NEWS

Ammortizzatori sociali e congedo parentale: novità e regole da applicare

Arriva, con la circolare n. 4 del 16 gennaio 2023, una panoramica sulle novità operative nel 2023 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di sostegno al reddito e di congedo parentale introdotte, in particolare, dalla legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, in vigore dal 1° gennaio 2023) e dal decreto Milleproroghe 2023 (decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, in vigore dal 30 dicembre 2022).

L’INPS, oltre a riepilogare le nuove misure, con la circolare 4/2023 indica le regole da applicare o rinvia all’emanazione di nuove istruzioni.

Legge di Bilancio 2023. Imprese operanti in aree di crisi industriale complessa

La legge di Bilancio 2023 (commi 324 e 325 dell’articolo 1) destina risorse per un importo a 250 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2023, al Fondo sociale per occupazione e formazione e a 70 milioni di euro, a valere sullo stesso Fondo sociale, per la prosecuzione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e mobilità in deroga in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Le risorse dovranno essere ripartite tra le Regioni interessate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

Successivamente l’INPS emanerà le istruzioni.

Legge di Bilancio 2023. Imprese del settore dei call center

Vanno invece applicate le regole contenute, da ultimo, nel messaggio n. 1495 del 4 aprile 2022 per la concessione, in deroga, di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center (articolo 44, comma 7, del D.Lgs n. 148/2015).

La misura di sostegno del reddito è stata infatti prorogata, per l’anno 2023, nel limite di spesa di 10 milioni di euro (comma 327 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023).

Legge di Bilancio 2023. CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA

Prorogata per l’anno 2023, nel limite di spesa di 19 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, l’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per i dipendenti del gruppo ILVA (comma 328 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023).

Legge di Bilancio 2023. Cessazione di attività

Prorogata, per l’anno 2023, la possibilità, per le aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, di accedere alla CIGS ai fini della gestione degli esuberi di personale (articolo 44, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130) .

NOTA BENE: ll trattamento straordinario di integrazione salariale è concedibile in deroga ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali di cui agli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015, per un periodo massimo di 12 mesi (comma 329 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023).

Stanziati 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione

L’INPS fa presente che per presupposti e condizioni di accesso al trattamento si dovrà far riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 4 ottobre 2018 e per le istruzioni procedurali alle indicazioni del messaggio n. 4265 del 15 novembre 2018.

Legge di Bilancio 2023. Imprese del territorio di Savona

La legge di Bilancio 2023 (comma 510 dell’articolo 1) proroga, fino al 31 dicembre 2023, l’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona (articolo 16, comma 3-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156) per gli eventi franosi del novembre 2019.

Al riguardo occorre fare riferimento alle indicazioni fornire con il messaggio n. 4166 del 17 novembre 2022.

Legge di Bilancio 2023. Congedo parentale

L’INPS ricorda che la legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 359) ha previsto, per la durata massima di un mese di congedo parentale e fino al sesto anno di vita del bambino, l’elevazione dell’indennità dal 30% all’80% della retribuzione solo per i lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022.

NOTA BENE: La misura può essere fruita in alternativa tra i genitori.

Al riguardo verrà emanata una circolare.

Legge di Bilancio 2023. Altre disposizioni

Aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria

L’INPS ricorda che il trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria (comma 284 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021, legge 30 dicembre 2020, n. 178) è concedibile per il triennio 2021-2023, per effetto della proroga dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, che lo prevedeva originariamente solo relativamente al periodo 2018-2020.

Il trattamento, di entità pari al trattamento di integrazione salariale:

  • è concesso dal Ministero del Lavoro per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuna annualità;
  • è erogato dall’INPS esclusivamente con il sistema del pagamento diretto secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 2679 del 12 luglio 2019.

Processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi

La legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha prorogato, per gli anni 2022, 2023 e 2024, la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevati problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale della durata di 6 mesi per crisi aziendale e di 12 mesi per riorganizzazione aziendale e contratto di solidarietà, in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015.

I trattamenti sono concessi nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per l’anno 2024 secondo le istruzioni contenute nel messaggio n. 1825 del 30 aprile 2018.

Accordi di transizione occupazionale

Si applicherà anche nel 2023 troverà la disposizione di cui all’articolo 22–ter del D.Lgs n. 148/2015.

Tale norma prevede, per i datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero.

Il trattamento può essere concesso, in deroga, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, in relazione alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale, secondo le indicazioni della circolare n. 6 del 18 marzo 2022 del Ministero del Lavoro, della circolare dell’INPS n. 18 del 1° febbraio 2022, paragrafo 3.4.1 e del messaggio n. 2423 del 15 giugno 2022.

Processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica

Anche nel 2023 ci sarà la possibilità di ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale per fronteggiare processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica (articolo 44, comma 11-ter, del D.Lgs n. 148/2015).

Al trattamento di CIGS possono accedere i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che, avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, non possono accedere a ulteriori trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

La durata massima è di 52 settimane fruibili nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

L’INPS richiama le indicazioni fornite al paragrafo 3.4.2 della circolare n. 18/2022 e nel messaggio n. 1459 del 31 marzo 2022.

Decreto Milleproroghe. Fondi di solidarietà bilaterali

Il decreto Milleproroghe (comma 3 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 198/2022) differisce al 30 giugno 2023, per i Fondi di solidarietà bilaterali disciplinati dagli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015 e già costituiti al 31 dicembre 2021, il termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2022 di adeguamento alla disciplina prevista dal D.Lgs n. 148/2015, come modificata dalla legge di Bilancio 2022.

Pertanto l’INPS fa presente che, fino a quella data, i datori di lavoro interessati dovranno continuare ad attenersi alle indicazioni amministrative in uso al 31 dicembre 2022 (paragrafo 5.1 della circolare n. 18/2022).

Per gli aspetti contributivi relativi alle novità del 2023, invece, sarà emanato un messaggio.

Decreto Milleproroghe. Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale

Il decreto Milleproroghe (comma 5 dell’articolo 9) prevede la rimessione in termini delle domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale, a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, trasmesse tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2022.

Il legislatore ritiene infatti le domande validamente trasmesse anche se inviate oltre il termine di decadenza previsto dall’articolo 7, comma 8, del D.I. 7 aprile 2016, n. 95269 (60 giorni successivi all’adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale)

Inoltre si prevede che le prestazioni integrative possano essere anticipate ai lavoratori direttamente dalle aziende e poi recuperate con conguaglio. Al riguardo l’INPS emanerà un messaggio.

Condividi: