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Apprendistato di ricollocazione: cambio di rotta dell’INPS e conseguenze per le imprese

Apprendistato di ricollocazione resta il contratto più vantaggioso per le imprese che vogliono assumere disoccupati over 30 nonostante le interpretazioni restrittive dell’INPS contenute nella circolare n. 108 del 2018. Qui infatti la posizione assunta dall’INPS appare un dietrofront: il datore di lavoro non può instaurare l’apprendistato di ricollocazione con chi non è già beneficiario di un trattamento di disoccupazione. Un cambio di rotta non privo di conseguenze per i datori di lavoro e per i lavoratori.

 

Nella circolare n. 108 del 2018, l’INPS riepiloga il regime contributivo applicabile alle diverse tipologie di apprendistato previste dal D. Lgs. n. 81/2015 (c.d. Decreto Contratti), alla luce delle misure agevolative introdotte nel corso degli ultimi anni. L’intervento dell’istituto, finalizzato a favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, non apporta sostanziali modifiche alla prassi già nota, ma fornisce importanti chiarimenti con riguardo alle misure agevolative dell’apprendistato c.d. di ricollocazione e dell’apprendistato c.d. di primo livello.

 

Apprendistato di ricollocazione

La legge (art. 47, comma 4, D.Lgs. 81/2015) consente di utilizzare, con regole particolari, l’apprendistato professionalizzante per l’assunzione di soggetti di qualsiasi età, beneficiari di indennità di mobilità ordinaria o di un trattamento di disoccupazione allo scopo di favorirne la qualificazione o riqualificazione professionale attraverso l’acquisizione di competenze nuove e aggiuntive rispetto a quelle già possedute.

Per questa forma di apprendistato, a prescindere dalla tipologia dei destinatari, si applica la disciplina del contratto professionalizzante in tema, ad esempio, di sotto inquadramento e progressione retributiva, di esclusione dal computo dei limiti numerici per l’applicazione di particolari normative e istituti. Le deroghe alla disciplina generale riguardano l’assenza di limiti di età e la non applicabilità della disdetta al termine del periodo formativo.

Anche la disciplina contributiva è, in generale, la medesima prevista per l’ordinario contratto professionalizzante, ad eccezione di quanto espressamente previsto dalla legge con riguardo alle ipotesi di:

– assunzione di un soggetto beneficiario di indennità di mobilità: in questo caso trova applicazione la disciplina agevolativa speciale contenuta negli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della L. 223/1991 (benefici contributivi e incentivi economici in caso di assunzione di lavoratori in mobilità) con aliquota contributiva ridotta alla misura del 10% – per la durata di 18 mesi dall’assunzione – e possibilità di fruizione di un incentivo economico in misura pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto;

– prosecuzione del rapporto di lavoro al termine dell’apprendistato: in deroga al regime generale, i benefici contributivi non sono mantenuti per un anno dalla conclusione del periodo formativo. Dal termine dell’apprendistato pertanto la contribuzione è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro.

La prima ipotesi si può ritenere ormai tramontata, dal momento che i trattamenti di mobilità sono oggi esauriti e la nuova indennità di disoccupazione è per tutti la NASpI.

La seconda invece interessa i rapporti di apprendistato instaurati con soggetti beneficiari di disoccupazione (NASpI o DISCOLL), che non sono assistiti da un’ulteriore annualità di contribuzione ridotta come accade generalmente nel caso di conferma in servizio al termine del periodo formativo.

 

I chiarimenti dell’INPS

La circolare INPS, modificando parzialmente i criteri seguiti nei precedenti interventi di prassi, interviene in materia di apprendistato di ricollocazione precisando che:

– l’assunzione può riguardare soltanto lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione e non anche soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione, pur non avendola ancora percepita;

– in caso di assunzione di beneficiari di un trattamento di mobilità, a seguito dell’abrogazione delle liste di mobilità dal 1° gennaio 2017, il particolare regime agevolato previsto dagli articoli 8 e 25 della L. 223/1991 resta in vigore solo per le assunzioni operate entro il 31 dicembre 2016 ed i cui effetti si protraggano dopo detto termine. Come già osservato, questa ipotesi si può ritenere ormai esaurita, poiché gli ultimi trattamenti di mobilità avevano una durata di 18 mesi.

Sul primo punto, invece, la posizione assunta dall’INPS pare essere, più che una precisazione, un dietrofront. Soltanto un anno prima, infatti, l’Istituto affermava nel messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017 che ai fini dell’instaurazione dell’apprendistato di ricollocazione era sufficiente che l’interessato avesse titolo alla NASpI e che avesse presentato la relativa domanda, anche se il trattamento non gli fosse stato ancora riconosciuto. In base all’originario orientamento dell’INPS il datore di lavoro poteva, dunque, instaurare ad esempio l’apprendistato di ricollocazione con un soggetto cinquantenne che fosse stato licenziato per riduzione di personale, oppure che avesse concluso un contratto a termine o di co.co.co. In tutti i casi, sarebbe stato sufficiente per il datore di lavoro verificare che il lavoratore avesse presentato la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione, senza doverne attendere il riconoscimento per poter instaurare il rapporto.

Nel citato messaggio l’INPS affermava infatti testualmente che “…. In linea con le indicazioni già fornite con la circolare n. 175/2013 (par. 2) e con il messaggio n. 4441/2015 (par. 3), l’assunzione agevolata in discorso si riferisce a lavoratori destinatari di un trattamento di disoccupazione, quindi anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita.”

Il cambio di rotta dell’INPS non è privo di conseguenze per i datori di lavoro e per i lavoratori: attendere la liquidazione del trattamento di disoccupazione può significare rinviare anche di qualche mese l’instaurazione del rapporto di lavoro.

Ma è proprio così? In realtà la norma (art. 47, c. 4, D.Lgs. 81/2015) dispone che “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione”.

È la titolarità del diritto all’indennità di disoccupazione la condizione per l’instaurazione del rapporto formativo e non l’atto di riconoscimento da parte dell’INPS, che può giungere anche qualche mese dopo la presentazione della domanda.

 

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