:

  • Acconciatura ed estetica (cod. H515)
  • Alimentazione e panificazione (cod. E015)
  • Legno e Lapidei (cod. F060)
  • Tessile/Moda- Chimica/Ceramica (cod. V751)
  • Comunicazione (cod. G016)
  • Meccanica (cod. C030).

Nei recenti accordi di rinnovo dei CCNL afferenti al comparto Artigiano e alle PMI, le parti sociali hanno deciso di introdurre, all’interno delle diverse normative di riferimento, una disciplina ad hoc per gli scatti di anzianità degli apprendisti.

Il nuovo istituto prevede importi e decorrenze differenziate a seconda della volontà delle diverse categorie sottoscrittici. Nello specifico, i contratti collettivi interessati sono i seguenti:

Accordi di rinnovo Importo unico Decorrenza istituto
CCNL Area legno-Lapidei 8,00 euro 1° gennaio 2025
CCNL Area acconciatura ed estetica 6,00 euro 1° ottobre 2024
CCNL Area alimentazione-panificazione 10,00 euro 1° gennaio 2025
CCNL Area tessile/moda – chimica/ceramica 6,00 euro 1° gennaio 2025
CCNL Area comunicazione 10,00 euro 1° gennaio 2025
CCNL Area meccanica 10,00 euro 1° gennaio 2025

È  utile evidenziare che i nuovi importi connessi agli aumenti periodici di anzianità degli apprendisti non vanno rapportati alla percentuale di progressione retributiva, in quanto la volontà delle parti è stata quella di introdurre un emolumento in cifra fissa da riconoscere durante l’apprendistato a prescindere dal livello di destinazione finale del lavoratore.

È stato altresì previsto espressamente che l’erogazione avviene con le stesse modalità dei lavoratori qualificati, pertanto, in forza di tale regola generale, l’aumento periodico decorre dal primo giorno del mese immediatamente successivo al biennio di anzianità utile al fine del riconoscimento dello scatto.
Ovviamente, all’atto del passaggio in qualifica, gli importi già maturati a tale titolo dall’apprendista verranno rivalutati sulla base della nuova qualifica conseguita

È importante notare che la gestione dei dipendenti già in forza alla data di decorrenza del nuovo Istituto di fatto crea due distinte situazioni, in quanto all’interno di alcuni CCNL l’anzianità pregressa del lavoratore già in forza alla data di decorrenza della misura deve essere valorizzata, mentre in altri CCNL i periodi di lavoro antecedenti alla data di entrata in vigore della novità normativa non rilevano ai fini della maturazione dello scatto (fermo restando eventuali condizioni di miglior favore applicate in azienda).

Accordi che valorizzano l’anzianità pregressa dell’apprendista già in forza
Come anticipato precedentemente, quattro distinti CCNL prevedono un regime normativo volto a far sì che l’anzianità pregressa degli apprendisti maturata anteriormente alla data di decorrenza della misura in esame debba essere presa in considerazione ai fini del riconoscimento della medesima. I contratti collettivi in questione sono i seguenti:

– Legno-Lapidei (cod. F060) rinnovato in data 5 marzo 2024;
– Acconciatura ed estetica (cod. H515) rinnovato il 20 maggio 2024;
– Alimentazione-Panificazione (cod. E015) rinnovato in data 6 giugno 2024;
– Tessile/Moda – Chimica/Ceramica (cod. V751) rinnovato il 17 luglio 2024.

In tali discipline collettive, la valorizzazione dell’anzianità pregressa trova la propria fonte nell’esplicita volontà delle parti firmatarie, in quanto le stesse hanno utilizzato la seguente formulazione: “A decorrere dal (…) gli apprendisti anche con rapporto in corso/anche assunti precedentemente a tale data hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati”.
Fermo restando quanto evidenziato nelle righe precedenti, una precisazione specifica va fatta con riferimento al CCNL:

– Tessile
– Moda
– Chimica/Ceramica

All’interno di tali CCNL le parti sociali hanno stabilito che, nei confronti degli apprendisti in forza alla data del 16 luglio 2024 operanti nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e lavanderie, continua a trovare applicazione la disciplina degli aumenti periodici di anzianità vigente alla data di assunzione. Resta inteso che anche per tali lavoratori all’atto del passaggio in qualifica i valori degli scatti di anzianità già maturati saranno integrati sulla base della nuova qualifica conseguita.
 Accordi in cui l’anzianità di servizio utile decorre dalla data di introduzione della novità
Una diversa volontà è invece espressa all’interno delle seguenti normative contrattuali:

– CCNL Area Comunicazione (cod. G016) rinnovato il 18 novembre 2024;
– CCNL Area Meccanica (cod. C030) rinnovato in data 19 novembre 2024.

In particolare, negli accordi di rinnovo dei predetti contratti collettivi si è stabilito che l’anzianità di servizio ai fini della maturazione e dunque del riconoscimento dello scatto di anzianità per i lavoratori assunti antecedentemente all’entrata in vigore della misura decorre in ogni caso dal 1° gennaio 2025. Quanto detto opera in forza di una esplicita regola intertemporale introdotta dalle parti firmatarie del tutto differente rispetto a quella utilizzata nei contratti collettivi esaminati nel paragrafo precedente. Nel dettaglio, la formulazione utilizzata è stata la seguente: “Per gli apprendisti già in forza al 1° gennaio 2025, la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini del riconoscimento degli scatti decorre da pari data”.

Di conseguenza, per tutti gli apprendisti (anche quelli assunti precedentemente alla data del 1° gennaio 2025) occorrerà in ogni caso attendere un biennio per il riconoscimento effettivo dello scatto, in quanto i periodi di anzianità precedenti alla decorrenza del nuovo istituto di miglior favore rispetto al passato non vanno valorizzati per espressa volontà dei soggetti sottoscrittori degli accordi di rinnovo di cui al presente paragrafo (fermo restando eventuali condizioni di miglior favore applicate in azienda).

Confapi e Federmanager hanno sottoscritto in data 25 marzo 2025 il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL.

Decorrenza del contratto
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027.

Campo di applicazione
Il contratto riguarda i dirigenti e i quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi.
La definizione di dirigente include figure professionali di alta qualificazione e consolidata esperienza che definiscono e realizzano autonomamente gli obiettivi aziendali.

Minimi tabellari
Il minimo contrattuale mensile base è fissato per dirigenti e quadri superiori, con importi specifici per ciascuna categoria.

Dirigenti con meno di 43 anni
Il minimo contrattuale per dirigenti fino a 43 anni, neoassunti o promossi, è stabilito per un periodo di tre anni dall’assunzione o promozione.

Dirigenti e quadri disoccupati
In via sperimentale, per dirigenti e quadri disoccupati da oltre sei mesi, il minimo contrattuale è fissato per i primi dodici mesi dall’assunzione.

Retribuzione di fatto – Dirigenti
Gli aumenti sulle retribuzioni di fatto sono applicati con decorrenza annuale, con specifici importi per ciascun anno.

Una tantum
È prevista la corresponsione di un importo una tantum per dirigenti e quadri in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, con modalità di pagamento specifiche.

Trasferta
Dal 1° aprile 2025, l’importo per rimborso spese non documentabili è elevato per dirigenti e quadri.

Trasferimento – Dirigenti
Il dirigente con figli a carico con disabilità riconosciuta non può essere trasferito, salvo diverso accordo tra le parti.

Malattia – Dirigenti
Il periodo di conservazione del posto per il dirigente non in prova è elevato a diciotto mesi in caso di patologie oncologiche.

Maternità – Dirigenti
Per i periodi di congedo parentale, l’indennità è integrata al 100% della retribuzione per il primo mese di congedo.

Congedo matrimoniale – Dirigenti
In occasione del matrimonio, al dirigente non in prova spetta un congedo di quindici giorni consecutivi, retribuito al 100%.

 Preavviso – Dirigenti
La durata del preavviso per i dirigenti varia in base all’anzianità di servizio, con durate specifiche per ciascun periodo.

 Previdenza integrativa – Dirigenti
Dal 1° gennaio 2025, il contributo al Previndapi a carico azienda è elevato al 5% della retribuzione globale percepit

Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, in data 26 marzo 2025 hanno comunicato a Uniontessile Confapi lo scioglimento della riserva sull’ipotesi di accordo 18 febbraio 2025 di rinnovo del CCNL.

Le OO.SS. avevano concordato di comunicare la ratifica dell’intesa a Uniontessile entro il 26 marzo 2025.

Durata del contratto
L’accordo decorre dal 1° aprile 2024 e scade il 31 marzo 2027.

 

Ambito di applicazione
L’accordo riguarda  gli addetti alle piccole e medie industrie del settore tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli.

Minimi tabellari
I nuovi importi dell’elemento retributivo nazionalevengono stabiliti per ciascun livello contrattuale con aumenti progressivi che decorrono dal 1° gennaio 2025, 1° gennaio 2026 e 1° gennaio 2027 per tutti i settori coinvolti.

Una tantum
Con la retribuzione di febbraio 2025, a tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2025 sarà corrisposta una somma forfettaria che include i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta,indiretta e differita.

Indennità scolastiche
La misura delle indennità scolastiche stabilita dalle aziende terrà conto delle indennità già previste da Enfea.

Periodo di prova
Per i rapporti instaurati dal 1° marzo 2025, la durata del periodo di prova varia in base ai diversi livelli contrattuali.

Orario di lavoro
In via sperimentale per la vigenza dell’accordo potranno essere definiti accordi aziendali che prevedano la fruizione collettiva delle riduzioni di orario e delle ex festività.

Lavoro straordinario
Dal 1° marzo 2025 è elevata la maggiorazione per straordinario diurno nei settori Occhiali e Giocattoli.

Banca ore
Vengono fornite le Linee guida per l’adozione della banca ore solidale, delegando le modalità operative agli accordi aziendali. I lavoratoripossono cedere quote di rolex festività, ore del conto ore individuale e ferie ad altri dipendentiper l’assistenza a figli minori o per situazioni di particolare gravità.

Ferie
Dal 1° marzo 2025, i ratei di ferie maturano anche nei periodi di sospensione/riduzione del lavoro con ricorso a Cig fino a due settimane di cassa nel mese.

Malattia
Vengono migliorati i trattamenti di conservazione del posto e aspettativa non retribuita nei vari settori, con particolare attenzione alle gravi patologie.

Maternità
Dal 1° marzo 2025  l’indennità viene integrata per un periodo non superiore a 3 mesi nell’arco del periodo di assenza. Il congedo obbligatorio di paternità viene incrementato di un giorno retribuito a carico dell’azienda.

Permessi
permessi ex L. n. 104/1992 possono essere fruiti a ore con un preavviso stabilito.
Le lavoratrici vittime di violenza di genere possono astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione.
Vengono riconosciute forme di flessibilità dell’orario ai familiari impegnati in attività scolastiche.

Estinzione del rapporto
Le dimissioni devono essere comunicate in modalità telematica.
Il licenziamento sarà comunicato per iscritto.
termini di preavviso sono incrementati per i lavoratori che abbiano effettuato interventi formativi certificati.

Lavoro a tempo determinato
Il contratto a termine potrà avere una durata superiore a dodici mesi in presenza di specifiche causali come l’esecuzione di progettiopere o servizi definiti, realizzazione di progetti temporanei o partenza di nuove attività.

Lavoro agile
L’istituto è attuabile con accordo sindacale e con adesione volontaria.
Le Parti recepiscono il Protocollo 7 dicembre 2021.

Previdenza integrativa
Dal 1° gennaio 2026 viene elevato il contributoFondapi a carico azienda .

Diritti sindacali
Viene prevista un’ora aggiuntiva di assemblea da dedicare al sistema di bilateralità contrattuale.

Ambiente e sicurezza
Le aziende possono sperimentare sistemi di segnalazione dei quasi infortuni e di valutazione delle condizioni climatiche interne.

Per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini, Confapi Aniem con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto il verbale di accordo 24 marzo 2025 per il rinnovo della parte economica del CCNL.

l’ipotesi d’accordo 24 marzo 2025 è subordinata alla sottoscrizione entro il 30 aprile 2025 dei seguenti allegati:

  • All. 1 – Accordo su denuncia unica edile e compensazione F 24;
  • All. 2 – Accordo su trasferta nazionale;
  • All. 3 – Accordo su premialità;
  • All. 4 – Accordo su Fondapi;
  • All. 5 -Accordo su sorveglianza sanitaria

Le Parti hanno individuato un’ipotesi di accordo della parte salariale per un aumento, per l’operaio comune, a parametro 100 pari a euro 175.
Il suddetto aumento sarà suddiviso in 2 tranches con le seguenti modalità temporali:
– 100 Euro dal 1 aprile 2025
– 75 Euro dal 1 marzo 2027

L’accordo sottoscritto  in data 6 febbraio 2025 stabilisce:

Decorrenza: L’intesa ha effetto ed efficacia dal 1° luglio 2024

Ambito di applicazione: L’intesa riguarda i dipendenti delle aziende del settore ICT.

Minimi tabellari: Ridefiniti gli importi mensili dei minimi tabellari, con riferimento alla nuova classificazione del personale, suddivisi per livelli di appartenenza.

I nuovi importi decorrono dal 1° luglio 2024, 1° marzo 2025 e 1° novembre 2025.
Le Parti sono attualmente impegnate nella revisione e aggiornamento del testo normativo del CCNL.

 

Minimi tabellari
I nuovi importi mensili dei minimi tabellari, forniti con riferimento alla nuova classificazione del personale (in fase di revisione), sono i seguenti:

Progressivo Livelli Importi mensili
Dal 1.7.2024 Dal 1.3.2025 Dal 1.11.2025
Q Q 2.880 2.930 2.990
1 1 2.450 2.480 2.510
2 2A 2.150 2.190 2.240
3 2B 1.970 2.000 2.020
4 3 1.725 1.750 1.790
5 4A 1.605 1.660 1.660
6 4B 1.500 1.545 1.560
7 5 1.390 1.420 1.430

Rinnovo CCNL PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: ATTIVITA’ COLLATERALI AL COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI – Confimpreseitalia/Fesica-Confsal (H01H)

Le parti hanno rinnovato il contratto prevendo aumenti dal 1.01.2025 fino al giugno 2026

CCNL

RINNOVO

Le parti hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo qui allegato che prevede un aumento retributivo fino al 2025.
CCNL 
Rinnovo

Il Contratto del Commercio, stipulato da CNAI ha introdotto novità retributive per il periodo 2025-2028, differenziate in base alla dimensione aziendale.

Vediamo le novità del CCNL e le decorrenze degli aumenti.

 

Per le imprese del Commercio CNAI fino a 14 dipendenti, il rinnovo contrattuale CCNL Terziario e Servizi CNAI-UCICT, valido dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, prevede incrementi retributivi da un minimo di 30 euro ad un massimo di 45 euro al mese, scaglionati in quattro fasi, con decorrenze al 1° gennaio 2025, 1° marzo 2026, 1° marzo 2027 e 1° marzo 2028.

Le tabelle retributive saranno aggiornate con le seguenti decorrenze: dopo l’adeguamento iniziale delle retribuzioni scattato il 1° gennaio 2025, il 1° marzo 2026 è previsto il secondo incremento retributivo, seguito il 1° marzo 2027 dal terzo adeguamento salariale ed infine il 1° marzo 2028 ci sarà ultimo incremento previsto nel quadriennio contrattuale.

Per i minimi tabellari sono previsti specifiche decorrenze che cadono rispettivamente a gennaio 2025 e poi ad aprile 2026, 2027 e 2028. Qui di seguito la tabella retributiva con gli importi:

Livello Paga Base Nazionale al 01/01/2025 Paga Base Nazionale al 01/03/2026 Paga Base Nazionale al 01/03/2027 Paga Base Nazionale al 01/03/2028
1 2.239,47 € 2.293,22 € 2.352,16 € 2.417,31 €
2 1.789,18 € 1.830,87 € 1.877,01 € 1.928,63 €
3 1.606,69 € 1.643,97 € 1.684,90 € 1.730,90 €
4 1.491,74 € 1.526,35 € 1.564,20 € 1.606,90 €
5 1.387,72 € 1.419,50 € 1.454,70 € 1.495,14 €
Operatori di Vendita 1 1.544,07 € 1.579,58 € 1.618,28 € 1.662,30 €
Operatori di Vendita 2 1.367,23 € 1.399,77 € 1.434,76 € 1.475,51 €

Inoltre, è prevista una somma una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale. L’importo totale di questa indennità è di 782 euro, erogato in due tranche da 391 euro ciascuna, rispettivamente entro il 1° aprile 2025 e il 1° novembre 2025. Sarà però riparametrato in base ai mesi lavorati tra il 1° ottobre 2015 e il 31 dicembre 2024, considerando anche l’orario effettivo per i lavoratori part-time.